TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-27, n. 202400350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-11-27, n. 202400350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400350
Data del deposito : 27 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2024

N. 00350/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Parma, Piazzale Boito, 1;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

- del decreto direttoriale rep. -OMISSIS-del -OMISSIS-, assunto dal Direttore Generale - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

- del decreto direttoriale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale era stato parzialmente annullato il pregresso decreto direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo all’approvazione di programma di riorganizzazione aziendale ed autorizzazione alla corresponsione di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale rep. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Direttore Generale – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché del decreto direttoriale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- del Direttore Generale stesso (che il sovrastante del -OMISSIS- andava a revisionare) con il quale era stato parzialmente annullato il pregresso decreto direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo all’approvazione di programma di riorganizzazione aziendale della società ricorrente e all’autorizzazione alla corresponsione di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). Sono stati impugnati anche gli atti collegati, in particolare i verbali ispettivi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le relative note procedimentali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è costituito in giudizio in data 28 dicembre 2021.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.

La società ricorrente, dichiarato l’interesse alla decisione con atto depositato in giudizio il 1° luglio 2024, ha depositato memorie difensiva e di replica rispettivamente in data 18 ottobre 2024 e 30 ottobre 2024.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha depositato in giudizio memoria difensiva in data 19 ottobre 2024.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2024, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Parte ricorrente ha preliminarmente svolto alcune considerazioni in merito alla tempestività del ricorso, in particolare precisando che la questione controversa riguarda un atto di ritiro, sviluppatosi in due fasi, la prima con il decreto del -OMISSIS- e la seconda con il decreto del -OMISSIS-, che modifica il precedente: si tratterebbe di un atto di ritiro relativo ad un programma di riorganizzazione aziendale a valere per il periodo dal 29 luglio 2019 sino al 12 aprile 2020, con corresponsione di trattamento straordinario di integrazione salariale (“CIGS”).

Sottolinea la difesa attorea che il gravame sarebbe tempestivo in rapporto non soltanto al decreto direttoriale più recente (-OMISSIS-, doc. 1 ricorrente), ma in rapporto altresì anche al pregresso decreto direttoriale (-OMISSIS-, doc. 2 ricorrente): il decreto del -OMISSIS- non si delineerebbe come atto confermativo di quello del -OMISSIS-, ma al contrario come suo emendamento definendosi il decreto espressamente nell’intestazione come “ comunicazione integrativa al decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS- ” (nel testo come “ Oggetto ” si parlerebbe espressamente di “ Revisione del decreto ” ed in parte dispositiva verrebbe modificato il decreto di febbraio affermandosi che lo stesso sia “ da intendersi relativo ” ad un numero di ore e dipendenti differente da quanto originariamente indicato).

Secondo la tesi attorea, la revisione si deve ad un’apposita istruttoria supplementare ed integrativa alla prima richiamando l’orientamento che ritiene precluso il gravame dell’atto preordinato solo in presenza di atti di natura meramente confermativa (con riferimento a Cons. Stato Sez. III, sent. 30-05-2016, n. 2261).

I motivi di ricorso “ Violazione dell’art. 97 Cost. e violazione dell’art. 1 L. 241/1990 – Violazione del principio di proporzionalita’ e di adeguatezza – Eccesso di potere per sviamento – Eccesso di potere per illogicita’ manifesta – Violazione dell’art. 3 L. 241/90 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto - Violazione dell’art. 21 comma 2 D.Lgs 148/2015 – Violazione dell’art. 32 comma 1 lett. c) D.Lgs 81/2015 ” sono così rubricati in conclusione alle argomentazioni che seguono.

In primo luogo, la difesa attorea evidenzia che si dà luogo ad apertura di procedimento amministrativo per il riesame del decreto autorizzativo della CIGS solo (e soltanto) “ Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa ” (richiamando l’art. 25 comma 6 del D. Lgs. n. 148/2015), affermando che solo sul mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa si possa basare il riesame del decreto concessorio attraverso apposita istruttoria rivolta a verificare tale omissione: i provvedimenti impugnati, invece, si sarebbero limitati al formalistico riscontro della presenza di contratti di somministrazione (attivi nel periodo di riferimento), disponendo la riduzione degli ammortizzatori corrispondenti per l’intero periodo.

In secondo luogo, parte ricorrente sottolinea che l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2015 dispone che “ il contratto di somministrazione di lavoro è vietato ” presso unità produttive nelle quali è operante una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione; il disposto non può leggersi, viceversa, ad avviso dell’esponente, come precetto di assenza di contratti di somministrazione al momento in cui l’azienda chiede di accedere alla CIGS, perché tale requisito, se così fosse stato, avrebbe dovuto essere indicato nei presupposti di cui al D.Lgs. n. 148/2015 ( Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), che invece non farebbe alcuna menzione di somministrazione di lavoro. Trattandosi nel caso di specie di “annullamento”, ancorché parziale, del decreto di concessione della CIGS (e non di revoca) e quindi di presunto vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato, secondo parte attrice sarebbe evidente che tale estremo esito presuppone inesistenza di requisiti all’origine della domanda e quindi solo di questi deve trattarsi, ma l’assenza di contratti di somministrazione non è un requisito-presupposto per la domanda di CIGS.

Aggiunge la difesa attorea che nelle svariate circolari e linee direttive che Regioni (estratto doc. 14 ricorrente), OO.SS. o consulenti del lavoro hanno rilasciato è sempre precisato che i somministrati non entrano nel computo della “forza lavoro” su cui considerare, secondo l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, il numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, così implicitamente riconoscendo la possibilità che possa accedere alla CIGS l’azienda che abbia in corso contratti di somministrazione.

Inoltre, prosegue l’esponente, nel caso di specie non potrebbe neppure ritenersi che l’utilizzo di contratti di somministrazione configuri un “deragliamento” dal programma, approvato in sede sindacale, posto a fondamento della domanda di CIGS o comunque un inadempimento degli impegni assunti dall’azienda, che costituirebbe la sola ipotesi indicata dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 148/2015 per potersi accedere alla procedura di riesame del decreto di autorizzazione della CIGS.

In terzo luogo, la società ricorrente espone che la materia della somministrazione di lavoro è regolamentata dal D.Lgs. n. 81/2015, in particolare dall’art. 30 che dispone “ Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore ”: nel caso concreto, precisa parte attrice, i lavoratori in somministrazione, oggetto di contestazione da parte dell’Ispettorato locale del lavoro, sono stati sei e, di questi, quattro erano in servizio presso l’azienda ricorrente tramite specifici contratti di somministrazione, iniziati ben prima del periodo di riferimento CIGS, mentre soltanto due lavoratori “somministrati” (dei sei

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