TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2023-07-17, n. 202312010
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 12010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10891 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, M C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
per l'accertamento
previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010)
dell'obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull'istanza inviata dai ricorrenti, con pec del 14.04.2022, volta ad ottenere dalla Asl Roma 2 il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi pari a 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi, attesa l'assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “provvedimento negativo” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica;
per la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente a provvedere sulla istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 14.04.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati