TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202301638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202301638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301638
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 01638/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01291/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C G in Catania, v.le Libertà, 139;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G P, domiciliato ex art.25 c.p.a.;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 58 de 2 marzo 2015 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio Urbanistica del Comune di -OMISSIS- recante accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 4 del 01.02.2011 nonché sgombero e acquisizione al patrimonio comunale;

- degli atti e provvedimenti da considerare antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi rispetto a quelli sopra indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- di essere proprietaria di un manufatto sito presso il Comune di -OMISSIS-, catastalmente identificato come in atti;

- di aver chiesto e ottenuto dal Comune intimato, nel 1987, l’autorizzazione per la realizzazione presso il fondo di un pozzo e di un vano destinato al ricovero di prodotti e attrezzi agricoli, nonché di un’elettropompa e relativo impianto (autorizzazione n. 49/87);

- di aver regolarmente informato il Comune dell’avvio (in data 23 dicembre 1987) e dell’avvenuta ultimazione dei lavori (2 febbraio 1988);

- di aver successivamente comunicato l’esecuzione di opere interne ex art. 26 l. n. 47/1985, volte a ripartire il vano in ambienti separati (6 maggio 1988);

- che ciò nonostante era stata tuttavia raggiunta dall’ordinanza n. 107 del 30 novembre 1992, gravata con il ricorso assunto al numero di R.G. 734/1993, con cui il Comune le aveva intimato la demolizione delle opere abusivamente realizzate (coincidenti a suo dire con con quelle precedentemente autorizzate dal Comune);

- che il Comune accertava in seguito l’inottemperanza all’ordine di demolizione, con provv. prot. n. 7091/1993, anch’esso gravato con ricorso assunto al numero di R.G. 5719/93;

- che, decorsi diciassette anni dall’avvio del procedimento repressivo, con nota n. 14103/2009, l’Amministrazione intimata le aveva comunicato l’avvio del procedimento di trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione di uno dei beni;

- che, a distanza di pochi giorni, l’Amministrazione le notificava un secondo provvedimento, recante accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e acquisizione al patrimonio dell’ente del manufatto abusivo e dell’area pertinenziale (provv. 1649/2009, avverso il quale aveva presentato ricorso assunto al numero di R.G. 3247/2009);

- che infine le veniva notificata l’ordinanza n. 58/2015 recante “sgombero ed acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile”, di cui al presente giudizio.

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