TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-04-27, n. 202004212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-04-27, n. 202004212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004212
Data del deposito : 27 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2020

N. 04212/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13824/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13824 del 2019, proposto da
A D V, rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

A S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. N P, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione, n. 71;

nei confronti

D C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso agli atti, di cui alla nota ANAS del 7 ottobre 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 20202, n. 18;

Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, Funzionario quadro A del Coordinamento Territoriale Calabria di ANAS S.p.a., con mail del 16 luglio 2019 di ANAS S.p.a. – Segreteria DRUO, avente ad oggetto “valutazione quadri per posizioni su reggenza sul territorio”, veniva invitata presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione per il giorno 1 agosto 2019 alle ore 9:30 in relazione all’attivazione di un “iter di valutazione delle risorse interne idonee alla copertura delle posizioni manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio”.

Quindi, con mail del 17 luglio 2019 l’ing. Di Vece, in risposta a tale invito, spediva il proprio CV aggiornato e confermava la sua presenza per il giorno di convocazione.

Con nota DOr. (Disposizione Organizzativa) n. 45 del 16 settembre 2019 ANAS, modificando precedenti determinazioni, attribuiva gli incarichi nell’ambito, rispettivamente, della nuova articolazione della “Direzione Operation e Coordinamento Territoriale” e della “Direzione Ingegneria e Verifiche”: tale DOr. n. 45/2019 era adottata all’esito dei colloqui svolti dall’ANAS tra i propri dipendenti e funzionari, finalizzati a consentire l’implementazione del nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali, di cui la società aveva inteso dotarsi per ragioni di maggiore efficienza.

Dopo la pubblicazione della richiamata nota, la ricorrente, con PEC del 27 settembre 2019, chiedeva l’accesso, mediante estrazione di copia, a “tutti gli atti formali relativi al procedimento” esitato nella DOr. n. 45/2019, “ivi compresi gli atti e/o i documenti contenenti i criteri di valutazione adottati, nonché i collegati eventuali pareri” e “del CV dei … destinatari di affidamento di incarico” ivi elencati, “unitamente alle relative schede/verbali/report di valutazione”;
motivava l’istanza, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/90, con l’interesse a “formalizzare immediatamente gli eventuali atti e/o istanze successive ai fini della tutela degli interessi coinvolti e dell’eventuale ristoro dei danni subiti”.

L’istanza veniva respinta, con nota del 7 ottobre 2019, con cui ANAS sosteneva che:

- l’attività di affidamento incarichi cui l’istanza si riferiva costituiva un mero atto di gestione privatistica del personale, tra l’altro basato sull’ intuitus personae ;

- in ogni caso, non esistevano atti e/o documenti in relazione ai quali poter esercitare il diritto di accesso, non essendo stata “svolta alcuna procedura selettiva ad evidenza pubblica, non si sono definiti canoni di selezione, né sono state svolte ed elaborate procedure comparative di valutazione e/o graduatorie”;

- i CV dei soggetti elencati nell’istanza, così come le “relative schede/verbali/ report ”, non erano stati oggetto di valutazione e non potevano comunque formare oggetto di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/90.

La ricorrente è insorta avverso tale diniego con il ricorso in epigrafe in cui, senza formulare specifici motivi di diritto, sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando che: a) ella sarebbe titolare di un interesse concreto ed attuale alla domanda di accesso, avendo partecipato alla selezione, ma non essendo stata inclusa “nell’elenco delle risorse individuate”, come indicato nella mail del 10 settembre 2019, proveniente sempre dalla Segreteria DRUO, in cui veniva comunicato che l’ iter di valutazione per la copertura delle posizioni manageriali amministrative si era concluso, e alla quale era allegato, fra gli altri, un documento “Valutazione Quadri”, qualificato come verbale, indicante succintamente le varie fasi della procedura valutativa compiuta dai funzionari incaricati di svolgerla (n. 5 soggetti);
b) i documenti oggetto della richiesta – ove esistenti - sarebbero pienamente accessibili in quanto atterrebbero ad una procedura di valutazione comparativa effettuata all’interno dell’Azienda.

ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al gravame deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza in quanto, a suo dire, il conferimento degli incarichi in parola costituirebbe un atto di gestione privatistica del personale attraverso il quale ANAS, società di capitali soggetta e regolata, quanto al proprio funzionamento, dal diritto privato, aveva deciso di scegliere talune figure da assegnare agli uffici di Responsabile d’Area, in conseguenza della rimodulazione degli assetti organizzativi della Società sul territorio. Quindi l’individuazione di alcune figure Responsabili d’Area, tra il personale interno, sarebbe avvenuta intuitu personae e senza formalità di rilievo pubblicistico.

Ciò renderebbe non applicabile la disciplina sull’accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 atteso che, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, l’accesso è consentito solo laddove tale rapporto, instaurato e/o instaurando, sia strumentale alle attività di pubblico interesse e solo con riferimento ai settori di autonoma rilevanza “pubblicistica”;
al contrario, gli atti di cui la ricorrente ha chiesto l’ostensione non risulterebbero collegati, neppure in via strumentale, all’erogazione o svolgimento del pubblico servizio di cui ANAS è concessionaria, trattandosi, nella specie, di atti inerenti una procedura di “collocazione delle risorse interne”. Né la ricorrente avrebbe allegato di vantare una posizione giuridica soggettiva tale da sottintendere che gli atti richiesti fossero collegati all’erogazione del servizio pubblico svolto da ANAS.

In ogni caso la difesa di ANAS fa presente: che molti degli atti richiesti non esistono, non essendoci stata alcuna procedura comparativa e che quelli esistenti (scambio di mail e verbale), in ottica collaborativa, sono stati comunque forniti;
che la richiesta era generica, avendo la ricorrente chiesto l’ostensione di “tutti gli atti formali inerenti la procedura di scelta dei soggetti da assegnare a Responsabili d’Area sul territorio”.

La ricorrente ha replicato con memoria del 17 gennaio 2020.

Con ordinanza n. 1958 del 13 febbraio 2020 è stata disposta, a cura della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati destinatari di affidamento di incarico, ai cui curricula intende avere accesso.

All’esito di tale adempimento, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione si sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

Ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
(…) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario
”. Inoltre, l’art. 23 stabilisce che “ 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ”.

Le richiamate disposizioni sono state interpretate dalla giurisprudenza, in fattispecie riguardanti Poste Italiane S.p.a. nel senso di ritenere che “ Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile non solo nei confronti dell'attività di diritto amministrativo, ma anche di quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante dalla intensa conformazione pubblicistica. L'attività di Poste italiane relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, dunque, deve ritenersi strumentale al servizio pubblico gestito. (Nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da Poste italiane s.p.a. all'istanza di accesso ad alcuni atti e documenti contenuti nel fascicolo personale di una propria dipendente) ” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 30 dicembre 2009, n. 2691;
analogamente T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Ter , 8 luglio 2015, n. 9185: “ Il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. 22 e 23 Legge n. 241/1990 riguarda tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, correlato non soltanto con l'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità ”).

Sempre a proposito di Poste Italiane S.p.A. è stato affermato che la domanda di accesso è, infatti, rivolta nei confronti di un ente che esplica un servizio pubblico, con la conseguenza che la sua attività deve considerarsi “amministrativa” e, come tale, sicuramente esposta all' actio ad exhibendum ex artt. 22 e 23 della L. 241/1990.

Sul punto valgono principi ormai consolidati secondo i quali le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti d'interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardi non soltanto l'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità ( ex multis : Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4923;
id. Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 252;
C.G.A. 4 dicembre 2012, n. 1066) sicché è consentito l'esercizio dell' actio ad exhibendum nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23 L. 241/90, in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 18 luglio 2019, n. 1809).

I suddetti principi possono essere applicati al caso di specie, atteso che, come per Poste Italiane, l’attività di ANAS S.p.a. relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, deve ritenersi strumentale al servizio pubblico gestito;
inoltre il rapporto di impiego che lega l’interessata al suddetto gestore di pubblico servizio può ritenersi di rilevanza pubblicistica a mente delle disposizioni su richiamate, per come costantemente interpretate dalla giurisprudenza, che attrae alla disciplina del diritto di accesso qualunque documento, anche di natura privatistica, che sia funzionalizzato all’esercizio di poteri lato sensu amministrativi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Ter , 23 ottobre 2019, n. 12172).

Quindi il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente la quale, in qualità di dipendente, vanta un interesse qualificato (personale, attuale e concreto) in relazione al procedimento di nomina nell’incarico dirigenziale, al fine di consentirle la possibilità di reagire in sede giurisdizionale (amministrativa o ordinaria) ovvero procedimentale interna (cfr. giur. ult. cit.).

Ciò posto, il Collegio osserva che ANAS S.p.a. ha dichiarato di non possedere altri atti o documenti inerenti la procedura che ha condotto all’individuazione delle figure da proporre per gli incarichi in parola, fatta eccezione per il “verbale” recante la “Valutazione Quadri”, che ha già fornito alla ricorrente: quindi, relativamente alla richiesta di schede/verbali/ report di valutazione, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alla richiesta dei curricula dei colleghi poi selezionati per gli incarichi, verificata la regolarità della disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, come individuati dall’art. 22, comma 1, lett. c), L. 241/90 (cfr. sul punto: Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6719), il Collegio rileva che trattasi di documenti che hanno certamente costituito oggetto di valutazione (tenuto conto che è stata la stessa ANAS a richiederli ai dipendenti invitati al colloquio), pertanto ANAS dovrà consentirne l’accesso alla ricorrente.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, previo annullamento parziale del diniego impugnato, deve essere ordinato ad ANAS S.p.a. di provvedere all’ostensione dei curricula dei dipendenti indicati per il conferimento degli incarichi per cui è causa, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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