TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-06-13, n. 202200979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-06-13, n. 202200979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200979
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 00979/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01506/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2021, proposto da
-O-, per sé e per le tre figlie minori (-O-, -O- e -O-), rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Lecce, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per la declaratoria,

previa concessione di tutela cautelare,

dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza, presentata dall’extracomunitaria ricorrente in data 2 marzo 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale e direttamente presso la Questura il 28 settembre 2020, di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998 per sé e per le tre figlie minori (-O-, -O- e -O-), e, conseguentemente,

per la condanna

della Questura di Lecce - Ministero dell’Interno a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente, cittadina extracomunitaria di nazionalità senegalese già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle tre figlie minori (-O-, -O- e -O-), la declaratoria, previa concessione di adeguata tutela cautelare, dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce, sull’istanza presentata in data 2 marzo 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale e direttamente presso la Questura il 28 settembre 2020, di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, e, conseguentemente, la condanna della Questura di Lecce - Ministero dell’Interno a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.

Espone, in particolare, la ricorrente di aver comunicato, con PEC dell’11 maggio 2021 a firma del proprio difensore, che nelle more del procedimento de quo, in data 7 gennaio 2021, è nata anche la figlia -O-, a cui doveva, pertanto, ritenersi estesa la richiesta di carta di soggiorno.

Aggiunge, poi, che in data 14 maggio 2021 la Divisione Immigrazione della Questura di Lecce ha adottato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.. e che, il 19 maggio 2021, l’istante ha depositato osservazioni scritte, insistendo per rilascio del richiesto permesso di soggiorno.

Aggiunge, in ultimo, che a tale nota di preavviso di diniego è seguita, in data 19 giugno 2021, una nuova richiesta di integrazione documentale da parte della Questura di Lecce con invito a presentarsi per il successivo 30 giugno 2021 ma che, anche a seguito di tale convocazione, non risulta ancora adottato il provvedimento finale conclusivo del procedimento.

1.1 A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:

1) violazione di legge: artt. 1 e 2 L. 241 del 1990, art. 17 D.P.R. n. 394/1999, artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere.

2. In data 16 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.

3. Il 14 dicembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di lite osservando che all’Amministrazione resistente non sarebbe addebitabile alcun silenzio inadempimento e che non sussisterebbero comunque i presupposti per procedere al rilascio in favore della ricorrente del richiesto permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

4. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di tutela cautelare. Il Presidente, preso atto di ciò, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2022 per la trattazione della causa con il rito del silenzio.

5. Di poi, con nota depositata il 30 dicembre 2021, la difesa di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione in presenza rappresentando all’uopo che “Nelle more del giudizio l’amministrazione, a distanza di quasi due anni dalla domanda, ha rilasciato un permesso biennale, che scadrà il prossimo 23.1.2022, senza ancora pronunciarsi sulla richiesta di carta di soggiorno” e che, pertanto, non sarebbe “venuto meno l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziale nel presente giudizio, essendo l’amministrazione a tutt’oggi inadempiente”.

6. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022 questa Sezione con ordinanza collegiale n. 208 del 7 febbraio 2022, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione, ha disposto incombenti istruttori, “ordinando alla Questura di Lecce - Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, chiarisca se - a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. già comunicato all’istante in data 14 maggio 2021 - sia stato o meno adottato un provvedimento finale sull’istanza di permesso di soggiorno presentata dall’extracomunitaria ricorrente in data 2 marzo 2020;
e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova e, in particolare, esibendo copia del provvedimento sopravvenuto di cui si fa menzione nella nota della difesa di parte ricorrente del 30 dicembre 2021”.

7. Con memorie depositate il 3 maggio 2022 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che la Questura di Lecce non ha ottemperato alla ordinanza collegiale n. 208 del 7 febbraio 2022 di questa Sezione ed ha chiesto il passaggio in decisione della causa insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

7. All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2021 il difensore di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha chiesto un breve rinvio alla udienza successiva per poter visionare il provvedimento sopravvenuto. Il Presidente ha, quindi, disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.

8. In data 17 maggio 2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato copia dei permessi di soggiorno rilasciati in favore dell’istante.

9. Il 19 maggio 2022 la Questura di Lecce ha depositato la richiesta relazione di chiarimenti precisando che, a seguito di comunicazione dei motivi ostativi all’istante, preso atto della mancata consegna della documentazione necessaria, ha rilasciato ex art. 5 comma 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, sussistendone i presupposti, un permesso di soggiorno (per motivi commerciali lavoro autonomo della durata di due anni) diverso da quello richiesto dall’istante (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998).

10. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso - ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve essere, quindi, accolto.

1.1 In particolare, merita accoglimento la domanda proposta dall’extracomunitaria ricorrente inerente alla declaratoria di illegittimità del silenzio - rifiuto, serbato dalla Questura di Lecce - Ministero dell’Interno sulla predetta istanza presentata il 2 marzo 2020 di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Osserva la Sezione che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso.

Tale obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l’attività amministrativa e dal quale sorge un’aspettativa, in capo al privato, di ottenere una risposta esplicita all’istanza presentata.

Ed invero, la giurisprudenza consolidata e condivisibile, prendendo le mosse dal principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendono ad ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge.

Si è, a ragione, affermato, così, che “esiste l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie della Amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere. Espressione di tale orientamento è, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975 secondo cui , “indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 maggio 2007, n. 2318).

E’ stato, anche di recente, ribadito che “l’obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273;
sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487). Nei giudizi di tale natura, il giudice amministrativo di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere;
gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’Amministrazione stessa. Le disposizioni relative, ove interpretate diversamente, attribuirebbero illegittimamente, in modo indiscriminato, una giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273;
sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 giugno 2017, n. 3234).

Inoltre, l’art. 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto, al comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, la seguente disposizione: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

1.2 Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, la ricorrente ha certamente un interesse qualificato a che la Questura intimata evada nel termine di legge l’istanza, formulata in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle tre figlie minori (-O-, -O- e -O-), presentata in data 2 marzo 2020, di rilascio del richiesto permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998.

1.3 Non sussiste, peraltro, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A., protrattosi oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi.

In particolare, dalla relazione di chiarimenti depositata in data 19 maggio 2022 in adempimento della ordinanza collegiale istruttoria n. 208 del 7 febbraio 2022 di questa Sezione è emerso che, a seguito di comunicazione (in data 14 maggio 2021) dei motivi ostativi all’istante, la Questura di Lecce, preso atto della mancata consegna della documentazione necessaria, ha rilasciato ex art. 5 comma 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, sussistendone i presupposti, un permesso di soggiorno (per motivi commerciali lavoro autonomo della durata di due anni) diverso da quello richiesto dall’istante (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998).

Sicchè perdura, allo stato (ben oltre lo spirare del termine di legge), difettando l’adozione da parte dell’Amministrazione resistente di un provvedimento finale esplicito di accoglimento o di rigetto (dopo il preavviso di diniego del 14 maggio 2021), l’inerzia dell’Amministrazione resistente rispetto all’istanza, presentata dalla ricorrente in data 2 marzo 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale e presso la Questura di Lecce il 28 settembre 2020, di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998 in suo favore ed in favore delle tre figlie minori (-O-, -O- e -O-).

1.4 Il ricorso, pertanto, va accolto accertando e dichiarando l’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce - Ministero dell’Interno sull’istanza di cui in epigrafe, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere esplicitamente, ai sensi del citato art. 2 della Legge n. 241/1990, sull’istanza in epigrafe ed essendo inutilmente decorso il termine di legge per provvedere.

2. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere accolto, ordinando, per l’effetto, alla Questura di Lecce - Ministero dell’Interno di provvedere espressamente, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza, sulla menzionata istanza, presentata dalla ricorrente in data 2 marzo 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale e direttamente presso la Questura di Lecce il 28 settembre 2020, di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998 in suo favore ed in favore delle tre figlie minori (-O-, -O- e -O-).

3. Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario Avvocato S C, che ha reso le dichiarazioni di legge.

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