TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400044
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 00044/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS- “-OMISSIS-” s.r.l., in persona del Curatore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N V, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-2022 con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla Curatela del fallimento della società “-OMISSIS-” s.r.l., in possesso dei beni immobili della società fallita, di procedere, entro e non oltre gg. 15 dalla notifica del provvedimento: a) alla ripulitura e manutenzione della fossa settica a servizio delle unità abitative collocate nella parte a monte della lottizzazione -OMISSIS-; b) alla bonifica e messa in sicurezza dei terreni ancora intestati al fallimento, previa rimozione di tutti i materiali di risulta rinvenienti del vecchio cantiere, nonché di procedere al taglio della vegetazione spontanea diffusamente presente nei terreni in questione;
- della relazione di sopralluogo nei luoghi di causa effettuato dal Comune di -OMISSIS- in data 27.10.2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ai precedenti connesso, presupposto e/o conseguente, anche se allo stato ignoto negli estremi, ivi inclusa l’ingiunzione prot. n. -OMISSIS-2022 richiamata nell’ordinanza sindacale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Essendo pervenute all’Amministrazione comunale di -OMISSIS- alcune segnalazioni provenienti da cittadini residenti in località -OMISSIS-, il 27.10.2022 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale si è recato in loco , accompagnato dalla Polizia Municipale, per svolgere un sopralluogo sulle condizioni di funzionalità di una fossa settica posta al servizio delle unità abitative ubicate dell’area lottizzata denominata “-OMISSIS-”.
2. Le risultanze della verifica, confluite nel verbale agli atti del processo con gli annessi rilievi fotografici, hanno evidenziato:
i) in prossimità della particella catastale n. -OMISSIS- del foglio di mappa -OMISSIS-, la presenza di una fossa settica scoperchiata e ricolma, posta su di un terreno tutt’attorno cosparso di sostanze reflue provenienti dalle soprastanti unità abitative ed in corso di sversamento in un acquitrino maleodorante ed insalubre, tale da richiedere -secondo i verbalizzanti- l’intervento dell’Amministrazione a tutela dell’ambiente, della salute e dell’igiene pubblica;
ii) nei pressi dell’area indicata dalla particella catastale n. -OMISSIS- del foglio di mappa -OMISSIS-, il deposito incontrollato di rifiuti (in particolare, materiali di risulta e oggetti da cantiere), nonché lo stato di abbandono e degrado degli immobili invenduti, soprattutto per il mancato taglio della vegetazione spontanea all’interno dei giardini, tali da rendere - a giudizio dei funzionari intervenuti- necessario un intervento di pulizia al fine di scongiurare il pericolo di propagazione di incendi.
3. Ritenendo necessario fronteggiare il rischio per la pubblica igiene, salute e sicurezza attraverso gli straordinari poteri sindacali di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) il Sindaco ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-2022.
E siccome la responsabilità di quei luoghi è stata ritenuta appartenere alla Curatela della società “-OMISSIS-” s.r.l., atteso che la società fallita era il soggetto responsabile nei confronti del Comune della lottizzazione dell’area, l’Ordinanza sindacale è stata assunta proprio nei confronti del citato Fallimento, deputato a gestire i rapporti attivi e passivi dell’impresa ormai fallita.
4. Per far fronte alla riscontrata emergenza, il Sindaco ha quindi ordinato di procedere entro il termine di 15 giorni:
a) “ alla ripulitura e manutenzione della fossa settica a servizio delle unità abitative collocate nella parte “a monte” della lottizzazione -OMISSIS-, ponendo in essere tutte le più opportune iniziative necessarie e sufficienti ad evitare lo sversamento dei reflui sul terreno circostante, con potenziale pericolo per persone o cose ”;
b) “ alla bonifica e messa in sicurezza dei terreni ancora intestati al Fallimento, previa rimozione di tutti i materiali di risulta rinvenienti del vecchio cantiere e di procedere, infine al taglio della vegetazione spontanea diffusamente presente nei terreni in questione e fonte di potenziale pericolo per persone o cose ”.
5. Contro simili determinazioni la curatela del Fallimento della società “-OMISSIS- s.r.l.” ha proposto impugnazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
I- « DIFETTO D’ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 54 T.U.E.L.. VIOLAZIONE DEL D.LGS. n. 152/2006 E DELLA DIRETTIVA N. 2008/98/CE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE »;
II- « VIOLAZIONE DELL’ART. 54 D.LGS. N. 267/2000. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ».
In sintesi, la Curatela ha rappresentato di essere stata erroneamente individuata come destinataria dell’ordinanza di bonifica, non avendo né il possesso né la detenzione delle aree interessate, a suo avviso invece di proprietà comunale in base alla Convenzione di Lottizzazione, e comunque ormai destinate all’uso pubblico, come dimostrerebbe:
a) il fatto che sia stata autorizzata l’agibilità delle unità abitative del parco “-OMISSIS-”;
b) la circostanza che le aree di riserva pubblica non risultano inserite nel programma di liquidazione della procedura fallimentare poiché destinate all’uso pubblico per effetto del vincolo apposto con la convenzione urbanistica;
c) il fatto che i materiali di risulta del vecchio cantiere ricadrebbero su suolo non ricompreso tra le aree di proprietà della società fallita (e quindi del fallimento), ma appartenente alla società -OMISSIS- s.r.l..
Quanto, poi, alle aree coperte dalla vegetazione spontanea, non risulterebbe accertata e dimostrata con il necessario rigore una condizione di pericolo concreta ed attuale idonea a giustificare l’esercizio dei poteri extra ordinem previsti dall’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 .
6. Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di -OMISSIS-, il quale ha contestato le deduzioni avversarie circa la proprietà pubblica delle aree, eccependo che non avevano mai visto la luce le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione tra l’Amministrazione e la società “-OMISSIS-” s.r.l., né tanto meno –e di conseguenza- era stato completato l’ iter per il passaggio a titolo gratuito delle aree alla proprietà comunale.
Quanto alle censure relative al suolo interessato dallo sversamento di rifiuti e di materiali di risulta del vecchio cantiere, la difesa comunale ha precisato che “nessuna intimazione ad intervenire su beni altrui si rinviene nell’ordinanza sindacale che si riferisce esclusivamente ai terreni intestati al Fallimento”, e che, al contrario di quanto asserito dal Fallimento, vi sarebbe stata l’urgenza del provvedere.
7. Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-2023, ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento gravato con limitato riguardo alla “ parte relativa all’ordine di esecuzione delle opere di bonifica e messa in sicurezza dei terreni intestati al Fallimento”, respingendo invece la domanda cautelare “ relativamente all’ordine di esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione della fossa settica della lottizzazione -OMISSIS-” .
Tale provvedimento cautelare ha trovato la conferma del Consiglio di Stato - sez. IV, pronunciatosi in appello con l’ordinanza n. -OMISSIS-2023.
8. I termini assegnati dal Sindaco per adempiere al provvedimento contingibile e urgente, nella parte in cui rimasto efficace, sono decorsi invano.
Il Curatore del Fallimento ha comunicato poi di essere stato autorizzato dal Giudice Delegato del Tribunale di Campobasso alla rinuncia alla liquidazione ex art. 104- ter , comma 8, della legge fallimentare, in relazione ai terreni oggetto dell’Ordinanza sindacale (precisamente, quelli ricadenti nell’area individuata al foglio 14, particella -OMISSIS-).
Nel frattempo, e anche per l’aggravarsi del pericolo igienico-sanitario con il caldo dell’estate, con la determinazione n. -OMISSIS-2023 il Responsabile dell’area tecnica manutentiva del Comune ha avviato le procedure per eseguire i lavori relativi alla fossa settica a spese dell’impresa fallita, all’uopo escutendo la polizza fideiussoria a suo tempo attivata da quest’ultima.
9. Nel