TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300207
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Pubblicato il 26/06/2023
N. 00207/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto da
A M, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avv. M A e dall’avv. M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 24/2021 in data 28 gennaio 2021 del T.A.R. Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma, passata in giudicato;
…………………. per la declaratoria di nullità ….
a) dell’intimazione di pagamento n. ‘078 2021 90002596 72/000’ dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma, ricevuta il 25 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 102.897,87 – per “prelievi latte”, “interessi” e “oneri di riscossione” – relativamente alle campagne 1999/2000 e 2000/2001, in riferimento al “residuo” ruolo di cui alla cartella AGEA n. ‘30020180000011342000’;
b) del “residuo ruolo” emesso da AGEA e posto a base sia della suindicata cartella AGEA sia della suindicata intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma;
………………… per la condanna ….
delle Amministrazioni intimate alla restituzione di tutte le somme eventualmente già introitate per i prelievi 1999/2000 e 2000/2001, nonché al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il dott. Italo Caso e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che con sentenza n. 24/2021 del 28 gennaio 2021, in accoglimento del ricorso proposto – tra gli altri – dal ricorrente titolare dell’omonima azienda agricola, questa Sezione annullava la comunicazione di AGEA con la quale veniva liquidato a carico dell’azienda l’importo esigibile a titolo di prelievo supplementare (“quote latte”) per le campagne 1999/2000 e 2000/2001 e ne veniva contestualmente intimato il versamento;
che, in particolare, sulla scia di pronunce della Corte di Giustizia U.E. e della conseguente accertata effettuazione della ripartizione del prelievo tra gli allevatori in maniera non conforme al diritto comunitario – giacché il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana era stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale incompatibile con il dettato europeo –, si concludeva per l’errata determinazione del quantum dovuto, alla luce dei criteri illegittimi a tal fine impiegati;
che la sentenza passava in giudicato (v. certificazione depositata);
che il ricorrente ha ora adito il giudice dell’ottemperanza, imputando alle Amministrazioni intimate di non essersi attenute a quanto ivi statuito;
che, in particolare, egli assume che AGEA “… avrebbe dovuto cancellare definitivamente i debiti per prelievo latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2000/2001 dal Registro debitori e quindi e comunque sgravare anche il ruolo formato per il recupero degli stessi a mezzo di cartella esattoriale, senza operare alcun passaggio del “residuo” ruolo all’Agenzia delle Entrate riscossione nel corso del 2020 …” e che, invece, AGEA “… non ha fatto nulla di tutto questo e ha formalizzato in base alle nuove disposizioni legislative il passaggio del “residuo ruolo” dei debiti per prelievo latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2000/2001 all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ultima, pertanto, ha dato avvio alle procedure di riscossione …” (così a pag. 6 del ricorso), sì da avere il ricorrente ricevuto in data 25 ottobre 2021 l’intimazione di pagamento n. ‘078 2021 90002596 72/000’ dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma per la somma di € 102.897,87 (per “prelievi latte”, “interessi” e “oneri di riscossione” relativamente alle campagne 1999/2000 e 2000/2001, in riferimento alla cartella AGEA n. ‘30020180000011342000’);
che, tuttavia, per assumere a loro fondamento proprio quelle determinazioni di AGEA in tema di prelievo supplementare per le campagne 1999/2000 e 2000/2001 che erano state annullate dal giudice amministrativo con la sentenza n. 24/2021, tali atti – compreso quello di passaggio del “residuo” ruolo da AGEA all’Agenzia delle Entrate - Riscossione – sarebbero nulli in quanto emanati in violazione e/o elusione del giudicato;
che, in ragione di ciò, il ricorrente chiede che se ne dichiari la nullità, che si ordini alle Amministrazioni interessate di non procedere più al recupero di quanto imputato a titolo di prelievo supplementare per gli stessi periodi 1999/2000 e 2000/2001, sgravando il “residuo” ruolo e comunque cancellando il debito dal Registro debitori, e che le si condanni alla restituzione di tutte le somme eventualmente già introitate per i prelievi 1999/2000 e 2000/2001, nonché al risarcimento dei danni;
che si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che con ordinanza n. 141 del 25 marzo 2022 la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, disponendo però incombenti istruttori “… al fine di acquisire da AGEA una dettagliata relazione sui fatti di causa anche alla luce delle argomentazioni esposte in ricorso, rappresentando al Collegio gli atti eventualmente emessi dall’Amministrazione dopo la sentenza n. 24 del 2021 per darvi esecuzione, con specificazione in ogni caso, mediante apposito prospetto, del collegamento tra l’intimazione e il residuo ruolo oggetto dell’odierno giudizio e gli atti annullati con la sentenza n. 24 del 2021 in riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente …”;
che, in assenza di riscontro alla richiesta di chiarimenti, con ordinanza n. 287 del 7 ottobre 2022 la Sezione ha reiterato gli incombenti istruttori a carico di entrambe le Amministrazioni intimate;
che si è successivamente costituita in giudizio anche AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che con memoria depositata il 27 aprile 2023 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto “… a seguito dello sgravio disposto da AGEA nessuna somma risulta allo stato iscritta a ruolo a carico della ricorrente …”, soluzione cui si è opposto il sig. M adducendo che “… non vi è agli atti alcuna prova in ordine al fatto che AGEA abbia effettivamente sgravato il ruolo di cui all’intimazione impugnata …” e che “… resta pur sempre il fatto che la stessa AGEA non ha comunque proceduto ad annullare anche l’iscrizione dei prelievi 1999/00 e 2000/01 nel Registro debitori […] e non si è nemmeno dichiarata disponibile a versare quanto già recuperato per compensazione, con i premi PAC liquidati al ricorrente, in riferimento ai prelievi 1999/00 e 2000/01 (sia per capitale che per interessi) …” (così la memoria depositata il 19 maggio 2023);
che alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, come è noto, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento – ad opera dell’Amministrazione – dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione, con la precisazione che detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comporta per il giudice dell’ottemperanza un’attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “ petitum - causa petendi - motivi - decisum ” (v. Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2020 n. 6277);
che, secondo una consolidato orientamento, la «violazione del giudicato» è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, mentre si ha «elusione del giudicato» allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2022 n. 4088);
che, ciò premesso, emerge nella fattispecie come le doglianze del ricorrente si appuntino sulla circostanza che, seppure annullati dal giudice amministrativo gli atti con cui AGEA aveva determinato il quantum dovuto a titolo di prelievo supplementare in tema di “quote latte” per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, lo stesso ente abbia tuttavia lasciato intatta l’esposizione debitoria pregressa e abbia presumibilmente introitato a tale titolo somme di denaro a mezzo compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda, per poi trasferire il “residuo ruolo” dei debiti all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel frattempo divenuta competente per le conseguenti procedure di riscossione;
che, pertanto, l’interessato invoca la declaratoria di nullità dei nuovi atti intervenuti, assume di avere titolo alla restituzione delle somme eventualmente introitate tramite compensazione con i premi PAC e pretende la definitiva cancellazione del debito dal Registro debitori senza più possibilità di procedere al recupero di quanto imputato a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1999/2000 e 2000/2001;
che, al fine di ricostruire la posizione del ricorrente e definire quale nesso ci sia tra gli atti sopraggiunti e quelli annullati con la sentenza n. 24/2021, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico delle due Amministrazioni intimate, senza però ricevere gli esaustivi riscontri richiesti;
che, come è noto, in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta, il giudice amministrativo – ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod.proc.amm. – può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale dell’Amministrazione che ingiustificatamente si sottrae all’obbligo di cooperazione in tal modo impostole (v., da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 maggio 2023 n. 1114), sì da doversene desumere nel presente caso l’implicita conferma di quanto addotto dal ricorrente a proposito della formale permanenza – anche solo in parte – di quel debito a carico dell’azienda e del suo nesso con l’intimazione di pagamento censurata;
che, quindi, ponendosi tale azione in evidente contrasto con il giudicato, va dichiarata la nullità dell’intimazione di pagamento n. ‘078 2021 90002596 72/000” dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma, nonché del “residuo” ruolo di cui alla cartella AGEA n. ‘30020180000011342000”;
che a tale conclusione il Collegio è dell’avviso doversi pervenire, in dissenso dalla richiesta dell’Avvocatura dello Stato di declaratoria di cessazione della materia del contendere (nell’assunto che “… a seguito dello sgravio disposto da AGEA nessuna somma risulta allo stato iscritta a ruolo a carico della ricorrente …”), e ciò perché il documento depositato il 24 aprile 2023 risulta privo di sottoscrizione e quindi inidoneo a dare prova certa della sua provenienza;
che, invece, nulla spetta al ricorrente circa la pretesa restituzione di quanto indebitamente incamerato da AGEA, nessun principio di prova essendo stato fornito circa l’effettivo avvenuto incameramento di somme (in ricorso si parla in termini generici e dubitativi di “… restituzione di tutte le somme eventualmente già recuperate per compensazione con i premi PAC …), il che non consente neppure di desumere argomenti di prova significativi dal comportamento processuale dell’Amministrazione;
che, inoltre, il ricorrente non può pretendere la definitiva cancellazione della sua posizione debitoria dal Registro debitori senza più possibilità di procedere al recupero di quanto imputato a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1999/2000 e 2000/2001, ma semmai se ne devono considerare provvisoriamente congelati gli effetti in ragione della pronuncia di che trattasi, posto che il vizio accertato dal giudice della cognizione – come rilevato dalla giurisprudenza – comporta l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili e individuando senz’altro il criterio da impiegare in sostituzione di quello che la Corte di Giustizia U.E. ha ritenuto contrastante con la disciplina europea (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 8663);
che, infine, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova da parte del ricorrente in ordine ai pregiudizi di cui chiede il ristoro, e ciò alla luce del consolidato principio per cui nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, cod.civ. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, mentre la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod.civ. è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità, o di estrema difficoltà, di una precisa prova sull’ammontare del danno;
che, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti suindicati;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza delle Amministrazioni intimate, e vengono liquidate come da dispositivo