TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202302229

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202302229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302229
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 02229/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01831/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e F A M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Alfonso Marsala, in Palermo, alla via Marchese di Villabianca, n. 111;

contro

Comune di Sciacca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Sciacca, 5° Settore - Pianificazione, gestione e Controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive, M, non datata, notificata in data 6 giugno 2019, avente ad oggetto: “Diniego della domanda di Permesso di Costruire, ai sensi dell’art.36 del T.U. del 06.06.2001 n.380, recepito dall’art.14 della L.R. n.16/2016, relativo all’istanza-OMISSIS-, per la regolarizzazione di opere edilizie realizzate 2 nel fabbricato sito in Sciacca nella Via -OMISSIS-” ;

- di tutti gli atti pregressi, connessi, presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS- è proprietario di un fabbricato, con terreno pertinenziale, sito nel territorio del Comune di Sciacca, alla via -OMISSIS-, meglio riportato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-

Con istanza del -OMISSIS-, egli ha chiesto l’accertamento di conformità di detto fabbricato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con l’art. 14 l.r. 10 agosto 2016, n. 16, con proposta demolizione di una parte dell’edificato e mantenimento di altra parte.

Con comunicazione del -OMISSIS-, che il ricorrente ammette di aver ricevuto, il Comune di Sciacca, oltre a chiedere un’integrazione documentale, ha specificato che «per dar corso all’istruttoria del permesso di costruire -OMISSIS- (regolarizzazione di alcune opere edilizie richieste in sanatoria) necessita che prima vengano ripristinate le opere oggetto di demolizione, propedeutiche all’istruttoria di quanto richiesto (…) » .

Con nota del -OMISSIS-, il 5° Settore – Urbanistica del Comune di Sciacca ha espresso parere negativo rispetto all’istanza presentata dal privato, non avendo egli ottemperato alle richieste già formulate nel 2018.

Quindi, con la determinazione meglio indicata in epigrafe, il medesimo 5° Settore - Pianificazione, gestione e Controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive, M ha opposto diniego all’accertamento di conformità, richiamando la precedente nota ed evidenziando che il progetto presentato non rispetta tutti i parametri urbanistici, non rispetta le procedure stabilite dai regolamenti vigenti, non osserva le norme tecniche e amministrative.

2. – -OMISSIS- si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento.

L’illegittimità si anniderebbe nella mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito all’amministrazione di concludere correttamente l’istruttoria;
nel difetto di istruttoria, non avendo essa tenuto presente la documentazione depositata in riscontro alla richiesta endoprocedimentale;
nell’illogicità di richiedere la demolizione della porzione abusiva non sanabile, prima di svolgere l’istruttoria finalizzata a verificare quali parti del fabbricato siano sanabili.

3. – Costituitosi per resistere il Comune di Sciacca, il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 23 giugnoo 2023.

4. – La giurisprudenza consolidata insegna che non è ammessa la sanatoria relativa soltanto ad una parte degli interventi abusivi realizzati o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere (

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi