TAR Roma, sez. I, decreto presidenziale 2019-07-01, n. 201904078
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Pubblicato il 01/07/2019
N. 04078/2019 REG.PROV.PRES.
N. 0076176/2019 Prot.Ag.ID
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
VISTA “l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali (art. 6 del decreto n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016)”, depositata in data 28 giugno 2019 da Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. (Consorzio Manital), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. A C, A G, M D G e E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Del Plebiscito, 112;
contro
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;
nei confronti
DUSSMANN SERVICE S.R.L. e VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL SA;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
- del provvedimento n. 27646 (I808 – Gara Consip FM4 – Accordi tra i principali operatori del facility management) adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 17 aprile 2019 e notificato a mezzo PEC in data 9 maggio 2019 (Provvedimento) nei confronti di Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. (Consorzio Manital) in solido con la controllante Manitalidea, che è stato redatto in n. 209 pagine (circa 420.280 caratteri, secondo i criteri di cui all’Art. 8 del Decreto), con cui si è irrogata una sanzione al Consorzio Manital, in solido con la controllante Manitalidea, di circa € 33,3 milioni, pari al 10% del fatturato 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, e successive modificazioni;
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 in data 22 dicembre 2016 e successive modificazioni, per autorizzare il superamento dei limiti dimensionali prescritti per il ricorso;
- i suddetti presupposti non sono di “straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali” di cui al citato art. 5, comma 1, e ai sensi del successivo comma 2;