TAR Perugia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-06-21, n. 202100474
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00474/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2015, proposto da -OISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato-OISSIS-, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Perugia n. -OISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 79, 114 c.p.a. e 295 c.p.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - il dott. Enrico Mattei;
Premesso che con ordinanze collegiali n. -OISSIS- e n. -OISSIS- è stata disposta la sospensione del presente giudizio di ottemperanza, sino alla definizione del procedimento penale in cui risulta indagato l’avvocato di parte ricorrente per aver agito in favore di quest’ultima senza mandato professionale.
Considerato che con memoria depositata in data -OISSIS-, la difesa erariale ha comunicato l’attuale perdurante pendenza del succitato giudizio penale davanti al Tribunale di -OISSIS-.
Ritenuto, pertanto, di dover confermare, per ragioni di pregiudizialità, la sospensione del presente giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., fino alla definizione della vicenda penale che ha coinvolto l’avvocato di parte ricorrente.