TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202300938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202300938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300938
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00938/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2010, proposto da
Condominio Residence Plaza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;



contro

Comune di Eraclea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, K M, G R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R B in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;



per l'annullamento

dell'ordinanza n. 145 prot. 29787 del 18 novembre 2009 per la demolizione delle opere e la contestuale intimazione alla cessione di aree; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eraclea;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Condominio Residence Plaza è un complesso residenziale, composto da 91 appartamenti e alcuni negozi, sito in Eraclea Mare, dotato di un ampio parco privato con piscina, delimitato da una recinzione con paletti in legno e rete metallica, alta 1,5 m..

Con il ricorso all’esame, il Condominio ha impugnato l’ordinanza n. 145/2009, con cui il Comune di Eraclea, da un lato, ha ordinato al Condominio la demolizione della rete e dei paletti in legno, e dall’altro lato, ha intimato, al medesimo Condominio, la cessione dei terreni catastalmente identificati al Fg. 58, mappali 255, 256 e 257, che secondo l’Ente Civico sarebbero condominiali e avrebbero dovuto essere ceduti al Comune in forza di un piano di lottizzazione convenzionato del 1982, modificato nel 1990.

Ha resistito al ricorso il Comune di Eraclea, chiedendone il rigetto.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La questione decisiva ai fini della risoluzione della controversia riguarda, innanzitutto, la necessità o meno di un titolo edilizio volto a consentire l’installazione della recinzione di cui è stata disposta la demolizione.

Ad avviso del Collegio, l’installazione della recinzione posta a protezione del parco privato, realizzata dal Condominio con paletti in legno e rete metallica plastificata, alta 1,5 m., senza alcuna opera in muratura, non richiedeva il

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