TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2011-04-07, n. 201100482

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2011-04-07, n. 201100482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100482
Data del deposito : 7 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00637/2011 REG.RIC.

N. 00482/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00637/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2011, proposto da Tributi Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Tar Catania, Segreteria, in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Venetico in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Pittala', in Catania, Via Francesco Riso, 78;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale del Settore Economico - Finanziario n. 475 del 31.12.2010 avente ad oggetto risoluzione rapporto contrattuale società Tributi Italia Spa - accertamento riscossione imposta comunale pubblicità e pubblica affissione;

- della delibera della Giunta Municipale del Comune di Venetico n. 241 del 21.12.2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venetico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione, atteso che la convenzione intercorsa tra la ricorrente ed il Comune va ricondotta agli accordi di cui all’art. 11 della l. 241/1990 e, comunque, trattasi di controversia che attiene a rapporto derivante da concessione di pubblico servizio (SS.UU. 11.3.2005, n. 5336;
CdS 27.1.2006 n. 236);

Ritenuto che non sembra sussistere, prima facie, il fumus boni juris, essendo motivato il provvedimento impugnato anche con riferimento alle inadempienze della Tributi Italia S.p.A. nei confronti del Comune;

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