TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2011-04-07, n. 201100482
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N. 00482/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00637/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2011, proposto da Tributi Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Tar Catania, Segreteria, in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Venetico in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Pittala', in Catania, Via Francesco Riso, 78;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale del Settore Economico - Finanziario n. 475 del 31.12.2010 avente ad oggetto risoluzione rapporto contrattuale società Tributi Italia Spa - accertamento riscossione imposta comunale pubblicità e pubblica affissione;
- della delibera della Giunta Municipale del Comune di Venetico n. 241 del 21.12.2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venetico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la propria giurisdizione, atteso che la convenzione intercorsa tra la ricorrente ed il Comune va ricondotta agli accordi di cui all’art. 11 della l. 241/1990 e, comunque, trattasi di controversia che attiene a rapporto derivante da concessione di pubblico servizio (SS.UU. 11.3.2005, n. 5336;CdS 27.1.2006 n. 236);
Ritenuto che non sembra sussistere, prima facie, il fumus boni juris, essendo motivato il provvedimento impugnato anche con riferimento alle inadempienze della Tributi Italia S.p.A. nei confronti del Comune;