TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-04-06, n. 201800482
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Pubblicato il 06/04/2018
N. 00482/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00098/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2018, proposto da:
A K A N, rappresentato e difeso dall'avvocato F M G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lombroso 54;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore di Milano datato 14.11.2017, Rif. 14060/2017 Imm ID 779534, recante il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio di un permesso ordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ai fini del riesame della fattispecie da parte dell’amministrazione, quanto meno in relazione ai presupposti relativi al rilascio di un permesso ordinario, atteso che:
- dopo il rigetto della prima domanda cautelare, il ricorrente ha evidenziato, in termini di novità, l’errore presente nel modello unico 2017, che è stato rettificato a gennaio 2018, con riferimento alla natura e alla consistenza dei redditi posseduti;
- in ragione di tale errore l’amministrazione non è stata posta in condizione di verificare la reale consistenza dei redditi di cui il ricorrente può documentare di disporre ai fini del mantenimento di un titolo di soggiorno;
- del resto, solo da ultimo egli ha documentato di lavorare per la ditta Ayyad Ramadan;
- alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene necessario un riesame della situazione complessiva dello straniero da parte dell’amministrazione, affinché verifichi l’effettività e l’attualità del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della ditta Ayyad Ramadan, nonché l’effettiva consistenza dei redditi da lui posseduti e la loro sufficienza ai fini della permanenza in Italia;
- del resto, il riesame sarà effettuato sulla base della documentazione prodotta in giudizio, documentazione che il ricorrente dovrà trasmettere alla pec dell’amministrazione secondo quanto precisato in dispositivo.