TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-10-18, n. 202202922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-10-18, n. 202202922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202922
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 02922/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01527/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'Avv. G L, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Nicolò Turrisi, n. 48;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento-OMISSIS-adottato in data 22/03/2022 dal Questore di Palermo e notificato al ricorrente in data 07/06/2022 con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato formulata dal ricorrente;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;
accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;
dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di aver chiesto, in data 27/10/2020, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 03/04/2018 e con scadenza in data 03/04/2020, in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta -OMISSIS- Struttura di assistenza residenziale per anziani e disabili, con la qualifica di addetto all’assistenza delle persone;

- di aver stipulato, in data 05/07/2021, un nuovo contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, presso un esercizio commerciale di proprietà della Sig.ra-OMISSIS- sita in Palermo in-OMISSIS-;

- che, in data 25/11/2021, ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, veniva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza del rinnovo del permesso di soggiorno, nel quale si invitava l’istante a produrre la documentazione richiesta e/o ulteriori memorie difensive, con notifica presso il Patronato ENAC con sede in Palermo nella Via G. Dalla Chiesa n. 40 presso il quale l’interessato risulta aver eletto domicilio;

- che, in data 09/12/2021, il suddetto Patronato ENAC comunicava di aver più volte tentato di contattare, senza successo, esso ricorrente;

- di non aver tuttavia mai ricevuto alcuna comunicazione ex art 10- bis L. 241/90, né dal Patronato di riferimento né dall’Amministrazione procedente;

- che, in data 22/03/2022, notificato in data 07/06/2022, il Questore della Provincia di Palermo adottava il provvedimento-OMISSIS-con il quale rigettava l’istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato formulata dal ricorrente, e contestualmente ordinava l’allontanamento volontario dal territorio nazionale;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) l’Amministrazione resistente non ha effettuato una valutazione complessiva della posizione del cittadino straniero;
l’Amministrazione resistente sostiene la “natura fittizia e strumentale del rapporto di lavoro documentato dallo straniero con l’intento fraudolento di determinare l’Amministrazione al rinnovo del titolo di soggiorno in proprio favore” e dunque l’inesistenza del rapporto lavorativo tra la società “-OMISSIS-e l’odierno ricorrente, perché accertatori hanno constatato che, al posto della Struttura di assistenza per anziani e disabili, vi era collocata una palazzina in ristrutturazione adibita a “Bed and Breakfast”;
ma, come si evince dal certificato di iscrizione all’Albo Comunale e dalla S.C.I.A. risulta che la sede legale della società, presso cui il ricorrente svolge regolare attività lavorativa, è collocata in Palermo, nella Via-OMISSIS-;
mentre l’ubicazione fisica della Struttura per anziani si trova in Palermo, nella Via -OMISSIS-il ricorrente risulta condannato per reati che non rientrano nell’art. 380 c.c.p., dunque senza alcun automatismo espulsivo;

CONSIDERATO che il ricorso è infondato;

- che il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato;
in particolare, la dichiarazione rilasciata dalla sig.ra-OMISSIS-in data 15.06.22, secondo cui la sede legale della -OMISSIS-arebbe “tuttora” sita in Palermo, nella Via-OMISSIS-, mentre l’ubicazione fisica della Struttura per anziani si trova in Palermo, nella Via -OMISSIS- contrasta con quanto accertato dalla Questura, secondo cui, alla data del sopralluogo, “ la ditta -OMISSIS-era stata sfrattata dall’immobile [di via-OMISSIS- circa cinque anni addietro ”;

- che, se è vero che il ricorrente è stato condannato per reati che non comportano alcun automatismo espulsivo, l’Amministrazione ha motivato adeguatamente circa la pericolosità sociale del ricorrente, atteso che i reati (sia quello per cui è già stata pronunciata una sentenza di condanna, sia quello per cui il procedimento è ancora pendente) dimostrano una notevole pericolosità sociale, nonché la tendenza a vivere di proventi illeciti;

CHE, attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

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