TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300164
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2023

N. 00164/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Chiavari, corso Gianelli 11/2;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la seconda istanza di revoca del provvedimento di divieto detenzione armi munizioni e materiali esplodenti emesso a carico del ricorrente il -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o conseguenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023, il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con atto notificato e depositato il 14 luglio 2021, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la seconda istanza dallo stesso avanzata per ottenere la revoca del provvedimento di divieto detenzione armi munizioni e materiali esplodenti emesso a suo carico il -OMISSIS-.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931. Violazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe “tanto assertiva, quanto contraddittoria, lacunosa ed illogica” . Sarebbe evidentemente errata e superficiale l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui i fatti dai quali ha avuto origine il divieto di detenzione armi del 2012 rimarrebbero indice di relazioni sociali caratterizzate da conflittualità. Non sarebbe, poi, minimamente spiegato sulla base di quali criteri prognostici e, soprattutto, sulla base

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