TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202400702
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 00702/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2023, proposto da
One s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P L S, G P, G S, B B e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l’accertamento
- dell’insussistenza del diritto dell’ART a riscuotere il contributo di funzionamento di cui all’art. 37 del DL 201/2011; e conseguentemente
- del diritto della ricorrente a non corrispondere il predetto contributo per le annualità 2022 e 2023, ed in ogni caso a far data dalla cessazione della gestione del servizio di TPL nel territorio della Regione Toscana di cui al contratto ponte e ai successivi atti d’obbligo di servizio pubblico; nonché
- dell’insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ordine a tale contributo.
Ove occorra, per l’annullamento:
- della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, prot. n. 4042/2023 del 13/03/2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresi: nota dell’ART prot. 12431/2022 del 04/05/2022; nota dell’ART del 01/04/2022; nota dell’ART del 03/04/2022; Delibera dell’ART n. 181/2021 del 16/12/2021 e delibera dell’ART n. 242 del 06/12/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 08/05/2023, One s.c.ar.l. ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a non corrispondere il contributo per il mantenimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) di cui all’art. 37 del d.l. 201/2011 e a non adempiere ai correlati obblighi dichiarativi per le annualità 2022 e 2023. La società consortile ricorrente ha domandato inoltre l’annullamento della nota ART prot. n. 4042/2023 del 13/03/2023 a mezzo della quale è stata diffidata ad adempiere agli obblighi dichiarativi funzionali alla determinazione del contributo, nonché delle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, « ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità ».
A fondamento delle proprie domande, One s.c.ar.l. ha articolato un unico motivo di diritto (rubricato: « 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del D.L. 201/2011. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2, 7 e 10 della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Violazione e falsa applicazione della Delibera dell’ART n. 181/2021 del 16.12.2021. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. In via subordinata: illegittimità dell’art. 1 co. 5 della Delibera ART n. 181/2021 e dell’art. 1 co. 5 della Delibera ART n. 242/2022 per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del D.L. 201/2011 »). In estrema sintesi, la società ricorrente ha rivendicato di aver integralmente cessato la gestione del servizio di trasporto pubblico nel territorio della Regione Toscana, svolto al 31/10/2021 in forza di un affidamento diretto (c.d. Contratto ponte) e di obblighi di servizio, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 1370/2007. Non svolgendo – né potendo per Statuto svolgere – alcuna altra prestazione sul mercato del trasporto, One s.c.ar.l. non sarebbe più soggetta ad alcuno degli obblighi dichiarativi e contributivi previsti dalle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, a nulla rilevando la mancata liquidazione del consorzio. Donde l’infondatezza di ogni pretesa in tal senso avanzata dall’Amministrazione intimata.
2. – L’ART si è costituita in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte. La Difesa erariale ha eccepito innanzitutto la tardività del ricorso, in quanto l’obbligo contributivo contestato da One s.c.ar.l. troverebbe fondamento nelle Delibere ART n. 181/2021 e n. 242/2022, la cui impugnazione non sarebbe più ammissibile, stante il decorso del termine previsto dall’art. 29 c.p.a.. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle tesi attoree, sostenendo che il mancato svolgimento del servizio di trasporto non escluda la qualifica di “operatore del mercato”, giacché l’esonero dall’obbligo contributivo opera unicamente a favore delle imprese soggette a liquidazione o a procedura concorsuale con finalità liquidative.
3. – Nel corso dell’udienza pubblica del 05/06/2024, la Presidente ha reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. in ordine alla sussistenza di profili di parziale inammissibilità del ricorso, relativamente alla domanda di accertamento negativo della debenza del contributo ART per l’anno 2022. La causa è stata infine assegnata in decisione, previa discussione delle parti.
4. – Il ricorso è inammissibile con riferimento alla domanda di accertamento della non debenza del contributo ex art. 37 d.l. 201/2011 per l’anno 2022.
In data 01/04/2022 il Consorzio ricorrente ha ricevuto una nota (doc. 3 di parte ricorrente), a mezzo della quale l’ART ha sollecitato « il pagamento del contributo anche per l’anno 2022 e, ai fini della determinazione del quantum, la dichiarazione del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 9 febbraio 2022 (e cioè il bilancio 2020) » (pag. 3 del ricorso introduttivo).
Detta nota, pur avendo contenuto ricognitivo delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 181/2021, non può ritenersi priva di rilevanza esterna, giacché essa ha specificamente individuato il Consorzio ricorrente quale destinatario degli obblighi contributivi di cui all’art. 37 d.l. 201/2011 nonché degli obblighi dichiarativi prescritti dalla disciplina secondaria, in tal modo vincolandolo al rispetto dei termini fissati per il relativo adempimento. La nota ha posto dunque One s.c.ar.l. in posizione qualificata e differenziata rispetto agli operatori economici non regolati, dando attuazione sul piano provvedimentale alla normazione contenuta nella Delibera e, in questa misura, operando sul piano del “provvedere”, non più sul piano del “prevedere”. Le missive inviate successivamente, ivi inclusa l’impugnata nota prot. n. 4042/2023 del 13/03/2023, hanno finalità esplicativa o, al più, sollecitatoria di prescrizioni che l’ART aveva già elaborato (nella Delibera n. 181/2022) e già indirizzato al Consorzio ricorrente (nella nota del 01/04/2022). Esse dunque non fanno che reiterare una volontà provvedimentale manifestata al destinatario e ormai consolidatasi.
In questa prospettiva, la domanda di accertamento (negativo) proposta dal Consorzio ricorrente incide su di un rapporto giuridico già conformato da provvedimenti divenuti inoppugnabili e, in questi termini, si appalesa inammissibile.
5. – Quanto invece alle domande di contenuto demolitorio, le considerazioni ora svolte comportano l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso le note prot. n. 12431/2022 del 04/05/2022 e prot. n. 4042/2023 del 13/03/2023. Le missive in parola hanno meramente confermato una volontà provvedimentale già manifestata, di talché non assumono autonomo contenuto lesivo per il Consorzio ricorrente.
È invece irricevibile, per tardività del ricorso, l’impugnazione degli atti presupposto, segnatamente della nota ART del 01/04/2022 e della Delibera 181/2021 (peraltro impugnate con formula eventuale « ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità »). La volontà dell’Amministrazione di sottoporre One s.c.ar.l. agli obblighi contributivi e dichiarativi per l’anno 2022 era stata resa palese con nota del 01/04/2022, di talché al momento della proposizione del ricorso era già spirato il termine per l’impugnazione. Il fatto che, con successive missive, l’ART abbia motivato la propria pretesa con argomentazioni parzialmente confliggenti non può valere ai fini della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. (che invero la ricorrente non ha chiesto), giacché l’Amministrazione non ha mai messo in dubbio la debenza del contributo in capo al Consorzio ricorrente.
In questi limiti, le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’Amministrazione resistente sono fondate.
6. – Anche a trascurare i rilevati profili di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, esso è comunque infondato con riferimento ad entrambe le annualità oggetto di giudizio.
Manca infatti la prova del fatto che negli agli anni 2022 e 2023 il Consorzio ricorrente non abbia svolto servizi di trasporto (e prodotto alcun corrispondente ricavo) e sia perciò rimasto “inattivo” ai fini di cui all’art. 37 d.l. 201/2011.
6.1 - Rilievo probatorio modestissimo assumono le previsioni contenute nello Statuto consortile stipulato in data 21/12/2017 (doc. 8 di parte ricorrente), al pari della definitiva