TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-11-17, n. 202201554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-11-17, n. 202201554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201554
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 01554/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00922/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso e, con lui, domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Amendola 166/5, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Vieste, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è legalmente domiciliato;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Vieste, avente a oggetto la sospensione immediata e il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di prodotti alimentari; 2) il presupposto verbale di accertata violazione amministrativa n. 249/2018 del 23.06.2018, trasmesso dal Comando Tenenza Guardia di Finanza di Vieste assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 12485 del 25.06.2018; 3) ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 3.9.2018, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) l’ordinanza n. 95 del 19.07.2018, a firma del Dirigente del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Vieste avente ad oggetto sospensione immediata e divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di prodotti alimentari; 2) il presupposto verbale di accertata violazione amministrativa n. 249/2018 del 23.06.2018 trasmesso dal Comando Tenenza Guardia di Finanza di Vieste, assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 12485 del 25.06.2018; 3) la presupposta nota prot. n. 1654 dell’1.02.2017 a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Vieste; 4) la presupposta nota prot. n. 3666 del 7.03.2017 a firma del Responsabile del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste; 5) la presupposta nota prot. n. 11329 dell’8.06.2018 a firma del Responsabile del Procedimento; 6) la presupposta nota prot. n. 11577 del 12.06.2018 a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Vieste; 7) ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo; nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza - Tenenza di Vieste e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - La società ricorrente, esercente attività di commercio al dettaglio di carni in Vieste (Fg), località -OMISSIS-, a partire dal 2014 svolgeva anche attività di somministrazione non assistita, mediante il consumo sul posto di prodotti alimentari e gastronomici.

Con l’ordinanza n. 95 del 19.07.2018, il Dirigente del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Vieste ordinava alla ricorrente l’immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell’attività, in applicazione dell’art. 61, comma 3, della Legge Regione Puglia n. 24 del 16.04.2015 (nota anche come Codice regionale del commercio). Stando a quel che si evince dalla motivazione del provvedimento, l’ordine di sospensione veniva emesso dal Comune sulla base del pregresso verbale n. 249/2018, elevato in data 23.06.2018 dal Comando Tenenza Guardia di Finanza di Vieste, a carico della sig.ra -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l., con il quale si contestava lo svolgimento dell’attività commerciale in assenza di “ autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente ovvero senza la dichiarazione di inizio attività, incompleta e/o non conforme alla normativa di settore ”, assumendo che fossero stati violati gli artt. 16 e ss. della Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015.

In ragione di tale verbale, acclarato al protocollo comunale in data 25.06.2018, il Comune di Vieste, ritenuto che la società non fosse in possesso di “ autorizzazione efficace ” sulla base dell’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, disponeva l’immediata sospensione dell’attività, senza preavviso.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 23.07.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede altresì il risarcimento dei danni subiti e sottopone all’esame del T.a.r., per quanto di ragione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, co. 3 L. R. Puglia n. 24/2015.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) incompetenza, difetto assoluto di attribuzione, violazione del principio di legalità e del principio del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 61 L.R. Puglia 24/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 19 legge n. 241/1990; erronea presupposizione in fatto e in diritto; eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria; 2) violazione del principio di legalità e del principio del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 61 L.R. Puglia 24/2015; erronea presupposizione in fatto e in diritto;

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