TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2023-05-12, n. 202302454
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Pubblicato il 12/05/2023
N. 02454/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6721 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto recante prot. mittente nr. 0108087 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, datato 22.02.2023 (notificato al -OMISSIS- dell'Aeronautica Militare -OMISSIS- con atto recante prot. nr. M_D ARM001 REG2023 0019314 emesso dall'Aeronautica Militare – Ispettorato per la Sicurezza del Volo datato 23.02.2023), con cui è stata rigettata l'istanza presentata dall'odierno ricorrente “[…] tesa ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 20 marzo 2023 […]” ai sensi del combinato disposto degli artt. 933 e 975 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, nonché, del parere definitivo NON FAVOREVOLE ivi richiamato ed integralmente riprodotto/riportato (f.n. M_D ARM044 REG2023 0006875 del 15.02.2023) reso dalla Direzione Generale per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica in sede di replica alle osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 dal -OMISSIS- -OMISSIS- e con cui è stato considerato “[…] Alla luce di quanto sopra […] si conferma il parere “NON FAVOREVOLE” alla cessazione dal servizio del -OMISSIS- -OMISSIS- […]”;
- dell'atto recante prot. nr. M_D AB05933 REG2023 0027311 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione, datato 17.01.2023 (notificato all'odierno ricorrente in data 18.01.2023), con cui è stato comunicato all'odierno ricorrente che“[…] l'istanza pervenuta con foglio in riferimento a., con la quale l'-OMISSIS- nominato in oggetto ha chiesto di cessare dal servizio permanente a decorrere dal 20 marzo 2023, ai sensi dell'art. 933, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.), non può trovare favorevole accoglimento […]” e rappresentato come: “[…] A norma dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il -OMISSIS- -OMISSIS- ha facoltà di far pervenire in merito osservazioni scritte – eventualmente corredate da pertinente documentazione – entro dieci giorni dalla data di notifica della presente […]”, nonché, del parere NON FAVOREVOLE ivi richiamato ed integralmente riprodotto/riportato (f.n. M_D ARM004 REG2023 0000958 dell'11.01.2023) reso dalla Direzione Generale per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica;
- nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, a livello normativo, che:
- l’art. 933 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.o.m.), prevede che "1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso...";
- l’art. 975 (Ufficiali) del medesimo D.Lgs. prevede che "1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta -OMISSIS-, gli incarichi di cui al comma 1.";
Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, le circostanze addotte dal ricorrente a supporto della propria istanza di cessazione anticipata dal servizio non sembrano connotate dal prescritto carattere della “eccezionalità” (v. art. 933, comma 2, cit.), né sembrano “inevitabili” , in quanto la situazione di “dispersione familiare” rappresentata dal ricorrente (e connessa al sua rientro in Italia deciso dalla linea gerarchica) deriva, in realtà, da una scelta compiuta dalla -OMISSIS- del medesimo, che ha trovato lavoro negli -OMISSIS-;
Considerato, peraltro, che detta scelta risale ad epoca successiva al momento in cui l’-OMISSIS- ricorrente aveva contratto il vincolo di ferma;
Ritenuto che le esigenze pubbliche sottese al vincolo di permanenza prolungata in servizio (vincolo che l’-OMISSIS- ha, a suo tempo, consapevolmente assunto) sono ben scolpite dalla legge e chiaramente connesse all’inopportunità che l’elevata formazione tecnica dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-” (per consentire la quale sono stati sostenuti alti costi dall’Amministrazione), dal medesimo conseguita presso ente di alta qualificazione, venga immediatamente dispersa senza essere messa a disposizione della Forza Armata;
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare sia da respingere;
Ritenuto che la peculiarità della fattispecie giustifichi la compensazione delle spese di fase;