TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-23, n. 202100392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-23, n. 202100392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100392
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 00392/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00387/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da
T R, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione cautelare

1. della “Cartella di pagamento n. 115 2021 00167911 01 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Udine, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo di racc. a.r. ricevuta il 28 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 758.564,76 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 2000/01, “interessi” , nonché “Oneri di Riscossione” ;

2. di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che parte ricorrente, produttrice di latte fresco bovino operante nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, della cartella di pagamento n. 115 2021 00167911 01 000, emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) per la somma complessiva di € 758.564,76 (di cui € 22.093,93 per oneri di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica) in relazione a somme iscritte nel ruolo n. 2021/002691 per tributi coattivi 1996, 1997, 1998 e 2000 ovvero per somme asseritamente dovute a titolo di prelievo supplementare sulle consegne per le corrispondenti campagne lattiere (c.d. “prelievo latte” ) e relativi interessi;

Considerato che ne lamenta l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

I. “Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto UE - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti UE - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU”;

II. “Nullità della cartella e del ruolo per esposizione a debito di interessi in violazione e/o elusione del giudicato – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90”;

III. “Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73”;

IV. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza

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