TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-21, n. 202300038
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2023
N. 00038/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021, proposto da
Unione Montana dei Sibillini, rappresentata e difesa dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato L D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour n.23;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno n. 224 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto: “Reg. CE 1257/99-PSR Marche 2000-2006-Misura “I” Sott. 2 Az.B1-bando DDS 433/SAR del 26/08/05- Inammissibilità domanda di liquidazione stato finale dei lavori Comunità Montana dei Sibillini- Revoca del contributo € 146.590,21 concesso con DDS n. 9/FOR_10 del 18/04/2006 per la domanda di aiuto n. 45645v1”, notificato a mezzo pec in data 18/06/2021 all'Unione Montana dei Sibillini, e di ogni altro atto presupposto, dipendente, consequenziale o comunque ad esso connesso, ivi compreso il documento istruttorio allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’Unione Montana dei Sibillini ha impugnato il Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno n. 224 del 18 giugno 2021 con il quale è stata decretata l’inammissibilità della domanda di liquidazione stato finale dei lavori Comunità Montana dei Sibillini- Revoca del contributo € 146.590,21 concesso con DDS n. 9/FOR_10 del 18/04/2006 per la domanda di aiuto n. 45645v1.
Il provvedimento impugnato segue il giudizio RG 618/2012, conclusosi con la sentenza n.280/2021 di questo Tribunale, che ha annullato, per la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, il decreto dirigenziale n. 5/PSD dell’8 marzo 2012, con cui la Regione Marche stabiliva la non ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto presentata dalla ricorrente “ai sensi e per Sottomisura 2 Azione B1 del PSR Marche 2000-2006” e disponeva la “revoca del contributo già concesso con DDS n. 9 FOR_10 del 18.04.2006”. La sentenza dichiarava il conseguente obbligo per l’Amministrazione regionale di provvedere al riesame della domanda della ricorrente a seguito di adeguata istruttoria e previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Espletata l’istruttoria la Regione ha adottato il decreto n. 224/2021 oggetto del presente giudizio, con il quale si conferma la revoca del finanziamento. Il finanziamento riguarda il bando relativo alla misura “I Altre misure forestali, sottomisura 2: investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico e sociale – azione B1- Razionalizzazione della gestione forestale” del PSR 2000-2006 della Regione Marche, approvato con Decreto n.433 del 26 agosto 2005, per il quale la domanda della Comunità Montana dei Sibillini è stata ammessa a finanziamento con decreto n. 9/FOR_10 del 18 aprile 2006.
Infatti, dopo l’ammissione a finanziamento, a seguito a presunte irregolarità riscontrate nei controlli di rito era stato aperto un procedimento penale a carico del Responsabile del Servizio AgricoloForestale/Ambientale e Direttore dei Lavori finanziati. Veniva quindi disposta, in data 18 novembre 2008, la sospensione della liquidazione dello stato finale dei lavori fino alla conclusione delle indagini penali
Con nota del 1 marzo 2010, la Comunità Montana dei Sibillini trasmetteva copia conforme del decreto di archiviazione del procedimento n.40/08 RGPM – n.2979/08 RGGIP, emesso in data 28 novembre 2008. A seguito di ciò, in data 25 marzo 2010, è stato riattivato il procedimento di liquidazione. Alla luce delle nuove disposizioni comunitarie e regionali nel frattempo intervenute, con il citato decreto n. 5 dell’8 marzo 2012, poi annullato da questo Tar con la citata sentenza n. 280 del 2021 è stata disposta la non ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto. Dopo il riavvio del procedimento, la Regione riteneva di respingere le deduzioni della ricorrente e con l’impugnato decreto n. 224 del 1 giugno 2021, respinte le deduzioni della ricorrente, è stata dichiarata la inammissibilità della domanda di liquidazione e revocato il contributo precedentemente concesso. La revoca è motivata essenzialmente con