TAR Palermo, sez. I, decreto decisorio 2017-06-08, n. 201700740
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Pubblicato il 08/06/2017
N. 00740/2017 REG.PROV.PRES.
N. 01822/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2011, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avvocato Baldassare Agugliaro C.F. GGLBDS63D11L331U, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino 4;
contro
Ministero degli Interni, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amm.ne Autonoma dei Monopoli di Stato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Palermo del 18 giugno 2011^ notificato in pari data, con "la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipologia "B" intestata a Prestigiacomo Alessandra, nata a Palermo il 25.09.1984, sopra indicata, per l'esercizio pubblico denominato "ANYWAY" sito in Palermo via Rosario Nicoletti n.11/A è sospesa per 30 giorni (trenta) a decorrere dalla data della notifica", e della consequenziale determina dell'A.A.M.S. - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Sicilia - Palermo, con la quale veniva disposta la "immediata sospensione della fornitura dei generi al patentino
n.400737 in Palermo nelle more della definizione del procedimento
amministrativo messo in atto dalla Questura di Palermo a carico della Sig.ra
Prestigiacomo Alessandra", con obbligo espresso rivolto al titolare della rivendita
in aggregazione, Sig. Minato Emanuele, titolare della rivendita n.381, "a non
evadere alcuna richiesta da parte del patentino di che trattasi".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 82 e 83 del cod. proc. amm.;
Visto l’avviso di pendenza ultraquinquennale inviato a mezzo p.e.c.;
Considerato che nel termine previsto dall’art. 82 co 1 del c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;