TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-11-05, n. 201200659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-11-05, n. 201200659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201200659
Data del deposito : 5 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01213/2004 REG.RIC.

N. 00659/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01213/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2004, proposto da:
R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed Altra, rappresentato e difeso dagli avv. E C, C S, M S, con domicilio eletto presso E C in Bologna, via Marsili 15;
Elettronica Industriale S.p.A.;

contro

Provincia di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. S T, R Z, B B, con domicilio eletto presso S T in Bologna, via Murri 9;
Provincia di Modena Serv. Pianificaz. Territ. e Paesistica, Comune di Montefiorino;

per l'annullamento

a) del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n.72 del 14.4.2004 e pubblicato sul BURE del 26.5.2004 nella parte in cui non riconferma il sito n.38 (Montefiorino);

b) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

R.T.I. (Reti Televisive Italiane) S.p.a. ha impugnato il PLERT del 2004 (Piano di localizzazione delle emittenti radio televisive), approvato dalla Provincia di Modena con deliberazione consiliare 14 aprile 2004, n.72 (pubblicata sul

BURE

26 maggio 2004, n.66), unitamente agli atti presupposti, nella parte in cui prevede la delocalizzazione dell’impianto della ricorrente dal sito n. 38 di Montefiorino, siccome ubicato in fascia di rispetto del territorio urbanizzato (cioè entro i 300 mt dal perimetro del medesimo).

Il ricorso, cui resiste l’amministrazione, è inammissibile perché non notificato alla Regione Emilia – Romagna.

Questo Tribunale, con pronunce dalla quali non ravvisa alcuna ragione di discostarsi (cfr. Sez.

II

316/07, 3189/09 e 3190/09), ha già riconosciuto la natura di atto complesso del PLERT ex art. 27 L.R. 20/2000, da approvarsi previa intesa (con la Regione) sulla conformità alla superiore pianificazione regionale, con la conseguenza che anche la Regione è necessario contraddittore e destinatario della notificazione di cui all’art. 21 della legge n. 1034/71 (oggi C.P.A.).

Come è noto e pacifico in giurisprudenza, il contraddittorio nei confronti delle autorità emananti deve essere instaurato entro il termine decadenziale, e non è successivamente integrabile come per i controinteressati, benché la ricorrente tenti di confondere strumentalmente le rispettive posizioni.

Comunque, oltre che inammissibile, il ricorso è anche infondato, per le ragioni che si esporranno di seguito.

La Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30/2000, all’art. 4 stabilisce che: “Le localizzazioni di impianti per l’emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. A-23 dell’allegato della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e sulla base di una delibera regionale.”

In ossequio a tale disposizione legislativa, con delibera della Giunta Regionale n. 197 del 20.2.2001 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/2000” è stato esplicitato che: “Si definisce fascia di rispetto…la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato…In tale fascia non sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché di quelle previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze.”

L’eccezione relativa agli impianti inseriti nel PNAF appare giustificata dalla necessità di coordinare le due azioni pianificatrici, quella di competenza degli Enti Locali, intesa ad una corretta gestione del territorio in ordine agli aspetti urbanistici-sanitari-paesaggistici, e quella, già effettuata d’intesa con le Regioni (Legge 249/1997, Legge 122/1998) di competenza dell’Autorità nazionale, intesa all’individuazione di siti idonei ad una corretta gestione delle risorse radio-televisive.

Pertanto, il legislatore regionale nell’istituire la fascia di rispetto, prevede deroghe sia per gli impianti (ponti radio) che generano irradiazioni trascurabili, sia per gli impianti che, in considerazione del servizio svolto, non possono essere diversamente ubicati.

Con l’odierno ricorso RTI S.p.a. impugna il PLERT (Piano provinciale di localizzazione della emittenza radio televisiva) della Provincia di Modena, nella parte in cui non consente la deroga per il sito n. 38 Montefiorino, siccome non individuato tra quelli inseriti nel PNAF (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze).

Secondo la ricorrente il PLERT dimentica che “l’impianto in questione, come tutte i siti con potenza inferiore a 200W, non è pianificabile nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze Radiotelevisive”: infatti “nella relazione Illustrata della Delibera n.68//1998 di approvazione del PNAF, è esplicitato che la potenza massima irradiata dagli impianti inseriti nel Piano è stata fissata ad un valore uguale o maggiore di 200W”;

le successive delibere dell’Autorità garante per le comunicazioni (n.105/99 e la n.95/00 entrambe di integrazione del PNAF) ribadiscono: “Ulteriori risorse, anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera e) della Legge n.249 del 31.7.1997, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200W”.

Sostiene allora la deducente che “se da un lato la presenza di un sito nel PNAF ne sancisce l’idoneità al servizio radiotelevisivo, dall’altro però – per gli impianti con potenza inferiore ai 200W – l’assenza dalle previsioni del PNAF non ne sancisce l’inidoneità”.

Pertanto, stante la deroga al divieto di localizzazione entro la fascia di rispetto prevista per i siti pianificati nel PNAF, in applicazione del principio analogico tale eccezione varrebbe anche per i siti inferiori ai 200W non pianificati.

Diversamente la provincia è incorsa in illogicità, contraddittorietà, e disparità di trattamento nei confronti di tutti i siti non ricompresi nel PNAF, perché con potenze irradiate inferiori a 200W, rispetto a quelli con potenze superiori inseriti nel suddetto Piano.


La contestazione della ricorrente non evidenzia incongruità con le disposizioni regionali, ma vuole sostenere che la direttiva 197/2001 “In tale fascia (300 m.) non sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti radio nonché quelle previste dal piano nazionale di assegnazione frequenze”, non avrebbe dovuto precludere alla Amministrazione, in sede di stesura del PLERT, di inserire nella deroga anche gli impianti non previsti nel piano nazionale perché inferiori alla soglia di emissione di 200W e non perché inidonei.

In altre parole, le ricorrenti sostengono che il solo fatto di essere impianti non previsti nel piano nazionale non poteva di per sé essere ostativo ad un esame nel merito della valutazione dell’impianto, in quanto diversamente argomentando si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento nei confronti di tutti i siti non ricompresi nel PNAF perché con potenza inferiore a 200W, rispetto a quelli con potenze superiori e pertanto inseriti nel Piano.

Rileva il Collegio che la deroga prevista dalla norma regionale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di copertura stabiliti dal piano nazionale e quindi, in coerenza con tale “ratio”, è limitata a quegli impianti che, anche in considerazione della loro potenza (superiore ai 200W), sono stati previsti in sede di pianificazione nazionale.

E ciò anche in coerenza proprio con l’insegnamento della Corte Costituzionale (7.10.2003, n.307), invocato con il secondo motivo, secondo il quale spetta alle Regioni e agli enti locali di regolare autonomamente l’uso del proprio territorio, con l’unico limite dal rispetto della pianificazione nazionale degli impianti, e con il vincolo di non ostacolare l’insediamento di quelli pianificati a livello nazionale. Limite e vincolo che nella fattispecie appaiono pienamente rispettati dalla mancata estensione della deroga agli impianti di potenza inferiore ai 200W.

(Anche a prescindere dalla insuscettibilità di applicazione in via di interpretazione analogica delle norme derogatorie).

Tanto meno è condivisibile l’affermazione ricorrente che ritiene illegittimo l’operato dell’Amministrazione Provinciale laddove, anziché attendere un raccordo con la Regione per l’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 7.10.2003, ha approvato il PLERT.

Infatti le disposizioni dell’art. 48 della L.R. 7/2004 rubricata “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” stabiliscono: “Per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”). Inoltre la Regione ha partecipato alla conferenza di pianificazione indetta dalla Provincia di Modena ed ha espresso l’intesa sul piano controdedotto, condividendo e approvando i contenuti del PLERT.

Quanto agli ultimi due motivi (omessa valutazione comparativa degli interessi coinvolti e insufficiente motivazione), si ribadisce che le determinazioni contestate sono stabilite in attuazione della L.R. 30/2000 e che non si tratta di scelte dell’ente, ma esclusivamente di un’azione ricognitiva sui singoli siti, in relazione ai divieti localizzativi stabiliti dall’art.4 della legge regionale citata. La ricorrente è stata posta in condizione di presentare le proprie deduzioni, regolarmente controdedotte dalla Amministrazione evidenziando le motivazioni relative al caso specifico, cioè il divieto di localizzazione vigente.

Si ricorda che ai sensi dell’art.3, 2° comma della legge241/90, gli atti di pianificazione e di programmazione non sono poi soggetti all’obbligo di motivazione specifica, in quanto strumenti di carattere generale volti a regolamentare la materia complessivamente, senza scendere a motivare ogni specifica determinazione. La possibilità per l’interessato di rappresentare la propria posizione e le proprie ragioni oppositive si esplica all’interno del procedimento e si concretizza nella facoltà di effettuare osservazioni che devono essere controdedotte dalla amministrazione procedente, come avvenuto nel caso di specie.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e infondato.

Spese secondo soccombenza.

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