TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-08-04, n. 202313131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-08-04, n. 202313131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313131
Data del deposito : 4 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2023

N. 13131/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06091/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lgp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Roma, via G. Nicotera 29, come da procura in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a. della Determinazione Dirigenziale n. CF/979/2022 del 5/5/2022, notificata il 26/5/2022, del Municipio Roma V, P.O. Area SUAP – Entrate, Ufficio Commercio S.C.I.A., avente ad oggetto “D.D.D. di inibizione dell'attività di deposito non alimentare esercitata dalla società L.G.P. s.r.l. ….”, mediante cui è stata disposta l'inibizione dell'attività di esercizio di deposito non alimentare esercitata dalla ricorrente “ … a far data dal settimo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento, con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione del provvedimento stesso mediante apposizione di sigilli o tramite qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo dalla Polizia Roma Capitale ..”;

b. della Determinazione Dirigenziale n. CF/977/2022 del 5/5/2022, notificata il 27/5/2022, del Municipio Roma V, P.O. Area SUAP – Entrate, Ufficio Commercio S.C.I.A., avente ad oggetto “D.D.D. di revoca della D.D. n. 922 del 24.12.1992 e contestuale inibizione dell'attività di esercizio di vicinato settore non alimentare esercitata dalla società L.G.P. s.r.l. ….”, mediante cui è stata disposta la revoca della indicata D.D. e la contestuale inibizione dell'attività di esercizio di vicinato settore non alimentare “ … a far data dal settimo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento, con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione del provvedimento stesso mediante apposizione di sigilli o tramite qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo dalla Polizia Roma Capitale ...”;

c. della Determinazione Dirigenziale n. CF/1210/2022 del 27/5/2022, notificata il 30/5/2022, del Municipio Roma V, P.O. Area SUAP – Entrate, Ufficio Commercio S.C.I.A., avente ad oggetto “D.D.D. di revoca della licenza n. 22 del 23.09.1992 e contestuale inibizione dell'attività di rimessa pubblica esercitata dalla società L.G.P. s.r.l. ….”, mediante cui è stata disposta la revoca della indicata D.D.D. e la contestuale inibizione dell'attività di rimessa pubblica “ … a far data dal settimo giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento, con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione del provvedimento stesso mediante apposizione di sigilli o tramite qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo dalla Polizia Roma Capitale ...”;

d. degli accertamenti tecnici di cui al rapporto informativo prot. n. 53268 del 4/11/2021 redatto dalla Polizia Roma Capitale U.O. V Gruppo Prenestino con i quali si procedeva alla verifica per cui “… la Società LGP s.r.l. non ha la disponibilità dell'area sulla quale insiste la detta attività …”;

e. di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lgp S.r.l. il 26/10/2022:

annullamento della nota Roma Capitale prot. n. 155124 del 15/9/2022, nonchè della nota del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde prot. n. 07196 del 23/9/2022


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato e depositato il 31 maggio 2022 la società LGP ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la Determinazione Dirigenziale n. CF/979/2022 del 5/5/2022, avente ad oggetto “D.D.D. di inibizione dell'attività di deposito non alimentare esercitata dalla società L.G.P. s.r.l. ….”, mediante cui è stata disposta l'inibizione dell'attività di esercizio di deposito non alimentare esercitata dalla ricorrente a far data dal settimo giorno successivo a quello di notifica;
la Determinazione Dirigenziale n. CF/977/2022 del 5/5/2022, mediante cui è stata disposta la revoca della indicata D.D. e la contestuale inibizione dell'attività di esercizio di vicinato settore non alimentare (vendita articoli da campeggio);
la Determinazione Dirigenziale n. CF/1210/2022 del 27/5/2022, avente ad oggetto “D.D.D. di revoca della licenza n. 22 del 23.09.1992 e contestuale inibizione dell'attività di rimessa pubblica esercitata dalla società L.G.P. s.r.l. ….”, mediante cui è stata disposta la revoca della indicata D.D.D. e la contestuale inibizione dell'attività di rimessa pubblica.

2. - Con i provvedimenti gravati Roma Capitale ha inibito lo svolgimento di attività commerciali che insistono in via Casilina n. 700, sulla base del presupposto della mancata disponibilità delle relative aree.

In particolare, dai provvedimenti gravati risulta che la ricorrente non avrebbe la disponibilità di ciascuna di tali aree, in quanto – sebbene consegnate dal Demanio al Comune di Roma sin dal 10.11.999 – il Municipio competente non ne avrebbe “mai avuta l’assegnazione e, pertanto, risulta impossibilitato ad assegnarla a sua volta”.

La ricorrente espone, sul punto, quanto segue:

La attività di vendita di articoli da campeggio viene esercitata sulla base di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Roma con provvedimento n. 109 del 13/9/1988 (successivamente trasferita alla LGP s.r.l. con D.D. n. 922 del 24/12/1992), quella di rimessaggio, invece, a seguito di rilascio di licenza per l’esercizio di rimessa pubblica prot. n. 22 del 23/9/1992.

Entrambe venivano svolte su terreno di proprietà del demanio statale sulla base di concessioni demaniali del Ministero delle Finanze (n. 17987 del 15/3/1979 e n. 19396 del 10/10/1985), con successivi ampliamenti dell’area oggetto di concessione sino all’atto di concessione n. 19707 del 26/3/1987 che consentiva alla ricorrente di valersi dell’area concessa per l’esposizione e vendita del materiale da campeggio e per il rimessaggio roulotte e caravan.

Dal 1987 le aree in esame sono state trasferite al Comune di Roma.

Pertanto la ricorrente, in qualità di successore nell’azienda acquistata e nella concessione dell’area, ha inoltrato, con nota prot. n. 16499 del 3/10/02, richiesta al Comune affinchè la concessione sul terreno in oggetto fosse rilasciata in suo favore.

Su tale domanda Roma Capitale non avrebbe provveduto.

La società espone, inoltre, che sull’area in esame insistono da numerosi anni strutture di modeste dimensioni adibite a magazzini ed uffici, officina assistenza clienti e deposito attrezzi, concessi in uso a titolo oneroso dall’Intendenza di Finanza sin dal 1981 e dichiarati dalla stessa compatibili con il contratto di concessione e con l’interesse pubblico, come risulta dalla nota prot. n. 19706/IA del 12/8/1981 e dalla nota prot. n. 93641/86 del 24/11/1986.

In relazione a tali immobili la ricorrente ha inoltrato domanda di condono edilizio in data 29/3/1986 prot. n. 0639659005.

Neppure su tale domanda l’Amministrazione si sarebbe pronunciata.

La ricorrente, inoltre, afferma di avere svolto, già prima della concessione unitaria del lotto, previa autorizzazione del Demanio, una serie di attività utili e necessarie al migliore sfruttamento e alla bonifica dell’area, precedentemente lasciata in totale stato di abbandono (apertura di passo carrabile, livellamento e recinzione del terreno), nonché altri interventi di modestissima entità con esecuzione di opere che non avrebbero comportato alcuna variazione di superficie, né di volumetria, né di destinazione d’uso degli immobili.

3. - Tuttavia, il Comune, con la D.D. n. n. CF/3284/2019 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Ingiunzione a demolire l’opera abusiva realizzata in Via Casilina n. 700 su suoli di proprietà di Roma Capitale (art. 21, Legge Regione Lazio n. 15/2008 s.m.i.) Fasc. 121/19”, preso atto delle risultanze degli accertamenti tecnici di cui alle note prot. n. 177496 del 23/8/2019 e prot. n. 204613 del 9/10/2019, ha disposto la demolizione delle opere abusive così identificate “all’interno dell’area di via Casilina n. 700 … sono stati effettuati lavori edili in una parte di un immobile …;
… la parte dell’immobile separata dalla parte di vendita interessata ai lavori risulta finita nella parte esterna mentre all’interno vi è una parte del pavimento allo stato grezzo e capriate in ferro a vista …”, dando atto dell’avvenuto sequestro penale del “locale magazzino di ml 9,90 x ml 6,30 che è stato accorpato ad un locale commerciale al fine di creare uno spazio reception e di ristoro dell’area sosta camper di cui fa parte …con la realizzazione di finestre e portafinestra …”.

I suddetti atti sono stati impugnati dalla ricorrente dinanzi a questo TAR, che, con sentenza n. 1208 del 28/1/2021, passata in giudicato, ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

Frattanto, la ricorrente, con la nota prot. n. CF/2020/41706 del 5/3/2020, presentava nuovamente istanza di concessione all’Amministrazione chiedendo il rinnovo del titolo.

A seguito di ricorso contro il silenzio, questo TAR, con la sentenza n. 430 del 13/1/2021, ha dichiarato l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 90 giorni, successivamente adottato, nella forma di diniego da parte dell’Amministrazione con provvedimento prot. n. 306_2021.

Seguivano i provvedimenti impugnati in questa sede e su descritti.

4. – Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione art. 823 c.c.;
sviamento di potere;
eccesso di potere per illogicità, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione: la constatazione dell’intervenuta indisponibilità (giuridica) dell’area, che costituisce l’unica premessa dei tre provvedimenti repressivi, avrebbe dovuto comportare non la revoca dei titoli autorizzativi delle attività, ma, si ribadisce, se del caso, la preliminare azione di autotutela demaniale volta al recupero dell’area, azione che l’Amministrazione non risulterebbe avere promosso.

2) Violazione dell’art. 7 D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 65 del D. Lgs. 26/3/2010 n. 59 s.m.i., nonché degli artt. 24, 35 e 55 della L.R. 6/11/2019 n. 22 s.m.i., in relazione all’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

3) Violazione dell’art. 7 D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 65 del D. Lgs. 26/3/2010 n. 59 s.m.i., nonché degli artt. 24, 35 e 55 della L.R. 6/11/2019 s.m.i., 11 in relazione all’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

4) Violazione dell’art. 86 del R.D. 18/6/1931 n. 773 s.m.i., nonché dell’art. 3 D.P.R. 19/12/2001 n. 480 in relazione all’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

5) Violazione dell’art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241 in relazione alla L. 8/8/1985 n. 443 s.m.i.;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

6) Violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.

7) Violazione, sotto altro profilo, delle medesime norma rubricate al secondo motivo di ricorso, nonchè violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.

5. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

6. – A seguito di istruttoria disposta con ordinanza n. 3948\2022, l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata accolta con ordinanza n. 6154\2022.

7. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25 ottobre 2022 e depositato il giorno successivo la ricorrente espone di avere, in data 8/9/2022, depositato nuova istanza di rinnovo concessione sull’area in esame, alla quale l’Amministrazione ha replicato, con atto interlocutorio ed interruttivo della sequenza procedimentale, con la nota prot. n. 155124 del 15/9/2022, notificata alla ricorrente via PEC in pari data, con la quale la Direzione Tecnica del Municipio V ha comunicato che “… non può far altro che confermare quanto disposto … con la D.D. CF 306/2021 di diniego all’istanza di rinnovo di concessione …” e che sono “… fatte salve le considerazione che gli altri destinatari … ritengano opportuno aggiungere nel caso specifico”.

Seguiva nota del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde prot. n. 07196 del 23/9/2022, con la quale l’Amministrazione precisava “che l’area in parola non risulta in consegna la Dipartimento Tutela Ambientale”.

Avverso tali determinazioni la società propone i seguenti motivi.

8) Violazione dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990;
violazione dei principi di corretta amministrazione;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e omessa istruttoria.

9) Violazione degli artt. 3, 4 e 10 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014, in relazione agli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 32 del 11/2/1998 s.m.i., nonchè agli artt. 1 e 2 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 10 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014, in relazione agli artt. 1 e 2 della L. 7/8/1990 n. 241;
eccesso di potere per illogicità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione.

8. – La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

Roma capitale non ha depositato memorie.

Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2023.

9. – Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, dopo la sua proposizione (benchè prima di avere conseguito la tutela interinale in questo giudizio) la ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2022, una nuova istanza di rilascio della concessione demaniale.

Tale istanza ha visto l’opposizione, da parte di Roma Capitale, di un diniego, sostanzialmente confermativo (perché recante le medesime motivazioni) degli atti gravati con il ricorso introduttivo.

10. – L’interesse processuale della ricorrente, pertanto, verte oramai unicamente sui motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2022.

Questi sono fondati, e vanno accolti, con dirimente riferimento al secondo mezzo.

Esso denunzia che la motivazione del provvedimento impugnato sia basata sulla considerazione per cui “… il Municipio V non ha mai avuto la disponibilità delle aree oggetto di richiesta di concessione, poiché non è mai avvenuta la consegna e l’immissione in possesso da parte del competente Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative dall’epoca della cessione …”, mentre, in forza dell’art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, come convertito con modificazioni dalla legge n. 453\1987, “E' trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche amministrazioni, con priorita' per le esigenze funzionali del Ministero della difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area e' delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione".

A fronte di tale chiara previsione, non vi è dubbio alcuno che il diritto di proprietà sulle aree da essa prese in considerazione è stato trasferito dallo Stato al Comune di Roma.

Che anche le aree di via Casilina n. 700 siano ricomprese nel compendio trasferito dallo Stato all’Ente locale non è posto in dubbio dalla difesa comunale, che non ha prodotto memorie.

Costituisce conferma del trasferimento del diritto il verbale di consegna dall’Ufficio Tecnico del Comune al Comune di Roma a quest’ultimo pervenuto il 27 novembre 1990 (allegato 1 della produzione della ricorrente del 28 settembre 2022).

Tale atto documenta, altresì: a) la materiale ricezione delle aree da parte del Comune;
b) che in tale compendio è ricompresa l’area di via Casilina n. 700 già in possesso della dante causa della ricorrente.

Tali considerazioni sono espresse dal Collegio in via incidentale (non sussistendo controversia tra enti fra cui è stato attuato il trasferimento sul punto, né sussistendo la giurisdizione amministrativa su tale eventuale conflitto), al fine di valutare la fondatezza della censura proposta in sede di legittimità.

11. - Se tale è la situazione dominicale del compendio, risulta fondata la censura in esame, in quanto alcuna rilevanza, circa la valutazione di vigenza o rinnovabilità della concessione demaniale delle aree a privati, può rivestire la circostanza per cui un dato Ufficio, in ipotesi competente a prendere in carico le aree per la relativa gestione, abbia omesso di procedere in tal senso.

Non vi erano, né vi sono, pertanto, ostacoli affinchè Roma capitale esamini la domanda di rinnovo della concessione della ricorrente ai sensi dell’art. 10 della DAC 39\2014.

12. – In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono fondati, e vanno accolti.

13. – La complessità in fatto della vicenda induce alla compensazione delle spese di lite.

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