TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-08-04, n. 201510665
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N. 10665/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08739/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8739 del 2014, proposto da:
M A, F C, B C, E M e L S, rappresentati e difesi dagli avv.ti A D A e D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, viale delle Milizie, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR per l’l’Umbria, USR per il Lazio e USR per la Campania, in persona del Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Matteo Lanfiuti Baldi;
per l'annullamento
del D.M. MIUR. n. 235/14 con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui non consente l’accesso alle GAE ai soggetti che hanno conseguito l’abilitazione tramite TFA;
del D.M. MIUR n. 353 del 22 maggio 2014, nella parte in cui prevede l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto dei soggetti che hanno conseguito l’abilitazione tramite TFA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visto il decreto presidenziale n. 3048 del 4 luglio 2014, di rigetto della domanda di adozione di misure cautelari provvisorie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame gli interessati, docenti precari ed abilitati secondo il nuovo regime abilitativo di cui ai Tirocini Formativi Attivi, contestano i DD.MM. MIIUR nn. 235/2014 e n. 353/2014, nella parte in cui non consentono loro di accedere alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006.
La problematica sollevata dai ricorrenti è stata già oggetto di compiuto approfondimento da parte della Sezione, che ha ritenuto infondata la pretesa di inserimento nelle GAE da parte dei soggetti che conseguono l’abilitazione a seguito di TFA (v. sentenze n. 9503 del 17 luglio 2014 e n. 12474 del 10 dicembre 2014).
Il collegio non ha ragione di discostarsi da tali conclusioni e ritiene pertanto infondato il ricorso.
Ed invero, le due disposizioni normative che non consentono più i nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sono molto chiare e non appaiono inficiate dai dedotti motivi di illegittimità costituzionale.
Va inoltre sottolineato l’intervenuta abrogazione della norma in base alla quale il personale a mano a mano abilitatosi secondo il previgente sistema di abilitazione poteva essere inserito nelle dette graduatorie.
Testualmente l’art. 19, comma, 20 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 stabilisce che: “20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’ articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».
In sostanza dunque la norma rispetto a quanto stabilito dal d.l. n. 97 del 2004 sancisce due principi:
- la cadenza triennale dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista come biennale a cura dell’art. 1, comma 4, del decreto legge testé citato;
- l’impossibilità di nuovi inserimenti.
Ciò posto l’art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216 del 2011 non ha fatto altro che confermare quindi la impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE, ma ha istituito la IV fascia a causa della circostanza che dai nuovi inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti:
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.
Si potrebbe argomentare che come è stato previsto per dette categorie di docenti l’inserimento in una IV fascia aggiuntiva, allora potrebbe essere previsto anche per quanti nelle more abbiano raggiunto l’abilitazione attraverso TFA.
Il fatto è che le categorie a favore delle quali è stato previsto tale inserimento sono categorie speciali di docenti, che hanno usufruito di regimi transitori per il conseguimento delle abilitazioni, come appunto quello previsto per i docenti COBASLID, per i docenti che hanno conseguito le abilitazioni in educazione musicale ed in strumento musicale a seguito della riforma dei Conservatori e delle Istituzioni di Alta Formazione Coreutica e Musicale e per i docenti che hanno effettuato i primi corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria fino all’a.a. 2010/2011.
I ricorrenti non si trovano in alcuna di queste situazioni.
Né può ritenersi che le due norme citate avrebbero sancito la chiusura solo delle graduatorie di III fascia. Non è dato comprendere da quale parte dell’espressione normativa “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse” sarebbe possibile dedurre simile interpretazione, laddove la norma stabilisce espressamente che le “graduatorie di cui alla legge n. 296/2006….restano chiuse”, senza ritagliare dalla disposizione le graduatorie di III fascia.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale sollevati va rilevato che è tutt’altro che irragionevole che una differente disciplina corrisponda a situazioni differenti, come è quella dei ricorrenti, che si ripete hanno conseguito l’abilitazione secondo il nuovo sistema a regime e non in virtù di un regime transitorio.
In relazione a quanto precede, e in coerenza con la giurisprudenza della Sezione, il ricorso va dunque rigettato.
Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.