TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2010-12-20, n. 201000348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2010-12-20, n. 201000348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201000348
Data del deposito : 20 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00260/2010 REG.RIC.

N. 00348/2010 REG.SEN.

N. 00260/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2010, proposto da:
S B, rappresentata e difesa dall'avv.to M B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Rosmini, 61;

contro

Questura di Bolzano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto del Questore di Bolzano n. 83/2010A12Imm con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per “ motivi di famiglia ” precedentemente concesso alla cittadina straniera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno - Questura di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il consigliere T D G e uditi per le parti i difensori:

avv. M. Boscarol per la parte ricorrente;

Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell’Interno - Questura di Bolzano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 9 cod. proc. amm. in base al quale il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio;

Preso atto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall’Amministrazione resistente;

Considerato che con l’impugnato provvedimento viene decretata la revoca della carta di soggiorno a suo tempo rilasciata per “ motivi familiari ” alla cittadina serbo-montenegrina Bajra Safeta;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. 25.7.1998, n. 286, la giurisdizione sui provvedimenti “ dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare ” spetta al giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3.5.2007, n. 1940;
Sez. IV, 19.3.2003, n. 1480;

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