TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-05-26, n. 201001945
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Testo completo
N. 01945/2010 REG.SEN.
N. 00856/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 856 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Calatabiano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118;
contro
Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Autorita' D'Amb.Serv. Idr. Integrato - Consorzio D'Ambito Territ. Ottimale Catania Acque, rappresentato e difeso dall'avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Catania, viale XX Settembre, 70; Sie - Servizi Idrici Etnei - Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso Nicolo' D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale
1) del Decreto dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 4 febbraio 2009, n. 33, di nomina dell’ing. Girolamo Campanella Commissario ad acta presso il comune di Calatabiano, per «porre in essere per conto degli organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti al Soggetto Gestore della Provincia di Catania – Servizi Idrici Etnei s.p.a.»;
2 ) del successivo Decreto di proroga 12 marzo 2009, n. 132;
3) della deliberazione n. 1 del 26 marzo 2009, adottata dal Commissario ad acta presso il Comune di Calatabiano con i poteri della Giunta comunale, e della relativa proposta del Responsabile dell’Area Tecnica Ecologica Ambiente di pari data;
4) di ogni altro atto connesso e/o presupposto, comprese - ove occorra - le note dell’Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato, Consorzio d’ambito territoriale ottimale Catania Acque, 27 novembre 2008, n. 1544 e n. 1549; 3 dicembre 2008, n. 1601; 15 dicembre 2008, n. 1806; 18 dicembre 2008, n. 1961; 14 gennaio 2009, n. 255; 21 gennaio 2009, n. 394; 3 febbraio 2009, n. 638, e le note dell’Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, 19 dicembre 2008, n. 49530; 15 gennaio 2009, n. 4/RIS/1°; i verbali redatti dal Commissario ad acta nelle sedute del 18 febbraio 2009, del 26 febbraio 2009, del 26 marzo 2009, nelle parti in cui contengono attività provvedimentali, e con riserva di presentare Motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
5) della deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30 novembre 2007 con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale alla famiglia ed alle autonomie locali, è stato attribuito all’ARRA il compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;
6) di ogni altro atto connesso e/o presupposto e con riserva di presentare Motivi aggiunti avverso atti allo stato non conosciuti pienamente.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque e di Autorita' D'Amb.Serv. Idr. Integrato - Consorzio D'Ambito Territ. Ottimale Catania Acque e di Sie - Servizi Idrici Etnei - Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stato disposto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta nominato con decreto dell’A.R.R.A. per la consegna degli impianti comunali di depurazione al soggetto gestore (S.I.E. s.p.a.), deducendo l’illegittimità-nullità ex 21-septies, l. n. 241/1990, degli atti del Commissario ad acta per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere, la violazione e falsa applicazione art. 7, comma 5, l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 e il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento dalla causa tipica. Gli atti sarebbero radicalmente nulli per difetto assoluto di attribuzione, giacché la legge regionale istitutiva dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque non legittima la medesima a disporre generali interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali, ma solo quelli rientranti nell’ambito delle “competenze” dell’Agenzia elencate al comma 3 (primo motivi di ricorso). In ogni caso, il potere sostitutivo non poteva essere esercitato dal Direttore del Settore Acque, ma – ad ammettere in astratto e per mera ipotesi il suo svolgimento a carico degli enti locali – avrebbe dovuto essere attuato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia (terzo motivo di ricorso). Altri profili d’illegittimità dei decreti di nomina e di proroga del Commissario ad acta e della deliberazione commissariale discendono dal fatto che la procedura