TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-05-14, n. 202409526
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 09526/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3888 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, A G e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Milano, via B. Eustachi 41;
contro
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G R, C T e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Enel Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della E-Distribuzione s.p.a. del -OMISSIS-, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto di ritiro, trasporto, recupero e smaltimento dei trasformatori MT/BT fuori uso.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della E-Distribuzione s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la società ricorrente (di seguito anche “-OMISSIS-”), in virtù di un rapporto contrattuale in corso, si impegnava nei confronti della E-Distribuzione s.p.a. (di seguito “E-Distribuzione”) al ritiro, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei trasformatori MT/BT fuori uso;
- tale contratto veniva risolto dalla E-Distribuzione con comunicazione del -OMISSIS-, in ragione del ritenuto inadempimento contrattuale della società ricorrente alla luce dell’informazione di garanzia per reati di particolare rilevanza disposta a carico di esponenti della medesima società;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente contestava la legittimità della anzidetta risoluzione contrattuale, per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne chiedeva l’annullamento;
- l’E-Distribuzione si costituiva in resistenza al ricorso l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto il contratto in discorso si inserirebbe in una procedura sottratta alla disciplina sovranazionale e nazionale in materia di appalti;
- in vista dell’udienza, la società ricorrente con memoria ha articolato e ribadito le proprie tesi;
- alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024, all’esito della discussione, uditi gli avvocati come da verbale e dato loro avviso della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata