TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-12-10, n. 201310614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-12-10, n. 201310614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310614
Data del deposito : 10 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00085/2012 REG.RIC.

N. 10614/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2012, proposto da:
G L, in proprio e quale legale rappresentante della Mondialsud Srl, rappresentato e difeso dall'avv. E A, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;



contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t.;
Questore di Salerno;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento,

previa sospensione,

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Salerno prot. 0078672 del 3.11.2011, recante il rigetto dell'istanza prodotta dal ricorrente in qualità di rappresentante legale della Mondialsud s.r.l., tesa ad ottenere il rilascio, ex art. 134 TULPS 1931 n. 773, dell'autorizzazione a poter gestire un istituto di vigilanza privata;

- della nota della Questura di Salerno del 5 luglio 2011, con la quale è stato espresso parere sfavorevole al rilascio della licenza;

- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 del 19 agosto 2011;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale ed, in particolare, dell’art. 8, comma 4, del D.M. 1 dicembre 2010 n. 557/PAS/10971.10089.D1 Reg. se inteso nel senso che l’obbligo di unificazione delle licenze previsto da questa disposizione debba essere riferito non solo agli istituti già autorizzati, ma anche a quelli richiedenti ex novo l’autorizzazione, nonché del VADEMECUM Operativo del 24 marzo 2011, allegato alla Circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/4935.10089D1, pag. 19, interpretativo dell’art. 8, comma 4. qualora inteso nel senso che l’obbligo di unificazione delle licenze debba essere riferito non solo agli istituti già autorizzati ma anche a quelli richiedenti ex novo l’autorizzazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, Questore di Salerno e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 dicembre 2011 e depositato il successivo 5 gennaio 2012, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 3 novembre 2011, il Prefetto della Provincia di Salerno ha respinto l’istanza dal predetto presentata per ottenere il rilascio dell’autorizzazione a poter gestire un istituto di vigilanza privata, ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., e degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- nella qualità di amministratore unico della Mondialsud s.r.l., chiedeva il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di vigilanza;

- sulla base del parere negativo reso dalla Questura di Salerno, fondato - oltre che su non meglio indicate “pendenze giudiziarie” – sulla detenzione da parte della Mondialsud s.r.l. del 99% del capitale sociale di un istituto di vigilanza già autorizzato e, dunque già in esercizio (l’istituto “La Torre s.r.l.”), il Prefetto di Salerno respingeva la su indicata richiesta.

Avverso tale provvedimento e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 4, DEL D.M. 1 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, CONTRADDITTORIETA’, CONTRASTO CON I PRECEDENTI. ILLOGICITA’ E PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2359 S SS. COD.CIV.. La richiesta del ricorrente è stata rigettata all’esito di un’interpretazione assolutamente erronea dell’art. 8, comma 4, del decreto di cui sopra. Tale disposizione – diretta ad adeguare il regime delle autorizzazioni al mutamento del quadro normativo vigente – non prevede più il possesso di tante licenze per quante sono le Province in cui l’Istituto di vigilanza espleta l’attività, ossia attiene all’ipotesi in cui un unico istituto sia titolare di una pluralità di titoli abilitativi, prevedendone la “concentrazione”, ma non riguarda certo l’ipotesi in cui due società, “pur se tra loro collegate, siano titolari, ovvero richiedano, autorizzazioni distinte per esercitare in forma separata ed autonoma la propria attività. In questa ulteriore fattispecie, infatti, non sussiste alcuna necessità di provvedere alla unificazione delle licenze in un unico provvedimento, stante la riconducibilità delle stesse a soggetti giuridici distinti, che espletano attività diverse”. Del resto, l’eventuale imposizione dell’unificazione di autorizzazioni facenti capo a soggetti giuridici diversi e la conseguente “fusione” in forma coattiva di quest’ultimi non possono che essere intese come un’indebita violazione del diritto al libero svolgimento dell’attività economica, da cumulare con il contrasto con le disposizioni del codice civile che consentono gli incroci proprietari tra società distinte.

II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 4, D.M. 1 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLE DISP. SULLA LEGGE IN GENERALE COD.CIV.. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE, INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. INCOMPETENZA. ILLOGICITA’ MANIFESTA. MANIFESTA INGIUSTIZIA. Le considerazioni sopra riportate evidenziano, altresì, l’illegittimità del Vademecum Operativo allegato alla circolare ministeriale del 24 marzo 2011, con riferimento a quelle disposizioni “che hanno stabilito che le statuizioni introdotte dall’art. 8, co. 4, del Regolamento sono relative sia alle licenze intestate ad una medesima persona fisica, sia a quelle che, intestate a persone diverse, fanno capo alla stessa proprietà (gruppo economico o singolo che sia)”. La natura del Vademecum esclude, infatti, che nello stesso possano essere contenute statuizioni dirette a modificare il D.M. 1.12. 2010. Per completezza, si evidenzia che il criterio interpretativo contenuto a pag 19 del Vademecum non può essere in alcun modo fondato sulla sola locazione “istituti” utilizzata dall’art. 8 del D.M. citato, “che si è ritenuto sarebbe riferibile alla totalità degli enti che svolgono attività di vigilanza, che sarebbero sempre tenuti a concentrare le licenze, in tutte le ipotesi in cui sussista collegamento o identità dei soggetti proprietari”. Con questa locuzione il D.M. ha inteso, infatti, riferirsi agli istituti di vigilanza titolari di una pluralità di autorizzazioni relative ad ambiti provinciali diversi (e non a soggetti giuridici distinti). Volendo interpretare l’art. 8, co. 4, nel senso di cui sopra, si concretizzerebbe una chiara violazione del principio di libertà di iniziativa economica.

III. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUB I CHE PRECEDE. ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO DIR. PUB. SICUREZZA 24.03.2011, PROT. 557/PAS/10089D1, REG. DEL 24.03.2011 E DEL VADEMECUM OPERATIVO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI, atteso che né il D.M. né il Vademecum contengono previsioni da cui possa desumersi che una

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