TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2014-11-24, n. 201406060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2014-11-24, n. 201406060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406060
Data del deposito : 24 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04392/2013 REG.RIC.

N. 06060/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04392/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2013, proposto da: -OMISSIS-,


rappresentato e difeso dall'avv. C D M, con domicilio eletto presso C D M in Napoli, piazza Garibaldi N.73;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento n.298940/2013 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto rigetto istanza di prima assegnazione della sede di servizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il presente ricorso, -OMISSIS-appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, si duole che l’amministrazione abbia rigettato la sua istanza di prima assegnazione con i benefici di cui alla L. n. 104/1992, rilevando l’assenza di posti in organico liberi presso la sede richiesta in Santa Maria Capua Vetere.

Anche alla stregua della ordinanza del superiore giudice amministrativo (nr. 1738/2014), che ha riformato la ordinanza di accoglimento di questo Tribunale rilevando la non operatività “allo stato” delle disposizioni del D.M. 22 marzo 2013, appare opportuno approfondire tale circostanza temporale mediante una relazione esplicativa della amministrazione intimata, specie per quanto attiene ai provvedimenti intervenuti del Capo del DAP (si richiama anche la propria ordinanza istruttoria nr. 1729/2013), oltre ogni altro elemento utile al decidere.

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

L'udienza di discussione del merito va pertanto fissata (riservato ogni altro profilo decisorio) alla data del 23 aprile 2015.

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