TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-02-25, n. 201100165
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00165/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01534/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 1998, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso P F Z in Bologna, via Castiglione 37;
contro
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso C R in Bologna, Strada Maggiore 31;
Ente Autonomo Fiere di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;
per l'annullamento
ESPROPRIO DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FIERA DI RIMINI (deliberazione n.547 del 23.6.1998 della Giunta Comunale di Rimini)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Ente Autonomo Fiere di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata il 28.1.2011, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso e chiede la totale compensazione delle spese di giudizio;
Viste le sottoscrizioni in calce alla stessa, per adesione e accettazione, del Comune di Rimini e dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover dare atto dell’anzidetta rinuncia, con compensazione delle spese;