TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-22, n. 202405732
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2024
N. 05732/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01952/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2023, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale 21 Aprile 11;
contro
A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco, non costituito in giudizio;
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F G, G B, non costituiti in giudizio;
L S, C B, R P, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Studio Legale Sanino- Celani in Roma, viale Parioli 180;
per l'annullamento
- degli esiti del concorso AIFA a n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'AIFA, la cui graduatoria è stata pubblicata con avviso in G.U. il 9.12.2022;
- della graduatoria concorsuale de qua approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale di AIFA del 2.12.2022;
- di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo, ivi comprese le operazioni svolte dalla Commissione di Concorso, gli atti e provvedimenti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e valutati i titoli e le prove degli altri candidati e quelli con cui non sono stati trasmessi alla Commissione e non sono stati valutati i titoli presentati dal ricorrente per pretesa inammissibilità dei medesimi, ivi compresa la comunicazione Pec del 21.7.2022;
- del provvedimento con cui è stata immotivatamente e tacitamente denegata l'istanza di autotutela prodotta dal ricorrente in data 7.12.2022 con contestuale domanda di accesso ai documenti della procedura ad evidenza pubblica;
- ove occorra, del bando di concorso e segnatamente dell'art.8 laddove interpretato nel senso dell'inammissibilità e non valutabilità dei titoli presentati oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. dell'avviso previsto dall'art. 8,c. 4 e comunque perché illegittimo per ambiguità, oscurità e perplessità;
nonché avverso il parziale diniego di accesso
- sull'istanza ex artt. 22 ss. L. n. 241/90 del 7.12.2022, solo parzialmente accordato in data 4.1.2023 e con consegna degli atti in data 16 e 17 gennaio 2023, ma con omessa ostensione e parziale diniego implicito e immotivato dei documenti comprovanti la data di ricezione dei titoli da parte di tutti gli altri candidati al concorso ammessi alle prove scritte (in totale n. 35 candidati) e poi non ammessi all'orale o esclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L S e di C B e di R P e di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto da AIFA per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato e pieno profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’AIFA.
Lo stesso, nella graduatoria finale, si è collocato al quinto posto.
Avverso tale determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare (poi rinunciata).
Il ricorso oggetto del presente esame è stato partecipato via pec, oltre ai quattro candidati che precedevano il ricorrente in graduatoria, anche a quello per ultimo graduato.
Si è costituita in giudizio solo la seconda graduata.
Alla udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, non ritiene utile scrutinare la legittimità della notifica via pec ai controinteressati, attesa la infondatezza del ricorso.
In particolare.
Il ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso ovvero sua illegittimità se interpretato ed applicato nel senso fatto proprio dall’AIFA. Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici. Violazione dei principi relativi alla tassatività dei casi di esclusione e non valutazione dei titoli e delle