TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-06, n. 202300910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-06, n. 202300910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300910
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 00910/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wrsp Security Group S.r.l. Unipersonale, PFA Security S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Scarlino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Meria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Viscusi, Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Viscusi in Firenze, lungarno Vespucci 18;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della nota prot. n. 15187/2022 del 24.10.2022, con la quale il Responsabile del Settore 5 – Sviluppo e assetto del territorio - Attività produttive del Comune di Scarlino, in riferimento alla domanda di subingresso nella concessione demaniale marittima n. 2/2009 dell'01.01.2009, inviata, con messaggio p.e.c. del 03.10.2022, dalla «WORSP SECURITY GROUP S.r.l. Unipersonale» e dalla «PFA SECURITY S.r.l.s.», ha richiesto la “ integrazione del Modello D4 presentato poiché manca la firma del cedente concessionario ”, avvisando che “ in assenza di integrazione entro 30 giorni l'istanza sarà archiviata senza seguito ”;

- ove possa occorrere, se ritenuto lesivo e per quanto d'interesse, dell'atto suppletivo n. 2 del 04.04.2017, con il quale il Comune di Scarlino ha concesso alla «MERIA S.r.l.» “ la possibilità di installare stagionalmente un parco acquatico di giochi gonfiabili nell'ambito dello specchio acqueo antistante la concessione stessa ”, conosciuto in seguito ad accesso agli atti il 16.11.2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- d'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Scarlino in relazione alla domanda suindicata e all'atto di significazione e invito notificato a mezzo p.e.c. il 21.11.2022, acclarato al protocollo comunale al n. 16519 del 22.11.2022, mediante i quali le Società ricorrenti hanno richiesto di volturare, per subingresso, il menzionato titolo concessorio, del quale risulta tuttora intestataria la «MERIA S.r.l.»;

e per la condanna

- del Comune di Scarlino a provvedere sulla citata istanza di subingresso nel sopraddetto titolo concessorio demaniale e sul menzionato atto di significazione e invito, entro il termine stabilito da codesto ecc.mo T.a.r., previa adozione di tutti gli atti e delle operazioni all'uopo occorrenti;

per la nomina

- di un commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia del suindicato ente locale oltre il termine assegnato, provveda, in via sostitutiva, all'adozione del provvedimento richiesto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wrsp Security Group S.r.l. Unipersonale il 6 aprile 2023 :

per l’accertamento e la declaratoria d'illegittimità del perdurante silenzio serbato dal Comune di Scarlino in relazione alla domanda di subingresso prot. n. 14216 del 4.10.2022 nonché all'atto di significazione e invito notificato a mezzo p.e.c. il 21.11.2022, acclarato al protocollo comunale al n. 16519 del 22.11.2022;

in via eventuale e subordinata, per l’annullamento, ove e per quanto di ragione, se e in quanto ritenute lesive, delle note prot. n. 4035/2023 del 22.3.2023, prot. n. 1259/2023 del 26.1.2023 e prot. n. 18478/2022 del 27.12.2022.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scarlino e della Meria S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. N F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente, Wrsp Security Group S.r.l., è proprietaria dell’albergo-residence “La Darsena”, sito alla località “Puntone” del Comune di Scarlino (GR), articolato in 60 camere, attrezzature ludico-sportive, piscina, ristorante-bar e parcheggio, per averlo acquistato a seguito di procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Grosseto. In particolare, la ricorrente ha acquistato la proprietà “delle mura” dell’immobile ove insiste l’attività alberghiera all’insegna Hotel La Darsena, mentre l’albergo-residence, da intendersi come complesso aziendale di beni organizzati al fine dello svolgimento dell’attività ricettizia, è rimasto in proprietà della società controinteressata Meria (estranea alla procedura esecutiva), la quale l’ha affittato alle ricorrenti (con contratto di affitto di ramo d’azienda del 25 marzo 2022).

Il predetto complesso turistico ha da sempre compreso fra le prestazioni erogate agli ospiti, anche il “servizio spiaggia”, gestito sull’arenile della località “Butelli”, già originariamente affidato a “La Darsena S.r.l.”, originaria titolare della struttura ricettiva, con concessione demaniale marittima n. 2/2009 dell’1 gennaio 2009, estesa nella durata fino al 31 dicembre 2033.

Quanto a quest’ultima concessione demaniale marittima, l’amministrazione comunale, con provvedimento prot. n. 7935 del 9 giugno 2016, ha, medio tempore , autorizzato, ex art. 45- bis cod. nav., La Darsena S.r.l. ad avvalersi della Meria S.r.l., nel frattempo, subentrata, giusta s.c.i.a. del 9 maggio 2014, nella gestione dell’albergo-residence, per lo svolgimento delle attività dedotte nel titolo concessorio (e nel successivo atto suppletivo n. 1/2016 dell’1 gennaio 2016, dispositivo di una prima proroga della concessione al 31 dicembre 2020).

In prosieguo, il Comune di Scarlino, con provvedimento n. 13/2016 (prot. n. 11757) del 22 agosto 2016, ha assentito il subingresso della Meria nella titolarità della concessione demaniale marittima “ atteso che alla Società Meria srl è stata affidata la gestione delle attività oggetto della concessione n. 2/2009 ”, così cointestandola ad entrambe le società. Poco dopo, nell’ottobre 2016, la società La Darsena ha rinunciato alla cointestazione in favore della società Meria.

Con atto suppletivo n. 2 del 4 aprile 2017, l’ente locale ha poi concesso alla Meria “ la possibilità di installare stagionalmente un parco acquatico di giochi gonfiabili nell’ambito dello specchio acqueo antistante la concessione stessa ”, anche in tal caso senza mutare l’oggetto e lo scopo della presupposta concessione demaniale n. 2/2009, piuttosto, precisandosi espressamente che “ restano immutate tutte le condizioni ed obblighi del concessionario già presenti nella concessione demaniale n. 2/2009 ed al relativo atto di proroga 01/2016 ”.

Quindi la Wrsp Security Group S.r.l., dopo aver acquisito la proprietà dell’impianto turistico sunnominato, ha sottoscritto con la società Meria il contratto rep. n. 27.669, registrato il 25 marzo 2022, mediante il quale ha ottenuto, “ a titolo di affitto ”, “ il ramo di azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività alberghiera corrente sotto la ditta "Hotel La Darsena" gestita fino ad ora dalla Meria S.r.l. .

Dunque, con segnalazione certificata d’inizio attività del 7 aprile 2022, la Wrsp Security Group S.r.l. ha comunicato l’avvio dell’attività alberghiera presso il suddetto complesso per subingresso alla Meria S.r.l.

In pari data, Wrsp Security Group ha concesso la struttura in godimento a PFA Security S.r.l., che è subentrata nella titolarità dell’esercizio ricettivo. A seguito del subingresso, tali due società, che sono entrambe ricorrenti nel presente giudizio, hanno chiesto al Comune di Scarlino di volturare a PFA Security la detta concessione demaniale marittima n. 2 del 2009, con la quale il Comune aveva autorizzato (da ultimo in favore della società Meria) la “ occupazione di una porzione di arenile, allo scopo di utilizzarla per posa ombrelloni e sdraio oltre all’installazione di strutture precarie semplicemente appoggiate al suolo, il tutto a servizio dei clienti del residence posto in altra zona su proprietà privata ”.

Il Comune ha chiesto d’integrare l’istanza con la sottoscrizione del concessionario cedente, Meria S.r.l., la quale si è invece opposta al subingresso sostenendo, fra l’altro, che la concessione demaniale non sarebbe limitata ad un uso esclusivo della spiaggia in favore dei clienti dell’albergo, comprendendo anche l’attività di “stabilimento balneare” aperta alla generalità degli utenti; il che darebbe vita ad un ramo di azienda indipendente dall’attività alberghiera e dotato di autonomia funzionale, mai traferito dalla società Meria alle società ricorrenti.

Le ricorrenti hanno quindi nuovamente chiesto al Comune, con atto del 22 novembre 2022, di dare corso alla voltura della concessione, nel rispetto della sua destinazione e finalità originarie (uso dell’arenile in favore esclusivamente dei clienti del residence), facendo cessare qualsiasi altro abusivo utilizzo del bene demaniale da parte della concessionaria.

Il Comune, con nota del 24 ottobre 2022, ha archiviato la prima domanda di subingresso, per mancanza dell’assenso del cessionario cedente, e poi ha aperto un’ulteriore fase

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