TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-04-12, n. 201702053
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Pubblicato il 12/04/2017
N. 02053/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04774/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2016, proposto da:
CTP – Centro Terapia Fisica e di Riabilitazione Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, domiciliata presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
ASL Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3355/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 6520/2014, proposto dal CTF – Centro Terapia Fisica e Riabilitazione s.r.l. (in appresso, CTF) avverso il verbale del nucleo di valutazione n. 2 del Comitato di coordinamento aziendale per l’accreditamento (in appresso, CCAA) dell’ASL Napoli 3 Sud del 26 febbraio 2014, recante il diniego di procedibilità dell’istanza di accreditamento istituzionale del 30 marzo 2012 per le prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT), nonché il verbale del CCAA dell’ASL Napoli 3 Sud n. 70 del 27 settembre 2014, confermativo del diniego anzidetto, e, per l’effetto, aveva annullato gli atti impugnati.
Tanto, in base al rilievo della violazione dell’art. 1, comma 237 duodecies, della l. r. Campania n. 4/2001 e del difetto di istruttoria in ragione della carente valutazione dei prerequisiti per l’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di FKT (desumibili, segnatamente, dal pregresso rapporto di convenzionamento e, quindi, dall’attuale rapporto di accreditamento provvisorio, presupponenti necessariamente il possesso dell’autorizzazione sanitaria anche per tale macroarea).
2. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2016 e depositato il 4 novembre 2016, il CTF agiva per l’ottemperanza alla suindicata sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015, notificata il 20 luglio 2015.
Richiedeva, quindi, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.
3. L’intimata