TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202409109
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 09109/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16074 del 2023, proposto da
P M, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Frattocchie-Marino, via Castagnole n. 22;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato ai sensi degli artt. 112 e ss. D.LGS. 2/7/2010, n° 104 formatosi sul Decreto di Ingiunzione della Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione – reso all'esito del procedimento NRG. 60936/2006 V.G., in data 16.02.2009, depositato il 26.02.2010, munito di formula esecutiva in data 11.10.2010, regolarmente notificato in data 02.12.2010, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, successivamente azionato con atto di precetto notificato il 22.06.2020, a mezzo del quale veniva intimato il pagamento, in favore della sig.ra MANCINI Patrizia, della somma di Euro 7.343,36 (settemilatrecentoquarantatre/36), oltre interessi dal 31.12.2019, sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la ricorrente (interessata alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) ha lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Constatato che il difensore dalla parte istante con separato atto di intervento in giudizio ha chiesto l’ottemperanza al medesimo decreto per la parte in cui sono state poste a carico dell’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di lite a favore del procuratore antistatario;
Atteso che il legislatore con l'art. 55, comma 2-bis, del D.L. n. 83 del 2012 ha disposto che " l'articolo 1, comma 1225, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ”;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. limitatatamente alla sola parte ricorrente, avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Rilevato che l’ulteriore domanda, contenuta nell’atto depositato e qualificato come atto di intervento in giudizio, risulta allo stato priva di rilevanza processuale attesa la mancanza di una notifica alla medesima parte obbligata all’esecuzione del giudicato;
Considerato che l’intimato Ministero non si è costituito in giudizio;
Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame per la parte evidenziata, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa), con conseguenziale ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che, tramite il suo comma 777 ha novellato il capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89) - individuato nella persona di un Dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;