TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-06-17, n. 200904052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-06-17, n. 200904052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904052
Data del deposito : 17 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02329/2008 REG.RIC.

N. 04052/2009 REG.SEN.

N. 02329/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso principale numero di registro generale 2329 del 2008 e sul ricorso per motivi aggiunti proposti da:
Autogas Nord S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e M S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, viale Regina Margherita, n. 43;

contro

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica;

- Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in persona del Ministro in carica;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati per legge in Milano via Freguglia, n. 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:
- Movimento per la Difesa del Cittadino MDC, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori e utenti, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ennio Magrì in Milano, via Camperio n. 9;

- Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Anaclerio, Stefano Fiorentini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Anaclerio in Milano, viale Caldara n. 20;

- Acquirente Unico Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Leone, Ennio Magrì, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ennio Magrì in Milano, via Camperio n. 9;

Aventi ad oggetto

1) ricorso principale:

l'annullamento:

- della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. ARG/com 91/08 del 4 luglio 2008 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112”;

- della determina dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 47/08 del 1° agosto 2008 avente ad oggetto: “Istituzione di un gruppo di lavoro e di un nucleo operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 4 luglio 2008 ARG/com 91/08”;

- del documento di consultazione predisposto dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas il 25 settembre 2008 avente ad oggetto: “Criteri per l’impostazione della vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81 del d.l. 112/2008, commi da 16 a 18”;

nonché l’accertamento:

della non applicabilità ad Autogas Nord s.p.a. sia dell’addizionale I.R.E.S., introdotta dall’art. 81, comma 16, del d.l. n. 112/2008, sia della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ARG/com 91/08

2) ricorso per motivi aggiunti

l'annullamento:

- della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. VIS 109 /08 datata 11 dicembre 2008 avente ad oggetto: “Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni il legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visti il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;

Visti gli atti di intervento ad opponendum di : Movimento per la Difesa del Cittadino MDC;
Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori e utenti;
Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente;
Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. Spa;
Acquirente Unico Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 - convertito con modificazioni dalla legge 2008 n. 133 - ha stabilito, in considerazione “dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”, che l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.), di cui all’articolo 75 del d.p.r. 1986, n. 917, sia applicata con un’addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, nonché della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La legge di conversione ha poi precisato che nei confronti di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli suindicati l’addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, mentre la medesima addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Il comma 17 dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 - come modificato dalla legge di conversione 2008 n. 133 - dispone che in deroga all’articolo 3 della legge 2000 n. 212 (c.d. statuto del contribuente) l’addizionale I.R.E.S. si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre il successivo comma 18 introduce il divieto di traslazione dell’addizionale, prevedendo che “è fatto divieto agli operatori economici cui si applica l’ulteriore aliquota di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo”.

Inoltre, quest’ultima disposizione stabilisce che “l’Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16” .

In applicazione della disciplina ora ricordata l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha adottato, in un primo tempo, la delibera n. 91 del 4 luglio 2008 avente ad oggetto “disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiore imposta di cui all’art. 81 comma 18 del D.L. 112/08”.

Con tale atto l’amministrazione ha stabilito che, per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta non traslino il predetto onere sui prezzi al consumo, è necessario che essi non aumentino i propri margini operativi lordi unitari con riferimento ai prodotti relativi ai settori individuati dall’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, “salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate”

Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari e di esercitare una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta l’A.E.E.G. ha disposto che, ai sensi dell’art. 2, comma 20 lett. a), della l. 1995 n. 481, le imprese assoggettate all’addizionale debbano trasmettere all’Autorità medesima entro il 31 luglio 2008 l’ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e i documenti di budget relativi al 2008;
le imprese in questione devono trasmettere anche una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 riferiti all’anno 2007 e al primo semestre 2008.

L’Autorità si è riservata di delineare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le imprese cui si applica l’addizionale dovranno inviarle con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto di traslazione, incaricando il Direttore Generale di istituire un gruppo di lavoro composto da adeguate competenze professionali e di proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l’efficace esercizio della funzione di vigilanza attribuitale dalla legge sulla materia.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Autogas Nord s.p.a. ha impugnato sia la delibera dell’A.E.E.G. n. 91/08 del 04.07.2008, sia la determinazione dell’A.E.E.G. n. 47/08 del 01.08.2008, avente ad oggetto la istituzione di un gruppo di lavoro e di un nucleo operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla delibera n. 91/08, sia il documento di consultazione predisposto dall’Autorità in data 25.09.2008.

Con il medesimo ricorso la società ricorrente ha chiesto l’accertamento della non applicabilità nei suoi confronti dell’addizionale I.R.E.S. e della delibera dell’A.E.E.G. n. 91/08.

In particolare la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 e degli artt. 2 e 3 della legge 1995 n. 481;
eccesso di potere per differenti profili.

In particolare, la ricorrente ritiene che la deliberazione n. 91/08 esorbiti il potere di vigilanza attribuito all’A.E.E.G. dall’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112 evidenziando come tale potere non potrebbe comunque estrinsecarsi nelle prerogative attribuite all’Autorità dalla legge 1995 n. 481, perché non richiamata dal d.l. 2008 n. 112.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 e degli artt. 2 e 3 della legge 1995 n. 481;
eccesso di potere per differenti profili.

La ricorrente ribadisce che la deliberazione n. 91/08 impone adempimenti non riconducibili alla funzione di vigilanza attribuita all’Autorità e, comunque, diretti ad incidere sulla regolazione della struttura dei prezzi.

3) Violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 17, del d.l. 2008 n. 112.

In particolare, la ricorrente censura l’attivazione dei poteri di vigilanza in epoca anteriore al periodo di imposta in cui verrà corrisposta l’addizionale I.R.E.S..

4) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17, e 18 del d.l. 2008 n. 112 per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 97 Cost..

La ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 per irragionevolezza, anche in relazione al carattere strutturale conferito all’addizionale I.R.E.S., nonché per violazione del principio di capacità contributiva, sia rispetto all’individuazione dei soggetti passivi della maggiorazione di imposta, sia in relazione alla correlazione dell’addizionale ad una determinata misura di ricavi a prescindere dal reddito. Inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad imprese che, pur operando nei settori interessati dall’addizionale, non realizzano in essi la parte prevalente del fatturato. Sotto altro profilo, le ricorrenti censurano l’irrazionalità del divieto di traslazione del maggiore tributo, nonché l’illegittima utilizzazione dello strumento del decreto legge, anche in relazione all’art. 4 della legge 2000 n. 212.

5) Illegittimità derivata dalla illegittimità che affligge l’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112, per violazione degli artt. 3, 10, e 81 del Trattato C.E..

La ricorrente deduce la contrarietà dell’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112 e della delibera n. 91/08 con i principi di tutela della concorrenza dettati dal Trattato C.E., in quanto il divieto legale di traslazione di imposta e il criterio di valutazione dell’osservanza di tale divieto fondato sull’utilizzo del margine operativo lordo unitario limitano le iniziative concorrenziali delle imprese interessate e sono dirette alla cristallizzazione dei prezzi. A fronte di simili deduzioni la parte ricorrente chiede la remissione alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, della questione della compatibilità comunitaria dell’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112.

A seguito del procedimento di consultazione attivato con apposito documento del 25.09.2008, l’A.E.E.G. ha adottato la delibera n. 109, datata 11.12.2008, con la quale ha inteso affinare e semplificare i criteri di svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, prevedendo: a) un’autoassunzione di responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo delle imprese assoggettate a vigilanza in ordine al rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione I.R.E.S.;
b) l’adozione di un sistema di verifica basato su più livelli di approfondimento mediante l’individuazione di un indicatore di primo livello che consenta di poter poi concentrare l’analisi solo su alcuni dei soggetti interessati secondo criteri più specifici che essa si è riservata di stabilire in un successivo momento;
c) la semplificazione delle modalità di raccolta dei dati contabili richiesti alle imprese al fine di poter operare la valutazione di primo livello attraverso la predisposizione di tabelle di semplice compilazione dalle quali emergano i costi ed i ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto, oppure i prezzi al consumo relativi ai prodotti per i quali è già in essere il monitoraggio per le altre amministrazioni.

Con la medesima delibera l’Autorità ha quindi ordinato agli operatori assoggettati al potere di vigilanza di cui all’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 di:

- inviare all’Autorità medesima entro il 15 marzo 2009 una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi societari di controllo in cui si attesti di aver adottato ed attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, che le stesse sono state portate a conoscenza del personale funzionalmente interessato e che non sono stati accertati casi di violazione delle medesime da parte del suddetto personale;

- inviare entro 30 giorni dalla sua approvazione il bilancio di esercizio unitamente all’eventuale bilancio consolidato, indicando l’importo corrispondente all’addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112;

- compilare con cadenza semestrale le tabelle di cui all’allegato A della delibera medesima provvedendo alla relativa trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con la precisazione che i dati riferiti a costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento;

- motivare le eventuali variazioni positive del margine di contribuzione semestrale quale risultante dalle tabelle compilate rispetto al semestre precedente l’entrata in vigore del d.l. 2008 n. 112.

La delibera ha poi previsto che, in alternativa alla trasmissione delle tabelle afferenti i margini di contribuzione per prodotto o famiglia di prodotti, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico “Prezzo Italia”, di cui alla rilevazione del Ministro per lo Sviluppo Economico, possono trasmettere, con periodicità trimestrale, gli stessi dati sui prezzi di vendita inviati al suddetto Ministero, suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali. In tale ipotesi, è previsto l’obbligo di motivazione in caso di variazione positiva dello “stacco” del singolo operatore rispetto allo “stacco UE”, relativo ai corrispondenti trimestri precedenti l’entrata in vigore del d.l. 2008 n. 112.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la società Autogas Nord s.p.a. ha impugnato la delibera n. 109 datata 11.12.2008, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 e degli artt. 2 e 3 della legge 1995 n. 481;
eccesso di potere per differenti profili.

In particolare, la ricorrente ritiene che la deliberazione n. 109/08 esorbiti sia il potere di vigilanza attribuito all’A.E.E.G. dall’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112, sia le prerogative attribuite all’Autorità dalla legge 1995 n. 481. Inoltre, la ricorrente lamenta che con la delibera impugnata l’amministrazione ha introdotto un meccanismo presuntivo tale da invertire illegittimamente l’onere della prova della traslazione dell’addizionale I.R.E.S..

2) Violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 17, del d.l. 2008 n. 112. Violazione dell’art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere per sviamento.

In particolare, la ricorrente censura l’attivazione dei poteri di vigilanza in epoca anteriore al periodo di imposta in cui verrà corrisposta l’addizionale I.R.E.S..

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112. Eccesso di potere per differenti profili.

La ricorrente ribadisce la illegittimità della prescrizione con la quale l’atto impugnato impone agli operatori di attestare l’adozione e l’attuazione di disposizioni gestionali dirette ad escludere la traslazione della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo. Inoltre, si censura la brevità del termine assegnato con la delibera n. 109/2008 per la trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti.

4) Con il quarto motivo la ricorrente ripropone in termini di illegittimità derivata le censure articolate con il ricorso principale.

In tale senso, la ricorrente deduce nuovamente anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 per irragionevolezza, anche in relazione al carattere strutturale conferito all’addizionale I.R.E.S., nonché per violazione del principio di capacità contributiva, sia rispetto all’individuazione dei soggetti passivi della maggiorazione di imposta, sia in relazione alla correlazione dell’addizionale ad una determinata misura di ricavi a prescindere dal reddito. Inoltre, si lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad imprese che, pur operando nei settori interessati dall’addizionale, non realizzano in essi la parte prevalente del fatturato. Sotto altro profilo, si censura l’irrazionalità del divieto di traslazione del maggiore tributo, nonché l’illegittima utilizzazione dello strumento del decreto legge, anche in relazione all’art. 4 della legge 2000 n. 212.

Parimenti, la ricorrente ribadisce la contrarietà dell’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112 con i principi di tutela della concorrenza dettati dal Trattato C.E., in quanto il divieto legale di traslazione d’imposta limita le iniziative concorrenziali delle imprese interessate e prelude alla cristallizzazione dei prezzi.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, eccependo l’infondatezza del ricorso medesimo e chiedendone il rigetto.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel corso del giudizio sono intervenuti ad opponendum, con separati atti di intervento, l’Acquirente Unico s.p.a., il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE s.p.a., il Movimento per la difesa del cittadino (MDC), la Federconsumatori – federazione nazionale consumatori e utenti, nonché Adiconsum – associazione difesa consumatori e ambiente.

Tutti gli intervenienti hanno eccepito: 1) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
2) l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della delibera 2008 n. 91;
3) l’inammissibilità per carenza di interesse in ordine all’impugnazione proposta avverso la deliberazione 2008 n. 109;

Le parti hanno presentato memorie e documenti.

All’udienza del 07 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dalle parti intervenute ad opponendum e dall’amministrazione resistente, trattando con precedenza l’eccezione di difetto di giurisdizione.

1.1) Con la prima eccezione sollevata, gli intervenienti deducono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia, introdotta mediante l’impugnazione degli atti indicati in epigrafe, avrebbe natura tributaria e, quindi, rientrerebbe nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi degli artt. 2 e 7 del d.l.vo 1992 n. 546.

In particolare, si ritiene che i provvedimenti gravati abbiano natura e funzione accessoria rispetto alla corretta applicazione dell’addizionale I.R.E.S., introdotta dall’art. 81 del d.l. 2008 n. 112 – convertito con modificazioni dalla legge 2008 n. 133 – sicché la questione atterrebbe proprio all’imposizione di un’addizionale di natura tributaria, la cui cognizione è riservata ex lege al giudice tributario.

In definitiva, secondo la prospettazione degli intervenienti la controversia concerne l’obbligazione tributaria correlata all’introduzione dell’addizionale I.R.E.S., nonché gli atti amministrativi connessi alla corretta applicazione dell’imposta e, pertanto, non può che essere demandata alla cognizione esclusiva del giudice tributario.

L’eccezione è infondata.

In relazione all’ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, l’art. 2 del d.l.vo 1992 n. 546 – come sostituito dall’art. 12, comma 2, del d.l.vo 2001 n. 448 e poi modificato dall’art. 3 bis, comma 1, del d.l. 2005 n. 203, convertito con legge 2005 n. 248 – stabilisce che “1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

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