TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-11-04, n. 202405856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-11-04, n. 202405856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405856
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 05856/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02286/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo, n. 323.



contro

Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Commissione Straordinaria Prefettizia del Comune di Sparanise, non costituito in giudizio.



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2023:

del provvedimento prot. -OMISSIS- avente ad oggetto la “revoca per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia dei titoli edilizi -OMISSIS-, della successiva variante -OMISSIS- oltre che della SCIA prot. n. -OMISSIS- e SCIA alternativa al pdc prot. n. -OMISSIS-”; b) ove e per quanto lesivo del provvedimento ostativo antimafia che ha interessato la società -OMISSIS-; c) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS-, non conosciuta nel contenuto; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; nonché ai fini del riconoscimento dell''indennizzo nonché per il risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/12/2023:

1) dell’ordinanza -OMISSIS- n. -OMISSIS-; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti; nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi integrativi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sparanise dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17 maggio 2023 e depositato in pari data il sig. -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento il provvedimento (prot. -OMISSIS- con cui il Comune di Sparanise ha disposto la “ revoca per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia dei titoli edilizi -OMISSIS-, della successiva variante -OMISSIS- oltre che della SCIA-OMISSIS- e SCIA alternativa al pdc prot. n. -OMISSIS- ”.

Con il medesimo ricorso il sig. -OMISSIS- ha impugnato, per quanto di ragione, anche il provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti della società -OMISSIS- e sulla cui base è stata, tra l’altro, adottata la contestata gravata Determinazione comunale appena menzionata.

Il ricorrente premette di aver acquistato dalla -OMISSIS- un fabbricato ad uso produttivo sviluppantesi al piano terra, in corso di costruzione, con annessa area scoperta pertinenziale, sito in -OMISSIS-, distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune -OMISSIS-- e che a seguito dell’adozione dell’informazione interdittiva nei confronti della società dante causa il Comune adottava il provvedimento impugnato.

In particolare, il contestato atto premetteva che in data-OMISSIS- lo stesso Comune di Sparanise aveva rilasciato in favore della società -OMISSIS-, seguito da un PDC in variante (in data -OMISSIS-), dalla presentazione di una SCIA per una variante -OMISSIS- e dalla proposizione di una SCIA alternativa al PDC in -OMISSIS-, da parte dello stesso ricorrente frattanto divenuto proprietario.

A seguito di un sopralluogo in data -OMISSIS- il Comune accertava la differente distribuzione interna degli spazi relativamente al titolo rilasciato PDC n. -OMISSIS- e successiva variante PDC n. -OMISSIS- oltre che SCIA-OMISSIS- e SCIA alternativa al PDC prot. n. -OMISSIS-” con la conseguente emanazione dell’ordinanza n. -OMISSIS- di ripristino dello stato dei luoghi.

Pertanto il ricorrente presentava in data -OMISSIS- una richiesta di Pdc in sanatoria a mezzo sportello -OMISSIS-.

In tale contesto la Prefettura di Caserta in data -OMISSIS- adottava un provvedimento interdittivo antimafia a carico della -OMISSIS- (dante causa del ricorrente) dandone notizia in pari data al Comune di Sparanise.

Pertanto il Servizio Tecnico del Comune di Sparanise con determinazione n. -OMISSIS- disponeva l’annullamento dei titoli edilizi già rilasciati alla società -OMISSIS- e al ricorrente sulla base di una motivazione duplice.

Sotto un primo profilo il Comune richiama la giurisprudenza che estende le ipotesi decadenziali di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 anche ai titoli edilizi; con riguardo al secondo profilo il Comune rileva che la realizzazione diretta di un “fabbricato ad uso produttivo per la confezione di prodotti per la ristorazione” (oggetto dell’intervento voluto dalla ricorrente) si fonderebbe su presupposti insussistenti, atteso che tale potenzialità deve essere riconosciuta, prosegue il Comune, ai sensi del PRG vigente e dell’art. -OMISSIS- delimitato da un asse viario esistente e rientrante all’interno del centro abitato. Nel caso di specie invece il lotto ha un’estensione di -OMISSIS- mq, è fuori dal centro abitato ed è servito da una strada vicinale e non da un asse viario urbano, sicchè l’intervento avrebbe dovuto soggiacere alle condizionalità legate alla realizzazione degli standard urbanistici.

Avverso tale statuizione parte ricorrente propone i seguenti motivi di censura.

1 – Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art.85, d.lgs. 159/2011 in relazione al DPR 380/2001) - Sulla illegittimità per la manifesta carenza di legittimazione passiva del sig. -OMISSIS- rispetto sia agli effetti della informativa che della revoca dei titoli ediliz

L’informazione interdittiva non potrebbe produrre effetti nei confronti di un soggetto terzo, qual è il sig. -OMISSIS- che aveva acquistato l’immobile dalla -OMISSIS- oltre un anno prima dell’adozione del provvedimento interdittivo nei confronti della società.

In assenza di un provvedimento interdittivo adottato nei confronti del ricorrente questi non potrebbe soffrire le conseguenze di un’informativa alla quale è di fatto estraneo.

2 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 21 quinquies, 21 nonies della L. 241/90; art. 91 e ss D.lgs. 159/2011) – Eccesso di potere – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Totale assenza dei presupposti di fatto e diritto.

Il trasferimento di proprietà in favore del ricorrente è avvenuto oltre un anno prima dell’adozione dell’interdittiva nei confronti della società, sicché dovrebbe ritenersi completamente inibita la produzione di effetti pregiudizievoli nei confronti del ricorrente che ha proposto anche istanze e dichiarazioni edilizie autonomamente.

2.2 – Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 67 e ss. d.lgs. 159/2011art. 3 L. 241/90) – Eccesso di potere – Sulla carenza dei presupposti di fatto e diritto.

2.3 – Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 92 e ss. d.lgs. 159/2011art. 3 L. 241/90) – Eccesso di potere – Sulla carenza dei presupposti di fatto e diritto.

Secondo parte ricorrente non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 la possibilità di ritirare gli atti abilitativi edilizi.

Inapplicabile sarebbe, poi, anche l’art. 92 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, in quanto esso presuppone che le autorizzazioni e le concessioni da ritirare per effetto dell’interdittiva siano state rilasciate in favore del medesimo

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