TAR Lecce, sez. III, sentenza 2011-04-07, n. 201100625

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2011-04-07, n. 201100625
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201100625
Data del deposito : 7 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01155/2010 REG.RIC.

N. 00625/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Opus Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;



contro

Comune di Salice Salentino, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria, 9;



nei confronti di

Ipr Costruzioni Sas di PE NI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Garibaldi, 43;



per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale del 24 giugno 2010, n. 61/455, del Comune di Salice Salentino;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e, tra questi, dei verbali di gara e delle note di comunicazione in data 23 giugno 2010, prot. n. 8694, e 24 giugno 2010, prot. n. 8776;

- e per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto nelle more sottoscritto e del diritto della ricorrente a subentrare nello stesso a titolo di risarcimento in forma specifica e, solo in subordine, del risarcimento per equivalente;

- nonché, come da motivi aggiunti depositati il 6 agosto 2010, della nota 23 luglio 2010 prot. n. 10051 del Responsabile del V Settore - Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Salice Salentino;

- nonché, come da motivi aggiunti depositati il 16 novembre 2010, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto del 13 ottobre 2010, n. 1543 di Rep. stipulato tra Ipr Costruzioni Sas e il Comune di Salice Salentino.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salice Salentino e della Ipr Costruzioni Sas di PE NI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Valeria Pellegrino, in sostituzione dell’avv. Gianluigi Pellegrino, per la ricorrente, l’avv. Luigi Quinto per la controinteressata e, nelle preliminari, l’avv. Sticchi Damiani per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società ricorrente, seconda classificata, impugna la determinazione di approvazione di tutti gli atti della gara indetta dal Comune di Salice Salentino per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoritiche e di aggiudicazione della stessa alla controinteressata, la Ipr Costruzioni Sas, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Parte ricorrente chiede, altresì, con motivi aggiunti, l’annullamento del provvedimento di riscontro negativo all’istanza di autotutela di cui al preavviso di ricorso del 8 luglio 2010 nonché la declaratoria di inefficacia del contratto “medio tempore” stipulato con contestuale subentro nella posizione della controinteressata, ex 245 quinques del d.lgs. n. 163/2006, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente, da quantificarsi tenendo conto del mancato profitto e della impedita maggiore qualificazione per l’illegittima omessa aggiudicazione in proprio favore.

2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’allegato al d.P.R. n. 554/99, dell’art. 97 Cost., dei principi generali in materia di evidenza pubblica;

b) eccesso di potere per assoluta irrazionalità, per falsità dei presupposti, per sviamento, per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione.

3. Si sono costituite sia la società aggiudicataria, controinteressata, che l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza n. 758/2010 del 2 ottobre 2010, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato, in secondo grado, con ordinanza n. 5159/2010 del 10 novembre 2010, ha accolto l’appello interposto dalla parte ricorrente limitatamente alla sollecita definizione della fase di merito dinanzi al giudice di primo grado, sede naturale ove esperire i necessari approfondimenti.

5. Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

I. Con il primo motivo di ricorso l’impresa ricorrente lamenta la violazione della “lex specialis” sostenendo che sia la società aggiudicataria, la Ipr Costruzioni Sas, che terza classificata, la Rizzo Costruzioni Sas, dovevano essere escluse dalla gara per avere presentato l’offerta tecnica priva delle necessarie sottoscrizioni.

La censura è fondata.

I.1. Il bando di gara, le cui prescrizioni costituiscono un autovincolo per la stessa Amministrazione appaltante, ai fini della verifica della correttezza delle offerte, in primo luogo, stabilisce che: “ la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta sia dall’impresa che da professionista abilitato ” e “ contenere solo gli elaborati necessari (integrativi e/o sostitutivi di quelli del progetto

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