TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800235
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Pubblicato il 26/04/2018
N. 00235/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2010, proposto da:
Calogero Fodera', rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria della Sezione, via A. Doria, 4;
contro
Ministero della Difesa-Direzione Generale Persomil, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed
ope legis
domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M C, V C, V Pno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. MD GMIL II 52 66239 del 17 febbraio 2010 emesso dal Capo Divisione del Ministero della Difesa, direzione generale per il personale militare: “Esito giudizio di avanzamento a scelta, nella posizione di servizio permanente a disposizione, per l'anno 2009.”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa-Direzione Generale Persomil;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Ten. Col. Medico dell’Esercito Italiano, in servizio presso il 1° Reggimento di Manovra in Rivoli, si è collocato al 35° posto nella graduatoria, col punteggio di 26,06/30, all’esito del giudizio di avanzamento ‘a scelta’ al grado superiore nel servizio permanente a disposizione (SPAD) per l’anno 2009, effettuato dalla Commissione competente di avanzamento.
Lo stesso impugna, perciò, con il presente ricorso il provvedimento di suo mancato avanzamento, essendo stati promossi solo i primi diciassette in graduatoria, odierni controinteressati, nonché genericamente (senza richiamo precipuo del provvedimento con cui essa è stata approvata) la graduatoria di merito che si è formata a seguito del giudizio valutativo.
Espone di essersi laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, specializzandosi successivamente in “Puericultura – Pediatria” con il massimo dei voti ed in “Igiene e Medicina Preventiva”, sempre con il massimo dei voti cum laudem .; di aver svolto due periodi di Tirocinio Pratico Ospedaliero nella divisione di “Pediatria e Pronto soccorso” (con giudizio ottimo) per la durata un anno, a differenza dei colleghi Cammarano e Canfarini e Palladino, odierni controinteressati, che hanno praticato brevissimi corsi teorici di aggiornamento con valenza pressoché nulla;di avere rivestito ruoli di massimo rilievo, con funzioni di Capo Reparto in maniera continuativa, a differenza dei colleghi che hanno rivestito incarichi di scarso rilievo di assistente e con poche responsabilità in prima persona.
Soggiunge di avere prestato servizi all’estero permanendo in Libano nel periodo delle Guerra durante la crisi tra il luglio e l’ottobre 1983 e di di aver conseguito da lungo periodo il giudizio di eccellente per il servizio svolto.
Deduce i seguenti motivi di censura: violazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955, n. 1137, nonché violazione del D.M. 2.11.1994, n. 571;carenza d’istruttoria e travisamento dei presupposti, eccesso di potere contraddittorietà, violazione del principio di equità e di affidamento.
L’art. 26 della legge n. 1137/1955 stabilisce, con indicazione tassativa, gli elementi in relazione ai quali va attribuito il punteggio di merito, vincolanti per la Commissione di avanzamento, nell’espressione del proprio giudizio: qualità morali e di carattere, qualità professionali dimostrate durante la carriera, doti intellettuali e di cultura.
Il D.M. n. 571/1993 inoltre precisa, all’art.2, che la valutazione della suddetta Commissione dovrebbe basarsi sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all’art. 23 della legge 1137/1955 e, agli artt. da 7 a 12, stabilisce i criteri ai quali essa deve attenersi, nell’attribuzione dei punteggi per ciascuna categoria di titoli.
Pertanto nella specie la Commissione di avanzamento avrebbe violato la suindicata normativa - legislativa e regolamentare –, atteso che tra il punteggio attribuito all’odierno ricorrente ed i titoli in suo possesso mancherebbe la necessaria correlazione logica, che si riassume nei canoni di adeguatezza e proporzionalità.
Si deduce altresì l’eccesso di potere in senso relativo, soprattutto per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, inadeguatezza ed illogicità, essendo stati i titoli dei colleghi, preferiti a quelli del ricorrente, gratificati con un metro di giudizio espansivo.
Sussisterebbe, quindi, una manifesta disomogeneità sul metro valutativo attuato dalla commissione di avanzamento, particolarmente benevolo nei riguardi di alcuni parigrado aventi titoli inferiori o comunque non maggiori di quelli vantati dal ricorrente ed al contrario particolarmente rigoristico nei confronti dell’istante i cui titoli sono stati valutati in maniera ingenerosa.
Quindi l’operato della Commissione di Avanzamento sarebbe affetto da eccesso di potere in senso relativo, poiché il punteggio attribuito al ricorrente sarebbe valutato, per difetto, rispetto ai titoli prodotti dal ricorrente.
Il provvedimento sarebbe viziato anche sotto il profilo dell’erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e del difetto di istruttoria.
Con ordinanza presidenziale n. 162 del 9.3.2017, è stata disposta un’istruttoria.
La difesa erariale si è costituita in giudizio eccependo l’incompetenza della Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio e deducendo, invece la competenza della sede di Roma. Nel merito deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione.
Nella pubblica udienza del 5.4.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’eccezione d’incompetenza territoriale è inammissibile, giacché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso, di cui all’art. 47, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Con il ricorso in esame si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, di mancato avanzamento del ricorrente, allora tenente colonnello del Corpo Sanitario Militare dell’Esercito Italiano, al grado superiore di colonnello, all’esito del giudizio di avanzamento ‘a scelta’ al grado superiore per l’anno 2009, nonché la graduatoria di merito che si è formata a seguito del giudizio stesso.
Occorre partire dalla normativa applicabile alla specie, ratione temporis.
In particolare, viene qui in rilievo la legge n. 1137/1955 – e segnatamente gli articoli 25 e 26 – abrogata solo dall’art. 2268, comma 1, n. 410, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 -, così come dettagliata dal D.M. Difesa 2.11.1993, n. 571 (recante “Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate”) – in modo speciale gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 11 bis.
In base all’art. 1 della citata legge n. 1137/1955, “per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado”.
Secondo l’art. 25 della medesima legge, la Commissione superiore dapprima esprime un giudizio di idoneità sugli ufficiali e nei confronti di ciascuno degli idonei attribuisce un punteggio di merito, da uno a trenta, infine compilando, sulla base del punteggio attribuito, una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
Ai sensi dell’art. 23, tali giudizi vengono espressi, per gli ufficiali dell’Esercito, quale è il ricorrente, “sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale”.
Dal momento che per l’avanzamento de quo è richiesto il possesso dei suindicati requisiti, individuati all’art. 1, secondo quanto stabilito dal successivo art. 26, “quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche;b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione”.
Come viene, poi, precisato dall’art. 7 del menzionato D.M. n. 571/1993: “I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall’art. 26 della […] legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima”.
Ai successivi artt. 8, 9, 10, 11 e 11 bis dello stesso D.M. si precisa poi in che cosa specificamente consista ciascuno dei requisiti sopra riportati.
Fatto questo dovuto inquadramento normativo, occorre considerare che, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 4.9.2017, n. 4175), le valutazioni compiute dalle Commissioni di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da un’amplissima discrezionalità, essendo esse per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito, che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità.
È stato poi evidenziato che “nella procedura di promozione a scelta, la valutazione degli ufficiali non prevede la comparazione tra gli scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina la posizione in graduatoria. Ne consegue che la mancanza di uno o più titoli può essere compensata da altra documentazione ritenuta equivalente o superiore al giudizio della Commissione secondo l'ampia discrezionalità riconosciuta alla stessa dall’ordinamento di settore.” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. I bis, 12.7.2016, n. 7978;conforme a Cons. Stato, sez. IV, 19.5.2016, n. 2078).
Non s’intendono certamente disconoscere i meriti del ricorrente, correttamente illustrati in ricorso;deve tuttavia notarsi che essi gli hanno consentito di ottenere un punteggio, sebbene evidentemente non utile a fargli conseguire l’avanzamento al grado di colonnello, comunque lusinghiero.
Le sue qualità, che pur non possono ed in concreto non vengono messe in dubbio, non sono comunque tali da farlo spiccare rispetto a tutti gli altri oggetto di scrutinio;ciò sulla base di un giudizio complessivo sulla sua personalità, che non si limita ad individuare e a sommare ogni singolo elemento di valutazione previsto ex ante come rilevante.
Si sono già rilevati in precedenza i requisiti richiesti per l’avanzamento e gli elementi da esaminare da parte della Commissione Superiore di Avanzamento. Essi sono stati specificati a monte dal D.M. Difesa n. 571/1993.
Quindi la predetta Commissione, nell’esaminare nel suo insieme la personalità del candidato, deve comunque aver riguardo ai profili di che trattasi, individuati ex ante.
In concreto poi nella specie ogni membro della Commissione ha attribuito per ogni profilo il proprio punteggio;si è quindi pervenuti al punteggio finale, attraverso la media dei punteggi totali assegnati da ciascuno di essi.
Deve aggiungersi – non senza rilievo – che il punteggio de quo è stato accompagnato da un articolato giudizio, che ha dato contezza dello stesso. Le posizioni degli ufficiali valutati non sono specularamente equiparabili.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
In ragione della peculiarità della questione esaminata e dell’ampia discrezionalità sussistente in materia, si ravvisano i motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.