TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-12-21, n. 202102836
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 02836/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da S C, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani, 31;
contro
Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Salerno, via A. Salernitana 3;
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via A. Nifo 2;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Oscar Mercolino, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Solofra in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 190 del 31.10.2014 con la quale il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ha respinto l’istanza di rinnovo del nulla osta idraulico di cui alla deliberazione del medesimo Consorzio n. 204 del 2.8.21994;
quanto ai motivi aggiunti:
- della relazione istruttoria del il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno prot. n. 413 del 9.9.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in persona del Presidente pro tempore e di Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e di Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2021 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. C ha realizzato una costruzione a distanza ravvicinata rispetto al torrente La Fratta (“in destra idraulica”) del Comune di Solfora. Ha quindi chiesto al Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino l’autorizzazione in sanatoria che gli veniva rilasciata con deliberazione n. 204 del 2.8.1994.
In occasione del rinnovo del nulla osta idraulico in scadenza in data 30.6.2013, il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno (subentrato al Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino) con deliberazione n. 190 del 31.10.2014 ha negato tuttavia il rinnovo del nulla osta idraulico “per aver realizzato la costruzione di un fabbricato a distanza ravvicinata (mt 2,50) in destra idraulica” del torrente La Fratta.
Il sig. C ha quindi impugnato la deliberazione n. 190 del 31.10.2014 di diniego del nulla osta idraulico formulando una serie di censure volte a contestare la competenza dell’Autorità che ha adottato l’atto (che invero spetterebbe alla Provincia di Avellino) e la stessa legittimità di quest’ultimo sia alla luce della disciplina sul procedimento amministrativo che alla normativa di settore.
Con motivi aggiunti ha, da ultimo, impugnato gli atti originariamente gravati facendo valere una serie di ulteriori illegittimità in base alla relazione istruttoria del Consorzio prot. n. 413 del 09.09.2014 depositata in giudizio (solo) in data 04.05.2021.
La difesa della Regione e quella del Consorzio hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale superiore per le acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
La difesa della Provincia di Avellino ha eccepito, la carenza di legittimazione passiva “in quanto, i fatti per cui è causa possono essere imputati esclusivamente alla competenza del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno”.
All’udienza del 13 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare occorre esaminare l’eccezione sul difetto di giurisdizione.
Giova rilevare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione.
Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 18.5.2021, n. 13492).
Nel caso di specie, la disposizione di riferimento sul riparto di giurisdizione è rappresentata dall’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1991, ai sensi del quale “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge;nonché contro i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 , e degli artt. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F;c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604”.
La Cassazione ha da tempo delineato i criteri di demarcazione tra la giurisdizione specializzata (Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice in unico grado di legittimità e Tribunale regionale delle acque quale giudice in primo grado della giurisdizione ordinaria) e quella generale devoluta al plesso della giustizia amministrativa (articolato fra Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato).
Si è affermato, in particolare, come “la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque” (Sezioni Unite 19.4.2013, n. 9534).
Si è poi precisato che “È quindi da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali” (cfr. Sezioni Unite 5.2.2020, n. 2710).
Nella fattispecie è pacifico che l’atto gravato promani dal Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno che costituisce organo amministrativo istituzionalmente preposto “alla cura del settore delle acque pubbliche”, nell’ambito del comprensorio di appartenenza, come sancito dalla l.r. 25.2.2003, n. 4 (ribadito nel “Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica” del Consorzio n. 29 del 26.1.2012). Per ciò solo sussiste, in adesione al richiamato e condiviso orientamento della Cassazione, la giurisdizione specializzata del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
E ciò, si badi, a prescindere dall’eventuale fondatezza, o meno, del motivo-vizio di difetto di competenza sollevato dal ricorrente, poiché esso riguarda il merito della domanda la cui cognizione spetta al giudice cui appartiene la giurisdizione sulla controversia.
In conclusione, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo e va dichiarata quella del Tribunale superiore per le acque pubbliche, precisandosi che, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
La peculiarità dell’oggetto della controversia, con particolare riguardo ai profili di ammissibilità del ricorso, giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio.