TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202300024
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 00024/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00059/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. I P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Festaz n. 29;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, la Questura di Aosta, in persona del Questore pro-tempore, e il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

per l’annullamento

- del decreto del Questore di Aosta -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, mediante il quale è stata disposta la -OMISSIS- della licenza di porto armi -OMISSIS- n. -OMISSIS-, rilasciata al ricorrente in data -OMISSIS-;

- del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico finalizzato all’annullamento del decreto del Questore di Aosta -OMISSIS-;

- nonché di tutti gli atti presupposti e successivi e, segnatamente, della nota della Questura di Aosta, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, mediante la quale è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca o alla -OMISSIS- della licenza di porto di armi -OMISSIS- n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura di Aosta e del Presidente della Regione Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie;

Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dall’Avvocatura erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 16 maggio 2023, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 5 dicembre 2022 e depositato il 7 dicembre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Aosta -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, mediante il quale è stata disposta la -OMISSIS- della licenza di porto armi -OMISSIS- n. -OMISSIS- rilasciatagli in data -OMISSIS-, unitamente al decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie datato -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico finalizzato all’annullamento del presupposto decreto del Questore di Aosta -OMISSIS-.

In data 1° agosto 2021 i Carabinieri -OMISSIS- hanno sequestrato al ricorrente « -OMISSIS- », esposti in vendita -OMISSIS-. Avviata l’indagine penale, con contestuale convalida del sequestro dei beni, il P.M., in data 27 luglio 2021, dopo aver qualificato il fatto come ascrivibile alla violazione di cui all’art. 697 c.p. (Detenzione abusiva di armi), ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto, trattandosi di « -OMISSIS- ». Successivamente, con decreto del -OMISSIS-, il Questore di Aosta ha disposto la -OMISSIS- del porto armi -OMISSIS- n. -OMISSIS- del ricorrente per la durata di -OMISSIS-, specificandosi che detta -OMISSIS- sarebbe stata interrotta in caso di pronunciamento anticipato dell’Autorità giudiziaria. Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il G.I.P. presso il Tribunale di Aosta ha disposto l’archiviazione del procedimento ai sensi -OMISSIS-. Dopo la trasmissione del decreto di archiviazione alla Questura di Aosta da parte del legale del ricorrente, con nota del -OMISSIS- è stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca o alla -OMISSIS- della licenza di porto di armi -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
secondo la Questura la formula utilizzata per l’archiviazione non risultava idonea a escludere l’antigiuridicità della condotta del ricorrente, da cui sarebbe derivata l’insussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti minimi soggettivi necessari per conservare il titolo autorizzativo. Dopo che il ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni, contestando la prospettazione della Questura, quest’ultima con il Decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, disattendendo le predette osservazioni, ha sospeso il porto d’armi -OMISSIS- n. -OMISSIS- per la durata di -OMISSIS-. Con istanza rivolta all’Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Aosta, il legale del ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a sottoporre a perizia i beni oggetto di sequestro, custoditi presso la -OMISSIS-. A seguito della relativa autorizzazione, in data 15 luglio 2022, il materiale sequestrato è stato sottoposto a perizia da parte di un esperto del settore delle armi. All’esito della valutazione, è stato evidenziato che trattandosi di bossoli militari sparati o in altro modo manomessi, oltre che del tutto privi di sostanze esplodenti, gli stessi non avrebbero più potuto essere considerati parti di munizioni da guerra. Con ricorso gerarchico del -OMISSIS- è stato chiesto al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito dell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, l’annullamento del decreto del Questore di Aosta del -OMISSIS-, per violazione/falsa applicazione degli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), oltre che in considerazione del difetto di motivazione in merito al rapporto tra la condotta contestata in sede penale e il pericolo di abuso del titolo autorizzatorio e del difetto assoluto di istruttoria. Con il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie datato -OMISSIS-, il ricorso proposto in via gerarchica è stato rigettato;
il Presidente della Regione ha concluso che il provvedimento gravato in via gerarchica avesse natura sanzionatoria e non cautelare, e che pertanto non fosse soggetto ai limiti di efficacia temporale di cui agli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che l’istruttoria fosse stata completa ed esauriente e che le motivazioni dell’atto gravato fossero puntuali.

Assumendo l’illegittimità sia del decreto del Questore del -OMISSIS- sia del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie del -OMISSIS-, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), il difetto di motivazione in merito al rapporto tra la condotta contestata in sede penale e il pericolo di abuso del titolo autorizzatorio e il difetto assoluto di istruttoria.

Infine, sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), l’erronea qualificazione del decreto di archiviazione nell’ambito dell’istruttoria finalizzata alla valutazione del pericolo di abuso del titolo autorizzatorio e il difetto assoluto di istruttoria.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni dell’Interno, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con il decreto n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il difensore della parte ricorrente ha depositato una memoria e della documentazione a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 16 maggio 2023, il Collegio, udito il difensore della parte ricorrente e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dall’Avvocatura erariale, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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