TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-02-07, n. 201200177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-02-07, n. 201200177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201200177
Data del deposito : 7 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01058/2009 REG.RIC.

N. 00177/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2009, proposto da:
D B, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso L Ceccarelli in Brescia, via Lattanzio Gambara, 44/H;

contro

Comune di Lumezzane;

nei confronti di

Comunita' Montana di Valle Trompia;
C B, rappresentato e difeso dagli avv. E C, M T, E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Romanino,16;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 222, emesso il 30-4-2009 dal comune di Lumezzane, pratica edilizia n. 159/2008, intestato al Sig. C B, rilasciato in copia al ricorrente il 6-7-2009 a seguito di istanza di accesso agli atti presentata il 22-6-2009;
di ogni altro atto o documento del suo presupposto, connesso, collegato consequenziale tra cui:

-il provvedimento di autorizzazione paesaggistica prot. n. 524 del 15-1-2009 rilasciato dal comune di Lumezzane;

-il decreto n. 6972 del 5-3-2009 rilasciato dalla Comunità montana di Valletrompia ai sensi dell'art. 44 della L.R. Lombardia n.31 del 5-12-2008 in quanto citati nelle premesse del permesso di costruire impugnato ma non rilasciato in copia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 20.11.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 2.11.2009, D B ha impugna il permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Lumezzane al controinteressato C B, relativo alla realizzazione di un’abitazione unifamiliare in via Valsabbia (fg. 7 mapp. 127-144).

Alla camera di consiglio del 25.11.2009 il legale del ricorrente ha rinunziato alla proposta istanza cautelare, in vista di una ravvicinata fissazione della trattazione del merito del ricorso (cfr. ordinanza n. 729/09 del 26.11.2009).

Alla pubblica udienza del 14.7.2010 il ricorso è stato, una prima volta trattenuto in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 3556/10 depositata il 22.9.2010 la Sezione - riservata al definitivo ogni ulteriore questione, in rito, nel merito e sulle spese - ha rigettato le eccezioni di tardività e di inammissibilità del gravame, sollevate dal controinteressato, e disposto l’effettuazione di una CTU, delegando il Consigliere relatore per la nomina e la formulazione dei quesiti;
rinviando per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011, ore di rito.

Con decreto n. 1058/09 dell’11.10.2009 il Consigliere delegato ha nominato CTU l’arch. M S di San Zeno Naviglio (Brescia). In pari data il CTU prestava il giuramento e venivano formulati i quesiti assegnando il termine di 90 giorni per il deposito della relazione .

Con nota in data 12.1.2011 il CTU comunicava che era in corso un tentativo di accordo transitivo sicché richiedeva una proroga del termine assegnato per il deposito.

Alla pubblica udienza del 26.1.2011 veniva disposto il rinvio del ricorso a data da destinarsi.

Con nota in data 16.3.2011 il CTU comunicava che le parti avevano raggiunto un accordo transattivi in via di formalizzazione.

Alla pubblica udienza dell’11.5.2011 le parti concordemente chiedevano ulteriore rinvio, essendo ancora in corso di perfezionamento le procedure.

In vista della pubblica udienza del 25.1.2012, il ricorrente ha depositato - l’11.1.2012 - atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dalla parte, notificato alle parti non costituite e sottoscritto, per adesione alla richiesta di compensazione delle spese, dai difensori della controparte costituta.

In data 17.1.2012 il ricorrente ha depositato l’accordo transattivi stipulato fra le parti, dal quale emerge che le stesse hanno provveduto a liquidare, in accordo fra di loro, le spettanze del CTU.

Con lettera in data 17.1.2012 il CTU arch. S ha comunicato che le “spese sono state interamente versate dalle parti come previsto dall’accordo “.

Alla pubblica udienza del 25.1.2012 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Ricorrendo i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a., va dato atto della rinuncia al ricorso.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, ivi comprese quelle della disposta CTU, può addivenirsi alla compensazione delle stesse, ai sensi del 2° c. art. 84 c.p.a., attesa la sussistenza dell’ accordo transattivo fra le parti, che regolamenta consensualmente anche tale aspetto.

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