TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-04-13, n. 201802447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-04-13, n. 201802447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201802447
Data del deposito : 13 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2018

N. 02447/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03989/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, L A, con domicilio eletto presso lo studio F C in Napoli, via Mariano D'Ayala, 14;

contro

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, Rosa Poeta, con domicilio eletto presso lo studio C C in Napoli, via D. Morelli, 75 c/o I.A.C.P.;

per l'annullamento

del provvedimento n. 0025969 del 20 maggio 2016 di inammissibilità dell'istanza di sanatoria per il mancato possesso dei requisiti dell’assegnazione nel corso dell'occupazione da sanare;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2016 e depositato il successivo 14 settembre -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. 0025969 del 20 maggio 2016, adottato dallo IACP della Provincia di Napoli di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente per il mancato possesso dei requisiti di legge per l’assegnazione nel corso dell'occupazione da sanare.

2. In particolar il provvedimento è motivato per relationem con rinvio al verbale n. 38 della Commissione Alloggi del 1/04/2014, con il quale la pratica veniva considerata inammissibile per mancanza del possesso, in corso di occupazione dell'alloggio da sanare, da parte del suo nucleo familiare, dei requisiti relativi al reddito ed alle proprietà immobiliari (cfr. lettera g - e successive integrazioni - nonché lettere C e D - LR 18/97 art. 2, 1° comma), avuto riguardo ai seguenti rilievi

“RILEVATO che per il nucleo familiare della richiedente -OMISSIS- nel corso dell'occupazione dell'alloggio da sanare, è risultato: A- reddito: verificato dall'IACP, relativo al coniuge -OMISSIS- ed alla nuora -OMISSIS- in € 54. 075,00 (da lavoro dipendente) e che, con le detrazioni previste, risulta di € 32.445,00, oltre al reddito del figlio-OMISSIS- in € 60.764,00 (per lavoro autonomo), per un totale complessivo di € 93.209,00, superiore al limite vigente di 24.567,60;
B)- proprietà immobiliari: per il genero-OMISSIS-- dal 2000 al 2011 - risultano trascrizioni a favore e contro per 11 immobili a Cellole, Pozzuoli, Napoli e Milano;

CONSIDERATO che i requisiti devono sussistere al momento del bando ( nel caso in questione leggi occupazione), permanere sia al momento dell'assegnazione ( leggi regolarizzazione) sia in costanza di rapporto ( cfr. comma 4 - art. 2 LR 18/97);
che relativamente alle proprietà immobiliari si è espresso il Consiglio di Stato -Sezione prima - n°743/2011 e n°497 del 31/12/2012 - "il fatto che il ricorrente ed il suo nucleo familiare siano risultati proprietari di alloggi adeguati durante l'occupazione abusiva. -si pone -chiaramente in contrasto con le finalità di legge dell'edilizia sociale, servizio preordinato a fornire una abitazione popolare ai non abbienti".

3. La ricorrente, ritenendo il gravato provvedimento illegittimo, ha articolato in tre motivi di ricorso le seguenti censure:

1) Violazione dei generali princìpi in tema di giusto procedimento - Violazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 - Violazione dell'art. 97 Cost. e, in generale, del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge regionale n. 18 del 1997.

Assume la ricorrente che il provvedimento dirigenziale oggetto di impugnativa sarebbe stato adottato in riscontro ad un'istanza di regolarizzazione della locazione formulata dalla ricorrente nel 1998.

Il lungo lasso di tempo intercorso dalla richiesta, secondo la ricorrente, oltre ad inficiare la legittimità del provvedimento de quo, poiché adottato in aperta violazione dei più basilari princìpi generali dell'attività amministrativa, si paleserebbe altresì lesivo dei diritti dell'istante, la quale versando più che regolarmente il relativo canone all'Istituto resistente, da quasi ormai 31 anni abitava nell'immobile di cui è causa, sito in Napoli, alla via Marco Aurelio, n. 162, Is. 77, sc. A, int. 7;
immobile precedentemente assegnato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli al sig. -OMISSIS-, compianto nonno del proprio coniuge. La ricorrente infatti aveva ivi stabilito col proprio coniuge la sua residenza familiare da decenni, così maturando l'aspettativa alla conservazione del bene di cui aveva sino ad oggi fruito e del cui diritto di godimento aveva ritualmente chiesto da tempo immemore la regolarizzazione, presentando, altresì - nel maggio 2014 - tempestiva richiesta di riesame nei termini di legge a fronte della comunicazione di quei motivi che sembravano presentarsi, all'esito di un'istruttoria a suo dire lacunosa, ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria.

Da ciò l’illegittimità della determinazione amministrativa, adottata dopo lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza di regolarizzazione e anche a diversa distanza di tempo dalla presentazione della richiesta di riesame, all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

2) Violazione dei generali princìpi in tema di giusto procedimento. Violazione degli arti. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 - Eccesso di potere e carenza assoluta di istruttoria - per motivazione perplessa e/o insufficiente - per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti - per illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifeste.

Peraltro, secondo la ricorrente, il provvedimento finale sarebbe vieppù illegittimo in quanto, senza in alcun modo considerare le ragioni esposte nella richiesta di riesame, si sarebbe limitato a reiterare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, senza neanche richiedere nuovo parere alla Commissione Alloggi.

3) Violazione dei generali princìpi in tema di giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990 - Falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - Violazione dell'art. 33 della legge regionale campana n. 18 del 1997 - Falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale campana n. 18 del 1997 (e sue successive modifiche ed integrazioni) - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti - per illogicità ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente deduce che l’agire dell’Amministrazione sarebbe connotato da una assoluta carenza di istruttoria e di motivazione in relazione ai profili da essa evidenziati nelle note presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nelle quali aveva tra l’altro rappresentato che nel nucleo familiare erano stati inseriti soggetti non facenti parte dello stesso , risiedendo nell’appartamento oggetto dell’istanza unicamente la ricorrente ed il coniuge e che il genero -OMISSIS- e la nuora non avevano mai fatto parte del nucleo familiare.

Da ciò la violazione anche del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90 e il connesso difetto di motivazione e di istruttoria.

4. Si è costituito l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli con memoria di mero stile.

5. Con ordinanza presidenziale n. 06325/2016 si è disposta istruttoria sulla base dei seguenti rilievi:

“Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione depositi la “intera documentazione riguardante l’esame dell’istanza di regolarizzazione formulata da -OMISSIS- con riferimento al provvedimento gravato ed ai provvedimenti ad esso connessi, presupposti o conseguenziali”;

Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”.

6. L’Ente resistente ha prodotto la richiesta documentazione in data 2 gennaio 2018, rappresentando difficoltà nel rinvenimento dei documenti e non opponendosi ad un eventuale rinvio richiesto da parte della ricorrente.

7. Il ricorso è stato introitato all’esito dell’udienza del’11 gennaio 2018, nella cui sede il legale di parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione, evidenziando la tardività dei documenti di controparte.

8. In via preliminare va vagliata la questione della tardività del deposito dei documenti prodotti da parte resistente.

8.1. Il Collegio al riguardo aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale "I termini previsti dall'art. 73 comma 1, c. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso c. proc. amm". (Consiglio di Stato sez. IV, 15/02/2013, n. 916);
in senso analogo le sentenze di questo T.A.R., (ex multis T.A.R. Campania - Napoli sez. VII, 13/05/2013, n. 2463), secondo cui "I termini ex art. 73 comma 1 c.p.a. devono considerarsi perentori e sottratti alla disponibilità delle parti, qualora, come nella fattispecie, non sussistano i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 c.p.a., sia pure nella formulazione attuale risultante dalla modifica apportata dall'art. 1, lett. m ), d.lg. 15 novembre 2011 n. 195, ovvero la difficoltà di produzione nel termine di legge. Dette conclusioni sono avvalorate anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi ancora prima dell'entrata in vigore del c.p.a., che ha configurato come perentori i termini per il deposito di documenti e memorie difensive, in quanto posti a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio ma anche del corretto svolgimento del processo").

8.2. Peraltro nell’ipotesi di specie la sollevata questione di tardività si rileva irrilevante ai fini del decidere, avendo l’Amministrazione resistente pressocchè prodotto i medesimi documenti depositati dalla ricorrente in allegato al ricorso.

9. Ciò posto, le articolate censure riferite a violazioni di carattere procedimentale, a difetto di istruttoria e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente, avuto riguardo al carattere vincolato dell’attività sottesa al provvedimento impugnato, il quale è correttamente motivato per relationem con rinvio a quanto ritenuto nel verbale n. 38 del 2014 della Commissione Alloggi, in esso richiamato.

Ed invero l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6500;
18 gennaio 2005, n. 178).

10. Ciò posto il richiamato verbale della Commissione Alloggi si presenta come un atto plurimotivato, evidenziando una pluralità di ragioni ostative alla regolarizzazione, per assenza dei requisiti prescritti dalla legge nel lungo lasso di tempo che va dall’occupazione, alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione e alla sua definizione, avuto riguardo ai redditi del complessivo nucleo familiare (nel quale sono stati inclusi anche il coniuge, la nuora ed il figlio) e al possesso di unità immobiliari da parte del genero.

E’ noto che, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, condiviso della Sezione, in presenza di atto plurimotivato anche la legittimità di una delle motivazioni è da solo idonea a sorreggerlo, con la conseguenza che alcun rilievo avrebbero le ulteriori censure volte a contestare gli altri profili motivazionali (giurisprudenza costante, cfr T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 63 secondo cui “Per un atto c.d. "plurimotivato", anche l'eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte non potrebbe in ogni caso condurre all'annullamento dell'impugnato provvedimento sindacale, che rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139 secondo cui “Nel caso di provvedimento di esclusione da una gara d'appalto "plurimotivato", la riconosciuta legittimità di una delle ragioni dell'atto è sufficiente a reggere il provvedimento di estromissione”;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164 secondo cui “Nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente”).

Nell’ipotesi di specie, pur tenuto conto delle controdeduzioni prodotte dalla ricorrente all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’atto appare correttamente motivato avuto riguardo alla mancanza del possesso dei requisiti per tutto l’indicato lasso temporale ed al cumulo del reddito del coniuge della ricorrente e del figlio, superiore ai limiti di legge (pari ad euro 24.567,60) per l’anno 2011;
ciò in quanto la ricorrente con le controdeduzioni si limita ad osservare che il figlio era emigrato a Milano il 31/10/2011, ma non contesta che lo stesso in precedenza facesse parte del nucleo familiare, né contesta che il reddito del figlio fosse quello indicato nei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, limitandosi ad osservare l’illegittimità del riferimento del reddito del figlio all’anno 2011, avuto riguardo alla data in cui era stata presentata l’istanza.

Le controdeduzioni prodotte dalla ricorrente al riguardo sono inidonee ad intaccare l’argomentazione motivazionale, idonea a sorreggere il gravato provvedimento, avuto riguardo alla circostanza che nell’ipotesi di specie è stato acclarato, in costanza di occupazione, il difetto del requisito di cui all’art. 2 lett g) L.R. n. 18/1997.

Ed invero la regolarizzazione è disciplinata dall’art. 33 della L.R. n. 18/1997 il quale prescrive ai primi due commi che “Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della commissione di cui all'articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della presente legge.

2. Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza”.

Detto disposto normativo va interpretato alla luce dell’art. 2 comma 4 della medesima L.R. secondo il quale, “Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data”. Il riferimento alla permanenza del requisito alla data dell’assegnazione - nell’ipotesi di regolarizzazione - (e non alla sua mera sussistenza) è indicativo della circostanza che il superamento del limite reddituale in costanza di occupazione è idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza di regolarizzazione. La razionalità di detta previsione, a maggior ragione con riferimento all’ipotesi di regolarizzazione, è dimostrata dalla circostanza che anche ove vi fosse stata regolarizzazione tempestiva, il superamento del limite reddituale in costanza di rapporto sarebbe stato idoneo a giustificare la decadenza (il collegamento con la decadenza è altresì confermato dalla circostanza che l’art. 33 comma 2 della cit. L.R. prevede, come detto, che “Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza”).

11. Avuto riguardo a tali rilievi, riferibili, come detto, ad attività vincolata, le censure di carattere procedimentale articolate da parte ricorrente, riferite alla mancata disamina delle controdeduzioni prodotte all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non appaiono idonee a travolgere l’apparato argomentativo del gravato provvedimento, ben potendosi applicare al riguardo il disposto dell’art. 21 octies comma 2 prima parte l. 241/90.

11.1. Irrilevante per il medesimo motivo, si presenta la doglianza di carattere procedimentale, riferita alla circostanza che dopo la presentazione delle controdeduzioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la pratica non sia stata ritrasmessa alla Commissione Alloggi, non avendo la ricorrente dedotto e provato ragioni idonee ad intaccare la motivazione del parere precedentemente reso in riferimento ad una pluralità di ragioni ostative.

11.2. Parimenti non meritevole di considerazione sono le censure riferite alle lungaggini del procedimento in quanto per un verso la ricorrente non può vantare alcuna pretesa al mantenimento di una situazione illegittima, per altro verso la stessa ha potuto beneficiare del perdurare di un’occupazione che, anche ove fosse stata disposta in tempi celeri la regolarizzazione, sarebbe venuta comunque meno per effetto della decadenza per superamento dei limiti reddituali.

12. Alla luce di tali rilievi il ricorso va rigettato.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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