TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2012-08-17, n. 201200776
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N. 00776/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2012, proposto da:
R S, rappresentata e difesa dall'avv. B M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B M in Cagliari, via della Pineta N.53/B;
contro
Comune di Selargius, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L in Cagliari, via Leonardo Alagon N.
per l'annullamento
- dell'ordinanza del 17/11/2011, prot. n. 31886, non numerata, notificata il 04/04/2012 alla ricorrente, emessa dal comune di Selargius, a firma del responsabile dell'area A5 - settore programmazione, pianificazione, tutela e controllo del territorio-edilizia privata, con la quale si ordina >>alla sig.ra Sanna Rosanna nata a cagliari il 11/05/1953, residente in Selargius, via Goceano, località Is Corrias, e al sig. Pirroni Michael, nato a Cagliari il 03/04/1993, residente in Selargius, via Goceano, località Is Corrias, in qualità di proprietari dell'area n.c.t. al foglio 42, mappali 3435-3436, la demolizione del fabbricato residenziale realizzato in assenza di concessione edilizia,da attuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di notifica della presente, con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e del conferimento dei materiali provenienti dalla demolizione presso discarica autorizzata ai sensi delle leggi vigenti. in caso di accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 l.r. n. 23 del 11/10/1985>>.
- di ogni e qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale o che sia, comunque connesso all'atto sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Selargius;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Successivamente all’adozione della impugnata ordinanza di demolizione, parte ricorrente ha presentato, in data 31.5.2012, domanda di accertamento di conformità.
La presentazione della richiesta di accertamento di conformità ha comportato il venir meno dell’effetto lesivo dell’ordine di demolizione.
Com’è noto con la presentazione della domanda di sanatoria o di accertamento di conformità, viene ad instaurarsi un nuovo procedimento che può culminare con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria o con il rigetto della nuova domanda. In ambedue i casi viene meno la precedente situazione litigiosa perché essa verrà superata dal nuovo provvedimento del Comune che conclude il procedimento di sanatoria.
Da esso conseguirà, infatti, o la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, qualora venisse rilasciata la concessione in sanatoria, o l’instaurarsi di una nuova situazione litigiosa (con possibili diversi connotati) qualora venisse respinta la domanda di sanatoria (cfr. TAR Sardegna 8.6.1995 n. 1054 e 26.4.1997 n. 535).
L’impugnato provvedimento è venuto, quindi, a perdere la portata lesiva, non potendo più essere eseguito, per inconciliabilità con il nuovo procedimento apertosi a seguito della predetta istanza della società ricorrente.
Pertanto il ricorso, notificato il 4 giugno e depositato il successivo 6 luglio 2012, si rivela inammissibile perché proposto avverso un atto che aveva, al momento della domanda giudiziale, perso la portata lesiva.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.