TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-02-26, n. 202100124
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00124/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Compagnia Elettrica Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Orvieto, via Garibaldi n. 38, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASM Terni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D A, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BNL S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 263 del 24.07.2020, con cui è stata approvata l’aggiudicazione in favore di CEI ed è stato autorizzato il Direttore generale di ASM alla stipula del contratto di cessione del ramo di azienda relativo alla centrale idroelettrica “Alviano 2”;
- della comunicazione di aggiudicazione dell’asta pubblica prot. 8669 del 3.08.2020, comunicata da ASM alla ricorrente in pari data;
- della nota prot. 8303 del 22.07.2020, con cui ASM ha rigettato l’istanza di autotutela presentata da CEI;
- del verbale di gara del 14.05.2020 pubblicato sul profilo della committente in data 15.06.2020;
- della nota prot.8702 del 04.08.2020 con cui ASM ha trasmesso alla ricorrente: (i) il verbale di visita locale d’istruttoria; (ii) la convenzione tra ASM ed ERG Hydro S.r.l.;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente e/o comunque connesso inerente al procedimento in oggetto anche se non conosciuto di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla ricorrente, compresi: i verbali di gara redatti dalla commissione e/o parti di essi ad oggi non conosciuti; gli ulteriori provvedimenti, di estremi e contenuto sconosciuto, di approvazione dell’operato della commissione, dei verbali delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione a CEI, se esistenti;
- nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento dell’avviso di asta del 25.02.2020, pubblicato sul profilo di committente in data 28.02.2020, in parte qua ;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27.10.2020:
- della nota prot. 11209 del 14.10.2020 con cui ASM ha convocato CEI per il giorno 29.10.2020, per la stipula del rogito per la cessione del ramo di azienda relativo alla centrale idroelettrica “Alviano 2”;
- della nota prot. 9553 del 2.09.2020, con cui ASM ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti presentata da CEI in data 3.08.2020;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso inerente al procedimento in oggetto anche se non conosciuto ivi inclusi: (i) la deliberazione n. 263 del 24.07.2020, con cui è stata approvata l’aggiudicazione in favore di CEI ed è stato autorizzato il direttore generale di ASM alla stipula del contratto di cessione del ramo di azienda relativo alla centrale idroelettrica “Alviano 2”; (ii) la comunicazione di aggiudicazione dell’asta pubblica prot. 8669 del 3.08.2020, inviata da ASM alla ricorrente in pari data; (iii) la nota prot. 8303 del 22.07.2020, con cui ASM ha rigettato l’istanza di autotutela presentata da CEI; (iv) il verbale di gara del 14.05.2020 pubblicato sul profilo della committente in data 15.6.2020; (v) la nota prot. 8702 del 4.08.2020, con cui ASM ha trasmesso alla ricorrente il verbale di visita locale di istruttoria, la convenzione tra ASM ed ERG Hydro S.r.l., i verbali di gara redatti dalla commissione e /o parti di essi ad oggi non conosciuti, gli ulteriori provvedimenti, di estremi e contenuto sconosciuti, di approvazione dell’operato della commissione, dei verbali delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione a CEI, se esistenti;
- nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento dell’avviso di asta del 25.02.2020 pubblicato sul profilo di committente in data 28.02.2020, in parte qua ;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12.11.2020, previa sospensione cautelare:
- della comunicazione, di data ed estremi sconosciuti, con cui ASM ha richiesto a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. l’escussione della fideiussione bancaria per la cauzione provvisoria,
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso inerente al procedimento in oggetto anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ASM Terni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Davide De Grazia nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con avviso del 25.02.2020, ASM indiceva l’asta pubblica per la cessione del ramo di azienda “Centrale idroelettrica Alviano 2”.
L’avviso d’asta prevedeva che gli operatori economici interessati avrebbero potuto prendere visione della documentazione tecnica mediante accesso ad una “ Virtual Data Room ” predisposta da ASM e che gli stessi, con istanza da inviarsi a mezzo PEC entro le ore 12.00 del 24.03.2020, avrebbero potuto chiedere all’ASM di prendere visione di documentazione tecnica ulteriore rispetto a quella già così pubblicata e richiedere chiarimenti scritti relativi alla documentazione tecnica stessa.
Inoltre, nell’avviso era previsto che gli operatori interessati avrebbero potuto effettuare un sopralluogo presso l’impianto, facendone richiesta a mezzo PEC entro le ore 12.00 del 24.03.2020.
2. – Con istanza del 19.03.2020, Compagnia Elettrica Italiana S.r.l. (di seguito “CEI”) chiedeva di poter effettuare un sopralluogo presso la centrale.
3. – In riscontro alla citata istanza, in data 4.05.2020 ASM comunicava che, non essendo possibile effettuare il sopralluogo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, in sostituzione della presa visione di persona della centrale da parte degli operatori economici era stato realizzato un video del sito e degli impianti, una sorta di “sopralluogo virtuale”. Nella medesima comunicazione, inoltre, veniva rappresentato che qualora l’operatore economico avesse ritenuto non sufficiente il filmato, avrebbe dovuto comunicarlo ad ASM, a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del 6.05.2020 e che, in tal caso, ASM avrebbe provveduto a chiedere alle autorità preposte un’autorizzazione in deroga alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia.
4. – CEI non inviava alcuna comunicazione ad ASM in ordine all’insufficienza del sopralluogo virtuale.
5. – Nel termine del 24.03.2020, CEI non chiedeva, invece, di prendere visione di alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella presente nella Virtual Data Room.
6. – In data 13.05.2020 CEI presentava la propria offerta.
7. – In data 14.05.2020 si procedeva in seduta pubblica all’apertura delle offerte pervenute, in esito alla quale CEI risultava unica offerente.
8. – Con comunicazione del 18.05.2020, CEI richiedeva ad ASM di poter effettuare un sopralluogo fisico presso la centrale. Chiedeva, inoltre, copia di alcuni documenti, tra cui quello attestante il collaudo della centrale.
In data 25.05.2020 veniva effettuato il sopralluogo richiesto da CEI e, nella stessa occasione, veniva consegnata la documentazione richiesta.
9. – In data 14.07.2020, CEI presentava istanza di annullamento in autotutela della procedura di gara, motivata dalla mancata consegna di documenti ritenuti rilevanti – tra cui il certificato di collaudo e la lettera ENEL del 19.10.1998 – e dalla presenza di alcuni vizi e difetti dell’impianto.
10. – Con nota del 22.07.2020, ASM rigettava l’istanza di annullamento di CEI.
11. – Con delibera n. 263 del 24.07.2020, ASM approvava l’aggiudicazione dell’asta pubblica in favore di CEI ed autorizzava il Direttore generale alla stipula del relativo contratto entro 90 giorni dalla relativa comunicazione all’aggiudicataria, poi inviata con nota del 3.08.2020.
12. – Nella stessa data del 3.08.2020, CEI formulava istanza di accesso ex art. 22 legge n. 241/1990 alla documentazione relativa alla visita di collaudo dell’impianto, alla lettera a firma dell’ing. Chiulli del 19.10.1998, ai risultati delle misurazioni semestrali del Servizio idrografico regionale e dell’Ufficio compartimentale del Servizio idrografico e maregrafico di Roma, alla nota del Ministero delle Finanze – Ufficio territoriale di Terni del 30.11.1999, alla documentazione attestante i pagamenti e i depositi effettuati dal concessionario, alla determina dirigenziale della Direzione regionale Politiche territoriali e ambiente e infrastrutture del 21.10.1999, n. 8053, al verbale conclusivo della conferenza di servizi relativa alla compatibilità ambientale, alla documentazione attestante i pagamenti del canone demaniale annuale, alla determina di riduzione della potenza media nominale di concessione a 2.011 Kw, alla documentazione attestante gli