TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-10-09, n. 201800646
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Pubblicato il 09/10/2018
N. 00646/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2018, proposto da
G. G., rappresentato e difeso dagli avvocati G R N e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L, in Ancona, corso Mazzini n. 156;
contro
Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona, Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia nonché delle ulteriori o diverse misure ritenute opportune: dei seguenti atti e provvedimenti:
1. del parere “in ordine alla conferma nel secondo quadriennio nelle funzioni direttive (da rinvio)” presso la Procura della Repubblica, espresso a maggioranza di sette membri su otto dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona - nella seduta del 17.01.18, trasmesso in data 25.01.18 - in senso “non favorevole alla conferma del dott. G. nell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-” tra l'altro motivato per relationem in riferimento ai precedenti pareri attitudinali: del 01.02.2017, annullato dalla sentenza del TAR Marche n°556 del 30.06.2017 e del 05.04.17 e 07.06.17, annullati con sentenza n° 776 dell'11.10.2017;
2. della comunicazione del Consiglio Giudiziario della Corte Appello Ancona iscritta al prot. n° 627 del 25/01/18 al C.S.M. con disposizione di consegna al Dott. G. sottoscritta dal Presidente della corte di Appello di Ancona;
3. del verbale della seduta del giorno 20.12.17 nel corso della quale il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona adottava la delibera con cui esprimeva in senso negativo il predetto parere con riserva di deposito delle relative motivazioni;
4. del verbale della seduta del giorno 17.01.18 nel corso della quale il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona procedeva al deposito elle relative motivazioni;
5. del verbale della seduta del giorno 20.09.17 nel corso della quale il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona asseritamente deliberava – secondo la ricostruzione fornitane con il deliberato in data 17.01.18 sopra impugnato – “lo svolgimento di una approfondita istruttoria ai fini della formulazione dei pareri per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi richiesti” già oggetto delle sentenze n° 556/17 e n° 776/17 del TAR Marche nonché “ai fini della formulazione del parere per la conferma dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-”;
6. delle deliberazioni di conferma dei precedenti pareri, ove separate da quello del 17.01.18, mai comunicate al ricorrente;
di ogni altro atto connesso ovvero presupposto allo stato non conosciuto relativo al procedimento in esame ai sensi e per gli effetti degli Artt. 10 nonché 12 e 13 del D.Lgs. n°.160/06 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. G., procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, impugna i pareri attitudinali negativi resi dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona nell’ambito delle procedure per la conferma nell’incarico di procuratore capo, nonché per il conferimento di una serie di incarichi direttivi e semidirettivi per i quali il dott. G. aveva presentato domanda (nello specifico si tratta del conferimento degli incarichi di: procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, procuratore generale presso la Corte di Appello di Potenza, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona).
Va sin d’ora evidenziato che alcuni dei pareri odiernamente impugnati sono stati riadottati dal Consiglio Giudiziario al fine di dare esecuzione alle sentenze di questo Tribunale nn. 556 e 776 del 2017 (con cui erano stati annullati i pareri, sempre negativi, originariamente adottati dal Consiglio).
2. Il dott. G. censura i pareri de quibus per le seguenti ragioni:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 11, comma 4, e 45 del D.Lgs. n. 160/2006 e s.m.i. ed agli artt. 36 ed 83 nonché 85 del T. U. della Dirigenza Giudiziaria, nella parte in cui gli atti ed i provvedimenti impugnati omettono di limitare l’esame istruttorio ai documenti portati dalle fonti del procedimento di conferma e già disponibili come oggetto di valutazione istruttoria e avviano apposita iniziativa di esplorazione volta alla ricerca di nuovi elementi scaturenti da fonti “atipiche” sino a quel punto mai acquisite al procedimento né al medesimo procedimento disponibili come oggetto di valutazione istruttoria;
b) violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3, 10 e 21- septies della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in relazione agli artt. 28, 97 e 98 Cost., ed ancora violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 114, comma 4, cod. proc. amm. ed agli artt. 24, 101, 103 e 113 Cost., nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati - con riguardo alle richieste di parere per il conferimento di incarichi direttivi o semi direttivi - omettono di procedere alla riedizione del potere sulla base dei “fatti” già acquisiti ai procedimenti e disponibili come elementi di valutazione istruttoria, bensì avviano apposita iniziativa di esplorazione volta alla ricerca di nuovi “fatti” sino a quel punto mai acquisiti al procedimento né al medesimo procedimento disponibili come elementi di valutazione istruttoria;
c) violazione di legge per falsa applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 1 del D.Lgs. n. 109/2006 e s.m.i. in quanto recante indicazione dei c.d. “pre-requisiti” ed ancora violazione di legge per falsa applicazione alla fattispecie in esame degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 160/2006 e s.m.i. e degli artt. 15, 18, 20 e 56 del T. U. della Dirigenza Giudiziaria nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati dilatano la portata dello specifico indicatore di attitudine direttiva costituito dalle “capacità relazionali dimostrate nei rapporti esterni”, sino ritenere che il giudizio negativo maturato su tale indicatore debba implicare il conseguente giudizio parimenti negativo sulla sussistenza dei c.d. “prerequisiti” in capo al magistrato interessato in assenza di qualsivoglia elemento di fatto idoneo a sostenere una tanto grave conclusione;
d) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 160/2006 e s.m.i. e degli artt. 15, 18, 20 e 56 del T. U. della Dirigenza Giudiziaria nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati operano una vera e propria inversione delle priorità valutative stabilite dalla legge e dal T. U. della Dirigenza Giudiziaria con esiti di prevalenza attribuita agli indicatori negativi “atipici” rispetto a quelli positivi “tipici”, allorquando, peraltro, i pretesi indicatori “negativi” sono relativi ad asserite condotte mai valutate come rilevanti in sedi disciplinari e per le quali mai neppure è stata indicata una rilevanza specifica ai fini del parere in forza di eventuali incidenze sulla capacità direttiva;
e) eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento del fatto, nella parte in cui gli atti impugnati procedono ad una ricostruzione unidirezionale degli esiti di accertamento volta alla rappresentazione del ricorrente quale magistrato sistematicamente incline ai conflitti con i colleghi;
f) violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 97 Cost., nella parte in cui negli atti impugnati non si esaminano con la dovuta attenzione le argomentazioni difensive esposte dal ricorrente in sede procedimentale, nonché violazione degli artt. 11, comma 4, e 45 del D.Lgs. n. 160/2006 e s. m. i. e degli artt. 36, 83 e 85 del T. U. della Dirigenza, nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati omettono di esaminare le deduzioni svolte dal magistrato interessato, con particolare riguardo alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'istruttoria esplorativa condotta dal Consiglio Giudiziario;
g) violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 97 Cost., nonché degli artt. 11, comma 4, e 45 del D.Lgs. n. 160/2006 e s.m.i., e degli artt. 36, 83 e 85 del T.U. della Dirigenza, nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati omettono di rilevare che i componenti del Consiglio Giudiziario - in quanto soggetti ravvisati come potenzialmente destinatari delle condotte poste in essere dal ricorrente - erano tenuti all'astensione proprio con riguardo alle indicazioni fornite dal C.S.M. e comunque in ragione dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché di opportunità;
h) violazione degli artt. 1, 3, 10 e 21-septies della L. n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 28, 97, 98, 24, 101, 103 e 113 Cost., degli artt. 39 e 114 cod. proc. amm., nella parte in cui gli atti e provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con i vincoli conformativi posti dalle sentenze nn. 556 e 776 del 2017 del TAR Marche quanto al triplice profilo della necessaria osservanza da parte del Consiglio giudiziario (a) dei limiti in tema di integrazione dell'istruttoria rispetto alle fonti “atipiche”, nonché (b) dei corretti canoni di accertamento e valutazione dei fatti ed infine (c) del giudizio di prevalenza degli indicatori positivi.