TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-12-29, n. 201602486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-12-29, n. 201602486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602486
Data del deposito : 29 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2016

N. 02486/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01965/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M T e C E, con quest’ultimo domiciliato in Milano, presso la Segreteria di questo Tribunale.

contro

Comune di Torre D'Isola, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, n. 23

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione:

- dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco di Torre D’Isola ha annullato la SCIA, presentata dalla ricorrente il 17.5.2010, ed ha contestualmente disposto la chiusura immediata dell’attività di -OMISSIS-, compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande;

- dell’atto di avvio del procedimento, prot. 4410 del 14.8.2015, notificato in data 24.8.2015;

- degli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione dell’atto sopra indicato;

- di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

e per il risarcimento del danno;

e, con motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2016

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione:

- dell’ordinanza n. 1 del 24.2.2016, notificata il 25.2.2016, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Torre D’Isola ha revocato il certificato di agibilità parziale e provvisorio dei locali nei quali viene svolta l’attività della società ed ha, contestualmente, disposto la chiusura immediata dell’attività di -OMISSIS-, compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande, e annullato la relativa SCIA;

- dell’atto di avvio del procedimento, prot. 624 del 5.2.2016, notificato in data 8.2.2016;

- del verbale di sopralluogo n. 582 del 4.2.2016;

- del verbale di sopralluogo prot. 592 del 4.2.2016;

- degli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato;

- di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre D'Isola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società -OMISSIS- (in seguito -OMISSIS-), premesso di svolgere attività di -OMISSIS-, con autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe tra cui, in particolare, l’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Torre d’Isola ha disposto la chiusura dell’attività in questione, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, annullando contestualmente la SCIA del 17.5.2010 relativa all’inizio della stessa attività.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Incompetenza e violazione di legge (violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 49 della l.r. n. 12/2005, violazione dell’art. 3, comma 2, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
incompetenza del Sindaco ad emettere l’ordinanza n. 19/2915);
eccesso di potere (carenza di potere e incompetenza assoluta);

2) violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990: violazione del giusto procedimento);
eccesso di potere (sviamento, irragionevolezza e arbitrarietà);

3) violazione di legge (artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 380/2001, art. 42, comma 9, della l.r. n. 12/2005, violazione dell’art. 97 Cost.: violazione dei principi di buon andamento della p.a.;
artt. 7 ss. della l. n. 241/1990: violazione del giusto procedimento);
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità e arbitrarietà);

4) violazione di legge (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001);
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà tra diversi atti provenienti dalla p.a.);

5) violazione di legge (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001) sotto diverso profilo;
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà tra diversi atti provenienti dalla p.a.) sotto diverso profilo.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sulla base della seguente motivazione:

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto conto, da un lato, che il Comune non ha consentito un’adeguata partecipazione dell’interessata al procedimento e, dall’altro, che l’ordinanza sindacale impugnata, definendo un assetto di interessi stabile e definitivo, pare sproporzionata rispetto agli interessi perseguiti ”.

Successivamente il Comune, con ordinanza n. 1 del 24.2.2016 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ha revocato il certificato di agibilità rilasciato per i locali del -OMISSIS-, ordinando contestualmente la chiusura immediata dell’attività di -OMISSIS- – compresa la somministrazione di alimenti e bevande – e annullando la SCIA relativa all’inizio dell’attività in questione per mancanza dei presupposti di agibilità e salubrità dei locali.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 2016 (unitamente agli altri atti indicati in epigrafe) con motivi aggiunti, deducendo le seguenti censure:

6) violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990: violazione del giusto procedimento);
eccesso di potere (sviamento, irragionevolezza e arbitrarietà);

7) violazione di legge (artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 42, comma 9, della l.r. n. 12/2005, art. 97 Cost.: violazione dei principi di buon andamento della p.a.;
artt. 7 ss. della l. n. 241/1990: violazione del giusto procedimento);
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità e arbitrarietà);

8) incompetenza e violazione di legge (art. 222 del r.d. n. 1265/1934, artt. 23 e 26 del d.P.R. n. 380/2001);
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà tra diversi atti provenienti dalla p.a.);

9) violazione di legge (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001);
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità e arbitrarietà);

10) violazione di legge (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001) sotto diverso profilo;
eccesso di potere (sviamento, inesistenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà tra diversi atti provenienti dalla p.a.).

Il Comune ha controdedotto ai motivi aggiunti, insistendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.

Alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

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