TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-06-13, n. 201300825
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Testo completo
N. 00825/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2012, proposto da:
C M, C S, rappresentati e difesi dall'avv. A F, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.
contro
Comune di Castelgomberto, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
nei confronti di
L T, parte non costituita in giudizio.
per l'annullamento,
del provvedimento emesso dal Responsabile Settore 4° Tecnico del Comune di Castelgomberto in data 16/1/2012 prot. n. 443, con cui è stato rigettata l'istanza depositata dai ricorrenti in data 17/2/2011 prot. n. 1865 relativa alla sanatoria per modifica prospetti sull'immobile di Castelgomberto, via Sturzo 54;
dell'ordinanza emessa dal Responsabile Settore 4° Tecnico del Comune di Castelgomberto il 7/3/2012 prot. n. 7, con cui è stato ordinato agli stessi di demolire - a propria cura e spese - le opere abusivamente realizzate, come individuate in premessa e comunque tutte quelle opere oggetto di istanza di sanatoria depositata in data 17/2/2011 prot. n. 1865 rigettata con provvedimento in data 16/1/2012 prot. n. 443, ripristinando contemporaneamente lo stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento;
della comunicazione di avvio del procedimento e contestuale comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 del 30/8/2011 prot. n. 9828, per quanto di interesse, nonchè per il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelgomberto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito del compimento di alcuni lavori di ampliamento della terrazza e di realizzazione di una pompeiana il Comune di Castelgomberto, in data 20/09/2010 e nel corso del sopralluogo sull’immobile dei ricorrenti, rilevava che sul fronte ovest dell’edificio, in corrispondenza della terrazza dell’ultimo piano, risultava eseguito “ un innalzamento della canna fumaria preesistente …in modo adiacente al muro perimetrale dell’edificio ”.
Nel rilevare una situazione difforme rispetto a quanto autorizzato, l’Amministrazione comunale emanava la comunicazione di avvio del procedimento “ volto alla determinazione delle sanzione amministrative ed alla emissione dei provvedimenti conseguenti, di cui all’art. 37, 35 e 23 del Dpr 380/2001 e della L. Reg. 61/1985 ”.
Seguiva l’emanazione dell’ordinanza n. 41 (prot n. 12794) del 22/11/2010 con la quale si intimava ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive con il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al camino.
I ricorrenti presentavano un’istanza di sanatoria, in data 17/02/2011, per la modifica dei prospetti e per regolarizzare ulteriori e differenti abusi, tra i quali, si ricomprendeva la canna fumaria da demolire, l’installazione di un climatizzatore esterno, l’innalzamento di ulteriori canne fumarie sopra la veranda, la realizzazione di un caminetto all’interno del portico veranda e di un altro sul poggiolo ovest, nonché l’installazione di alcuni serramenti esterni.
L’Amministrazione riteneva necessario richiedere alcune modifiche all’istanza così presentata, unitamente alla richiesta di fornire un nulla - osta da parte dell’assemblea condominiale e con riferimento ai manufatti realizzati.
Dopo aver acquisito la documentazione richiesta, l’Amministrazione comunale emanava la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90, alla quale seguiva il provvedimento n. 443 di rigetto dell’istanza depositata in data 17/02/2011.
Veniva, altresì, emanato l’ordine di demolizione n. 7 con il quale si intimava agli attuali ricorrenti la demolizione a propria cura delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria.
Detti ultimi provvedimenti venivano impugnati presso questo Tribunale, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi.
Con riferimento al rigetto della sanatoria si rilevava la violazione dell’art. 20 del Dpr 380/2001, unitamente, all’assenza del nulla osta da parte dell’assemblea condominiale, diretto ad autorizzare le modifiche di cui si tratta.
Si contestava, altresì, la mancata permanenza delle condizioni per l’utilizzo dei camini indicati negli elaborati grafici con il nr. 2; la correttezza del contenuto degli elaborati grafici depositati in data 03/08/2011 con riferimento alla necessità che detti comignoli fossero sopraelevati di almeno 1 metro; la circostanza che per i rimanenti abusi l’Amministrazione non avrebbe fatto luogo al preavviso di rigetto.
Per quanto attiene il provvedimento demolitorio si sosteneva la “piccola entità” degli abusi, rilevando come gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti alla disciplina propria dell’edilizia residenziale libera o della DIA.
Si costituiva l’Amministrazione comunale che rilevava, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un soggetto effettivamente controinteressato, chiedendo comunque che venisse integrato il contraddittorio qualora la notifica posta in essere fosse stata considerata legittima.
Sempre il Comune di Castelgomberto chiedeva, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’udienza del 22 Maggio 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto in relazione ai motivi di seguito precisati.
1. In primo luogo va rilevato come sia possibile prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, per mancata notifica al controinteressato, in considerazione dell’evidente infondatezza del ricorso.
2. Con il primo motivo parte ricorrente sostiene la violazione dell’art. 20 del Dpr 380/2001, nella parte in cui detta norma viene menzionata nel provvedimento impugnato per rilevare la violazione del termine, in essa previsto, e con riferimento alla presentazione delle modifiche richieste dall’Amministrazione comunale.
2.1 La censura è infondata.
2.2 Il