TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300315
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 00315/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01059/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2020, proposto da
G B, E P, D V, Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo, Cia Agricoltori Italiani di Arezzo, Confagricoltura Arezzo, rappresentati e difesi dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cavriglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Lo Manto in Firenze, via Masaccio 219;

per l'annullamento

in parte qua , del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Comune di Cavriglia (Ar) con delibera consiliare n. 11/2020 del 29.06.2020, in pubblicazione dal 18.07.2020 al 02.08.2020 , limitatamente all'art. 16 rubricato “Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola” nella parte in cui ai fini dell'esenzione dell'imposta in questione, considera quali immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in cat D/10 o con annotazione di ruralità utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Cavriglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Comune di Cavriglia, con la deliberazione 29 giugno 2020, n. 11 del Consiglio comunale, prevedeva, all’art. 16, 3° comma, una definizione degli immobili rurali strumentali all’attività agricola dal seguente tenore: “costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1 del d.lgs. 99/2004”;
per poter beneficiare della totale esenzione dal pagamento dell’I.M.U. risultava pertanto necessario che l’esercente l’attività agricola risultasse in possesso dei requisiti soggettivi dell’imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1, 1° comma del d.lgs. 9 marzo 2004, n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) e costituiti dalla necessità di dedicare all’attività agricola almeno il “cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo …(e di ricavare) dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

La previsione in oggetto era impugnata dai sigg. G B, E P e D V (che, pur svolgendo attività agricola, assumono di non essere in possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale) e da alcune Associazioni rappresentative degli interessi dei soggetti esercenti attività agricola operanti sul territorio;
a base del ricorso, erano poste censure di: 1) violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 9 bis del d.l. 599/1993 come convertito nella l. 133/1994, violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. carenza di potere;
2) violazione di legge/eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Cavriglia, controdeducendo sul merito del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Come ampiamente noto, la previsione di cui all’art. 52, 1° comma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che costituisce la fonte del potere esercitato dall’Amministrazione comunale di Cavriglia attribuisce alle province ed ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ma con l’importante limite costituito dall’”individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.

Ed è proprio sulla base di tale previsione normativa che si è formata una chiara giurisprudenza del Giudice contabile (pienamente condivisa anche dalla Sezione) che ha rilevato come “le deroghe al principio dell'indisponibilità del rapporto tributario poss(a)no essere consentite solo sulla base di apposite norme di legge” e come pertanto “il Comune, nell'esercizio del potere regolamentare assegnatogli dalla norma di cui all'art. 52 d.lg. n. 446/1997, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e al fine di disciplinare le proprie entrate tributarie, possa prevedere tale possibilità con apposita deliberazione del Consiglio comunale, previa regolamentazione delle modalità di pagamento del tributo… solo a condizione, tra l'altro, che non vengano toccati gli aspetti della disciplina riservati comunque alla legge (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi)” (Corte Conti, Lazio, sez. reg. contr., 22 gennaio 2010, n. 3).

Nel caso di specie, pur non avendo impugnato la detta deliberazione come ammesso dalla previsione di cui all’art. 52, 4° comma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già concluso per l’illegittimità della già citata previsione di cui all’art. 16, 3° comma del regolamento I.M.U. del Comune di Cavriglia;
in particolare, il riferimento è alla nota 8 luglio 2021 prot. 34643 del Dipartimento delle Finanze-Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale-Ufficio XIII (allegata all’istanza di prelievo depositata da parte ricorrente in data 14 luglio 2022) che ha riscontrato le segnalazioni pervenute al Ministero, chiedendo l’annullamento in autotutela della deliberazione, secondo un percorso argomentativo che è pienamente condiviso anche dalla Sezione.

In applicazione di una più risalente tradizione normativa (si veda, al proposito, il previgente art. 13, 8° comma del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2021, n. 214), la previsione di cui all’art. 1, 750° comma della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) ha, infatti, previsto la facoltà dei Comuni di ridurre l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fissata allo 0,1 per cento) fino all’azzeramento;
detta facoltà risulta però espressamente riferita alla definizione di “fabbricati rurali ad uso strumentale” prevista dall’art. 9, comma 3- bis del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (nel testo successivamente modificato all'art. 42- bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 e dalla successiva legge di conversione) che, come esattamente rilevato da parte ricorrente e dalla già citata nota 8 luglio 2021 prot. 34643 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reca una definizione ancorata esclusivamente a parametri di carattere obiettivo e che non contempla parametri a base soggettiva, come quelli relativi alla percentuale del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato all’attività agricola o alla percentuale del proprio reddito derivante dall’attività agricola previsti dall’art. 1, 1° comma del d.lgs. 9 marzo 2004, n. 99 (e richiamati dall’art. 16, 3° comma del regolamento I.M.U. del Comune di Cavriglia).

Ai sensi della citata disposizione dell’art. 9, comma 3- bis del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 deve, infatti, riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, “alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (20);

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso”.

Risulta pertanto di immediata evidenza come si tratti di una definizione caratterizzata da parametri rigidamente riferiti all’oggettiva destinazione dei beni in questione, senza la previsione di alcun criterio a carattere soggettivo, legato all’attività o al reddito di questo o quell’agricoltore.

Del resto, l’interpretazione sopra proposta non risulta per nulla modificata dal riferimento operato dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Cavriglia ad altre previsioni (come l’art. 1, 758° comma della stessa l. 27 dicembre n. 160) che, con riferimento ad altre componenti dell’impresa agricola (come i terreni agricoli,) utilizzano una definizione che richiama anche i parametri soggettivi di cui all’art. 1 del d.lgs. 9 marzo 2004, n. 99;
come esattamente rilevato da parte ricorrente, si tratta, infatti, di una differenziazione di trattamento chiaramente prevista dail testi normativi e che non si può surrogare in via interpretativa, come prospettato dall’Amministrazione comunale di Cavriglia che pretenderebbe di supplire ad “una mera dimenticanza del Legislatore”, sostanzialmente arrogandosi un potere di modificare la base imponibile che la legge non gli attribuisce.

Sostanzialmente irrilevanti si presentano poi i due precedenti del Giudice tributario depositati in giudizio dall’Amministrazione resistente che si riferiscono a fattispecie in cui risultava dimostrato il mancato esercizio dell’attività agricola (nel primo caso) o in cui risultava evidente l’omessa impugnazione dell’errato classamento degli immobili destinati all’attività agricola (nel secondo).

In definitiva, la definizione di immobili strumentali all’attività agricola previsto dall’art. 16, 3° comma del regolamento I.M.U. del Comune di Cavriglia viene ad integrare una chiara violazione della previsione di cui all’art. 52, 1° comma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non essendosi limitata a modulare l’aliquota (come espressamente previsto dall’art. 1, 750° comma della stessa l. 27 dicembre n. 160), ma avendo sostanzialmente modificato la base imponibile, così introducendo anche la differenziazione illegittima tra diverse categorie di esercenti l’attività agricola posta a base del secondo motivo di ricorso e non in linea con la sistematica normativa.

In definitiva il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’art. 16, 3° comma del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Comune di Cavriglia con la deliberazione C.C. 29 giugno 2020, n. 11 nella parte in cui prevede, ai fini dell’applicazione della disciplina degli immobili rurali strumentali, “la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1 del d.lgs. 99/2004”;
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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