TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202400451
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Testo completo
Pubblicato il 25/06/2024
N. 00451/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui si ordina all’odierna ricorrente la sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali necessarie per il rilascio di una nuova autorizzazione e alla proprietà dell’immobile di adibire l’immobile allo stesso uso, anche con l’affidamento a terzi;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che è stata sospesa con ordinanza del -OMISSIS-, a causa delle carenze igieniche riscontrate.
Nonostante tale provvedimento, la ricorrente ha continuato a svolgere l’attività e ciò ha comportato il sequestro preventivo del locale da parte del giudice penale.
Ritenendo l’atto sospensivo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività illegittimo, la odierna ricorrente lo ha impugnato, deducendo:
1. Violazione falsa applicazione dell'articolo 100 del TULPS in combinato disposto con l’articolo 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 e 50 TUEL, eccesso di potere sotto differenti profili, per violazione dell'obbligo di stretta interpretazione imposto nei casi di applicazione di divieti o limitazioni in ambito commerciale;
2. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 54, comma I e 107 del d.lgs. 267/2000, incompetenza funzionale del Sindaco;
3. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, a causa dell’omesso avviso di avvio del procedimento;
4. Violazione di legge, eccesso potere, falsa rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria. La ricorrente non sarebbe responsabile della generalizzata situazione di degrado della zona in cui si colloca l’esercizio pubblico e che sarebbe stata posta alla base del provvedimento adottato ex art. 100 TULPS da parte del Questore.
L’istanza cautelare è stata rigettata, sottolineando come la sospensione dell’attività fosse comunque dovuta all’obbligo di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali imposti con provvedimenti dell’autorità non oggetto del gravame.
Nelle more del giudizio, peraltro, il locale è rimasto chiuso, su ordine del pubblico ministero convalidato dal GIP, sino al dissequestro del novembre 2023.
In seguito all’ottemperanza alle prescrizioni impartite e alla restituzione del locale nella