TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201503255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201503255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503255
Data del deposito : 11 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01192/2010 REG.RIC.

N. 03255/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01192/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2010, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P G in Lecce, Via Marugi 7;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento

- del provvedimento del 15.4.2010,notificato al ricorrente in data 11.5.2010 a firma del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Area della Previdenza, Settore Amministrativo Sanitario del Personale di Polizia Penitenziaria, recante reiezione della domanda di dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto il ricorrente;

- di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ivi compreso, il parere posizione n. 23958/2008 del Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 92/2009 del 26.2.09;
per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio con condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione dell'indennità di equo indennizzo, nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi i difensori delle parti avv. R. Pasca per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Lecce, impugna i provvedimenti con cui l’Amministrazione convenuta ha negato l’eziologia professionale delle infermità denunciate, deducendo molteplici censure di eccesso di potere e violazione di legge.

Resiste l’Amministrazione convenuta chiedendo la reiezione del gravame.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Giova premettere che il giudizio formulato dal Comitato di Verifica sull’eziologia professionale di una determinata infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, essendo l’Amministrazione chiamata ad applicare regole tecniche contrassegnate da un fisiologico margine di elasticità (cd. concetti giuridici indeterminati): nel ricondurre una determinata patologia a fatti del servizio, in termini causali o concausali, l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un ineliminabile margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese erroneità o inattendibilità. La parte ricorrente non può, pertanto, limitarsi a sostenere la mera non condivisibilità della valutazione tecnica della PA o ad autostimare differentemente l’eziologia professionale della patologia, ma ha l’onere di dimostrare la palese erroneità o inattendibilità del giudizio compiuto dal Comitato, organo specialistico cui la legge demanda la valutazione della cd. causa di servizio. Pur ammettendosi, a far data dalla nota sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici della PA, è opinione del Collegio che laddove non emergano profili di palese erroneità o inattendibilità, ma solo margini di fisiologica opinabilità, della valutazione tecnico-specialistica operata dalla PA, il Giudice - anche per il tramite dei suoi ausiliari - non possa sovrapporre alla valutazione tecnica opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente reputando egli finirebbe col farsi amministratore, sostituendo un giudizio opinabile (quello del Comitato) con uno altrettanto incerto e opinabile (quello del consulente e/o il proprio), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA;
a fronte di più valutazioni tecniche tutte fisiologicamente opinabili, ma allo stesso tempo tutte attendibili, deve prevalere l’apprezzamento tecnico effettuato dall’Amministrazione.

Ciò posto in termini generali, nel caso di specie il Comitato ha ritenuto che le infermità lamentate dal ricorrente non siano dipendenti da causa di servizio. In particolare l’organo tecnico-specialistico dell’amministrazione ha precisato che:

- l’infermità “asma bronchiale” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione morbosa imputabile ad una peculiare, costituzionale predisposizione del soggetto su base allergica e come tale non ricollegabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale e efficiente e determinante;

- l'infermità: "Ernia iatale con esofagite da reflusso" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione di natura costituzionale, legata ad una maggiore ampiezza dello iato esofageo e di una lassità delle fibre muscolari diaframmatiche che lo delimitano, ovvero ad alterazioni di lunghezza dell’esofago e, come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio durante il quale non risultano comprovati specifici ed efficienti traumatismi locali;

- l'infermità "gastrite” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica;
su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungasti disagi di carattere ambientale o stressogeno.

Quanto sopra, precisa ancora il Comitato, “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Il surriferito giudizio tecnico formulato dalla Commissione di esperti appare al Collegio attendibile e sufficientemente motivato. Dalla lettura degli atti non emergono palesi illogicità, errori tecnici o fattuali o profili di evidente insostenibilità del giudizio e, più in generale, delle operazioni tecnico-valutative compiute dal Comitato, considerato, altresì, che le infermità lamentate dal ricorrente rientrano tra le patologie comuni riscontrabili in ampie fasce della popolazione civile adulta e che, secondo la Sezione, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

In conclusione: gli impugnati giudizi di non dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate formulati dalla Commissione di esperti - pur opinabili come tutti gli apprezzamenti tecnici - non appaiono irragionevoli o implausibili, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (o margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta (cfr. Cons. Stato 31/13 secondo cui “Il GA può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi, ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione” ;
sui limiti al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica vedi anche Cass., Sez. Un., sentenza 20 gennaio 2014 n. 1013).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente va pertanto rigettato: la natura delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

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